Carceri e Covid-19. I provvedimenti assunti dai tribunali

In questa pagina riportiamo alcuni dei provvedimenti in materia di detenzione domiciliare e sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, emessi recentemente da alcuni tribunali penali e uffici di sorveglianza alla luce della attuale epidemia di covid-19.
La pagina è curata dall'Avvocato Dario Di Cecca.

Tribunale Penale di Roma in composizione monocratica, VIIa Sezione, sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, provvedimento del 18/03/2020. Per il detenuto malato che necessita di indagini strumentali già programmate, si tiene conto delle «attuali restrizioni degli spostamenti dei detenuti dal carcere verso strutture sanitarie esterne, a motivo della diffusione del COVID 19». Il provvedimento.

G.I.P. del Tribunale di Milano, ordinanza di sostituzione della misura cautelare del 23/03/2020. La misura della custodia cautelare in carcere è sostituita con gli arresti domiciliari anche «in considerazione della attuale situazione di emergenza sanitaria evidenziata nella nota prot. N. 347/2020» del Procuratore Aggiunto e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza.

Ufficio di Sorveglianza di Milano, ordinanza del 20/03/2020 con cui si concedere l’ammissione provvisoria all’affidamento in prova al servizio sociale ex art 47 comma 4 OP. Il magistrato, «quanto all’esistenza del grave pregiudizio legittimante una pronuncia in via provvisoria» considera che «l’ammissione alla misura alternativa consentirebbe al condannato di riprendere l’attività lavorativa, attualmente interrotta a causa della sospensione dell’esecutività degli art. 21 OP in ragione della attuale emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di limitare il rischio di contagio all’interno delle carceri». L'ordinanza.

Ufficio Sorveglianza Milano, ordinanza del 16/03/2020 con cui viene concesso il differimento pena ex artt. 47 ter co. 1 ter e co. 1 quater OP e 147 cp. Viene «considerata l’incidenza, sul rischio di una evoluzione negativa della grave patologia, il fattore di stress costituito dallo stato detentivo e dai rischi connessi all’emergenza sanitaria in atto, che in una situazione di salute così compromessa e a fronte della possibilità di evoluzione in senso peggiorativo può comprensibilmente costituire esso stesso causa di aggravamento». L'ordinanza.

Ufficio Sorveglianza Pavia, decreto del 20/03/2020 con cui si dispone il rigetto ex 47 ter co.1 quater OP. Il Magistrato di Sorveglianza di Pavia non ha ritenuto di concedere il beneficio penitenziario richiesto (ammissione provvisoria alla detenzione domiciliare), «ritenuto che il paventato pericolo cui il soggetto sarebbe esposto in ragione delle descritte condizioni di salute rispetto al possibile contagio da COVID-19, non costituisce un elemento di incompatibilità con la detenzione carceraria, non essendovi indicazioni in merito a frequenza di contagio da Covid 19 maggiore in carcere rispetto che all’ambiente esterno». Il Magistrato ha anche ritenuto che «nel caso di specie, il domicilio del condannato è situato in Garbagnate Milanese, ovvero in piena zona rossa». Il decreto.

A decisione di segno opposto è giunto il Tribunale di Sorveglianza di Milano che, con ordinanza del 31/03/2020, ha disposto il differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare, ritenendo che le patologie di cui soffre il detenuto « possano considerarsi gravi, ai sensi dell’art. 147 co.1 n. 2 c.p., con specifico riguardo al correlato rischio di contagio attualmente in corso per COVID 19, che appare - contrariamente a quanto ritenuto dal MdS – più elevato in ambiente carcerario, che non consente l’isolamento preventivo». L'ordinanza.

Il G.U.P. del Tribunale di Trani, con provvedimento del 26/03/2020, rigetta l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il G.U.P. afferma che «lo stato di restrizione, in ambiente difficilmente permeabile dall’esterno (…) meglio garantisce la salute del detenuto». Il provvedimento.

United States District Court - Eastern District of Michigan, provvedimento del 27/03/2020. La Corte ha ritenuto che «the danger posed to Defendant in the Saginaw County Jail by the COVID-19 pandemic constitutes an independent compelling reason to temporarily release him from custody». Il provvedimento.

Il 01/04/2020 la Procura Generale della Corte di Cassazione ha diffuso una nota avente ad oggetto indicazioni per i Pubblici Ministeri per la riduzione della presenza carceraria durante l'emergenza di coronavirus, dove si invita ad incentivare la decisione di misure alternative idonee ad alleggerire la pressione delle presenze non necessarie in carcere, arginando la richiesta e l’applicazione delle misure a rischio e procrastinando l’esecuzione delle misure già emesse dal GIP. La nota.

Tribunale Penale di Velletri in composizione collegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 07/04/2020 accoglie l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, sulla base della sentenza n. 32 del 12/02/202 della Corte Costituzionale sulla irretroattività della c.d. legge “spazza corrotti”. L'ordinanza.

Il Tribunale penale di Palmi, con ordinanza del 10/04/2020 ha deciso la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari ritenendo che «il quadro patologico cui è affetto l’imputato pone in serio pericolo la salute dello stesso in ragione dell’epidemia di COVID 19 che sta investendo il nostro paese» e che, «stante l’emergenza del momento appare del tutti inopportuno il ricovero dell’imputato in una struttura ospedaliera impegnata in questo momento a fronteggiare l’epidemia di COVID 19». L'ordinanza.

Recentemente, anche la rivista giuridica “Giurisprudenza Penale” ha pubblicato on-line alcune delle prime pronunce di merito che hanno interessato detenuti, anche “assolutamente ostativi”, nell’ambito della emergenza sanitaria di COVID 19. I provvedimenti.

Il Magistrato di Sorveglianza di Torino, nel mese di aprile, ha disposto in via provvisoria il differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47 ter co. 1 quater O.P. in favore di detenuto risultato affetto da Covid-19, ritenendo che le sue condizioni di salute «appaiono inconciliabili con il regime detentivo». Nell’ordinanza, si fa riferimento a una nota trasmessa dalla Direzione sanitaria del carcere, in cui si riferisce che il soggetto è «a rischio di improvvise crisi di insufficienza respiratoria, che non sarebbero trattabili in questa sede, in assenza di impianto di ossigenoterapia. Anche il ricorso al 112 richiederebbe dei tempi di interventi che non garantirebbero rispetto alla sopravvivenza del soggetto». L'ordinanza.

L’Ufficio di Sorveglianza di Venezia, con l’ordinanza del 07.04.2020 ha concesso la detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/2020 nei confronti di una detenuta. Tuttavia, poiché la stessa aveva una pena residua superiore a sei mesi, ha disposto l’inizio della esecuzione domiciliare della pena detentiva «non appena sarà messo a disposizione il dispositivo di controllo elettronico», ovvero il c.d. braccialetto elettronico. L'ordinanza.

L’Ufficio di Sorveglianza di Milano con l’ordinanza del 20/04/2020, applicando l’art. 47 ter co. 1 ter O.P., ha disposto il differimento della pena in favore di persona condannata per associazione a delinquere di stampo mafioso, «tenuto conto dell’attuale emergenza sanitaria e del correlato rischio di contagio […] che espone a conseguenze particolarmente gravi i soggetti anziani ed affetti da serie patologie pregresse». Tale misura, infatti, può essere applicata, in ragione delle superiori esigenze di tutela della salute, anche a detenuti autori di reati di cui all’art. 4 bis O.P. L'ordinanza.