Circuiti e regimi detentivi

Circuiti e regimi detentivi

1024 541 Un anno in carcere - XIV rapporto sulle condizioni di detenzione a cura di Associazione Antigone

Simone Santorso

Un carcere fatto a circuiti: tra definizione formale e pratiche

Nel penitenziario esistono confini invisibili, a volte stabiliti dalla legge, altre volte disegnati dalla prassi. Alta Sicurezza, 41 Bis, Istituti a custodia attenuate... Che cosa significano?

Attraverso la presentazioni di alcuni dati e l’utilizzo del concetto di circuito carcerario nel seguente capitolo fornirò alcuni dati sui circuiti carcerari, mostrando come a fronte di una definizione formale centrata sull’idea di sicurezza, il concetto di circuito rappresenta una modalità organizzativa del sistema carcerario italiano. In particolare, l’articolo 14 dell’ordinamento penitenziario al comma secondo prevede espressamente che: “L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell’articolo 42 ordinamento penitenziario”, il quale a sua volta prevede che “i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza”. Il principio sancito in tale articolo indirizza le modalità organizzative a la collocazione dei detenuti all’interno degli istituti di pena, definendo de facto una logistica del sistema penitenziario italiano centrata sul principio della “classificazione” dei detenuti.

“Sono a tutti gli effetti regimi particolari da adottare nei confronti di quei detenuti categorizzati come altamente pericolosi, in relazione sia al reato commesso sia al comportamento durante la detenzione”

Che cos’è un circuito penitenziario?

Nel tentare di capire cosa sono i circuiti penitenziari è necessario partire da quelli formalmente riconosciuti all’interno dell’insieme di norme e codici che regolamentano la realtà detentiva. In particolare i cosiddetti circuiti – definiti sempre in relazione alla categoria di sicurezza – sono dispositivi previsti dal diritto penitenziario il cui scopo dovrebbe essere quello di preservare l’ordine e il funzionamento degli istituti penitenziari. Nella pratica, sono a tutti gli effetti regimi particolari da adottare nei confronti di quei detenuti categorizzati come altamente pericolosi, in relazione sia al reato commesso sia al comportamento durante la detenzione. Tali regimi non sono disciplinati dal regolamento penitenziario e nemmeno dall’ordinamento, ma da una serie di circolari del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Tale scelta lascia quindi ampio margine di discrezionalità all’amministrazione penitenziaria nella gestione dei circuiti.

Da un punto di vista formale “circuito” e “regime” penitenziario sono due concetti distinti e separatamente definiti. Di fatto il primo dovrebbe essere una realtà logistica atta a rispondere a specifiche esigenze di sicurezza che si concretizza in una in una serie di strutture e ambienti ai quali vengono destinati particolari categorie di detenuti. I circuiti penitenziari sono quindi realtà fisiche in cui sono allocati detenuti contraddistinti da specifiche caratteristiche omogenee. Tali strutture sono distribuite sul territorio nazionale, in maniera tale da poter conferire provvedimento amministrativo comunemente definito come ‘classificazione’, una certa stabilità nel tempo, anche se permane la possibilità di trasferimenti in altre sedi. Possono essere annoverati tra i circuiti penitenziari realtà più o meno strutturate, specificatamente dedicate a tossicodipendenti, alle detenute madri, ai collaboratori di giustizia, ai detenuti così detti “protetti”… (F. Falzone, 2015).

“L’appartenenza ad un regime incide in maniera sostanziale sui diritti del detenuto, cosa che non è prevista (e non dovrebbe avvenire) nei circuiti detentivi”

Che cos’è un regime penitenziario?

Il concetto di “regime” si riferisce, invece, al sistema di normazione che caratterizza le realtà penitenziarie nelle sue diverse articolazioni (Ardita, 2007, p.43). Ad esempio sono annoverati in questa categoria il regime speciale di cui all’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario o il regime di sorveglianza particolare di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. È evidente che l’appartenenza ad un regime incide in maniera sostanziale sui diritti del detenuto, cosa che non è prevista (e non dovrebbe avvenire) nei circuiti detentivi. Sebbene tale distinzione aiuti a fare chiarezza, è necessario sottolineare come la separazione fisica determinata dai circuiti abbia inevitabilmente delle ricadute sull’organizzazione interna del carcere, surrettiziamente modificando i regolamenti dell’istituto e l’insieme di norme che lo regolano, non necessariamente intaccando i diritti di chi vi è detenuto.

I circuiti: tra definizioni formali e pratiche

Nel presentare i dati sui circuiti penitenziari è indispensabile precisare come ho deciso di organizzare il capitolo. Assumendo la premessa che il sistema carcerario logisticamente è organizzato secondo il principio di ‘classificazione dei detenuti’, nei seguenti paragrafi si rifaranno ad un concetto di circuito che trascende la mera definizione formale. Infatti, alcune realtà carcerarie non sono formalmente riconosciute dall’ordinamento come circuiti, sebbene ne abbiano tutte le caratteristiche, ma possono implicitamente essere ricondotte alla definizione di circuito. Nei seguenti paragrafi verranno quindi presentati dati relativi alle tipologie di circuito, in maniera tale da aiutare il lettore a comprendere come la realtà carceraria non sia un blocco monolitico e unico, ma un insieme di spazi separati, differenziati e organizzati. Cercherò, quindi, di fornire una lettura dell’istituzione carceraria attraverso la sua organizzazione spaziale, sottolineando come essa si caratterizzi come molteplicità di realtà e soggetti, frutto di un processo di categorizzazione che permette il funzionamento stesso dell’istituzione che li ospita.

“La declinazione del concetto di sicurezza e l’assegnazione di un detenuto a particolari circuiti detentivi è determinata anche dal comportamento in carcere”

I circuiti formalmente riconosciuti: l’alta sicurezza.

A partire dalla Circolare DAP n. 3359/5808 del 21 aprile 1993 una pluralità di interventi di natura amministrativa ha portato alla creazione di circuiti differenziali, strutturati tenendo conto delle necessità di custodia e del grado di pericolosità. Tali entità logistiche sono le uniche pienamente e formalmente riconosciute come circuiti. Originariamente i tre circuiti erano: alta sicurezza, media sicurezza (la maggioranza dei detenuti) e la custodia attenuata. La circolare del Dap n. 3619/6069 del 21 aprile 2009 ha ulteriormente suddiviso il circuito dell’alta sicurezza in tre circuiti: Alta Sicurezza 1 (A.S. 1) in cui sono collocati i “detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all’art. 41 bis ord. penit.”; l’Alta Sicurezza 2, in cui sono custoditi “soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza”; infine, Alta Sicurezza 3, in cui si trovano i detenuti che hanno rivestito un ruolo di vertice nelle organizzazioni criminali dedite allo spaccio di stupefacenti (ex art. 4-bis co. 1°, fatte salve le deroghe fissate nella circ. Dap n. 20 del 19 gennaio 2007).

È necessario sottolineare come la declinazione del concetto di sicurezza e l’assegnazione di un detenuto a particolari circuiti detentivi è determinata anche dal comportamento in carcere come sottolinea, l’art. 32 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede infatti: “I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi istituti o sezioni dove sia più agevole adottare le suddette cautele”. Coloro che sono sottoposti al regime di alta sicurezza in molti casi non possono partecipare alle attività sociali e culturali che si svolgono nel carcere e vivono in reparti separati rispetto a quelli dei detenuti ordinari. Per ottenere una declassificazione a regimi ordinari devono dimostrare di non avere più collegamenti con l’organizzazione criminale alla quale appartenevano.

Vi è infine il circuito/regime cosiddetto 41-bis, denominato anche “carcere duro”. Introdotto all’indomani delle stragi di Capaci e via D’Amelio su disposizione del d.l. 306/1992, prevede l’isolamento del detenuto e la sospensione per eccezionali motivi di ordine e sicurezza pubblica delle regole del trattamento. La legittimità di tale regime, che definisce anche un particolare circuito, è motivo di dibattito, al punto da essere ritenuto da alcuni giuristi del tutto incostituzionale. Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha emanato a fine 2017 una circolare (3676/6126 del 2 ottobre 2017) recante le regole atte ad organizzare il regime detentivo di cui sopra, nel tentativo (per il momento ancora non riuscito) di omogeneizzare e ridurne l’afflittività nei circuiti che ospitano detenuti soggetti a tale regime.

Numero di detenuti nei circuiti AS e 41-bis per PRAP (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria)

Dati: Ministero di Giustizia –  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Tabella 1. Numero di detenuti nei circuiti AS e 41-bis per PRAP (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria)

PRAP41-BisA.S.% sul totale detenuti A.S.
Piemonte/Valle d’Aosta e Liguria695175,8
Lombardia926217
Emilia Romagna, Marche1044735,3
Veneto/Trentino Alto Adige/Friuli Venezia Giulia181671,9
Toscana e Umbria1108679,8
Lazio, Abruzzo e Molise24496110,8
Campania0172519,5
Puglia e Basilicata05886,6
Calabria0110612,5
Sicilia0128214,5
Sardegna905556,3
Totale7278862100

Come si evince dai dati della tabella, i circuiti di alta sicurezza sono distribuiti sul territorio, e comprendono circa il 15,2% dei detenuti. In particolare si può notare come il numero di detenuti non sia omogeneamente distribuito. Tendenzialmente i PRAP del sud Italia ospitano circuiti di Alta Sicurezza più capienti. Infatti tre PRAP, Campania (19,5%), Sicilia (14,5%) e Calabria (12,5%) hanno un numero di detenuti in A.S. ben al disopra della media (9,1%). Mentre il PRAP del Veneto ospita un numero particolarmente basso di detenuti in Alta Sicurezza (1,9%).

“Le sezioni e gli istituti a custodia attenuata, distribuiti su tutto il territorio, ospitano detenuti classificati come non pericolosi o particolarmente vulnerabili”

I circuiti formalmente riconosciuti: la custodia attenuata.

Agli antipodi dell’alta sicurezza troviamo i cosiddetti circuiti a “custodia attenuata” per detenuti classificati a basso livello di pericolosità. Le sezioni e gli istituti a custodia attenuata, distribuiti su tutto il territorio, ospitano detenuti classificati come non pericolosi o particolarmente vulnerabili.

Fonte: Rielaborazione dati Associazione Antigone e Ministero Giustizia

Tabella 2. Istituti e sezioni a custodia attenuata

Istituti/sezioni custodia attenuataCapienza IstitutoDetenutiPosti non disponibili
ORVIETO - Casa di reclusione10664-
FIRENZE - Casa circondariale ’Mario Gozzini’9090-
LAUREANA DI BORRELLO - Casa di reclusione ’Luigi Daga’3427-
FORLI’ - Casa circondariale15712437
MASSA MARITTIMA - Casa circondariale4841-
ALTAMURA - Casa di reclusione5281-
PADOVA - Casa circondariale1732018
PISTOIA - Casa circondariale5368-
GENOVA Marassi - Casa circondariale450667-
GIARRE - Casa circondariale60824
GENOVA Pontedecimo - Casa circondariale961316
RIMINI - Casa circondariale1301722
EBOLI - Casa di Reclusione - Istituto a custodia attenuata per tossicodipendenti5441
LARINO - Casa circondariale107183-
ROMA - Rebibbia III Casa - Istituto a custodia attenuata75172-
FOSSANO - Istituto a custodia attenuata44133-
EMPOLI - Istituto a custodia attenuata1220-
SAN SEVERO - istituto a custodia attenuata4350-
Istituti a Custodia Attenuata per Madri – ICAM
TORINO - Istituto a custodia attenuata per madri "Lorusso - Cutugno"1513
MILANO SAN VITTORE - Istituto a custodia attenuata per madri715-
LAURO - Istituto a custodia attenuata per madri35--
VENEZIA Giudecca - Casa di reclusione femminile - Istituto a custodia attenuata per madri11666-
SERNOBI - Istituto a custodia attenuata per madri1515-

Rientrano in tale categoria i detenuti tossicodipendenti. Alla fine degli anni ottanta l’Amministrazione penitenziaria ha dato attuazione alla previsione del 2º comma dell’art. 84, legge 685/75 dando il via ad una sperimentazione sul trattamento differenziato per detenuti tossicodipendenti. L’organizzazione di tale sperimentazione avviene all’interno di sezioni specificamente dedicate, ricavate in strutture penitenziarie comuni, ovvero presso istituti penitenziari interamente adibiti a questa funzione (denominati Istituti a custodia attenuata per il trattamento delle tossicodipendenze – ICATT). All’ingresso il detenuto sottoscrive il c.d. Patto Terapeutico, in cui si impegna a sottostare ai regolamenti e al trattamento previsto dall’istituto. Particolare attenzione viene posta in tali circuiti alla formazione del personale.

La creazione di un circuito carcerario a trattamento differenziato per i tossicodipendenti ha dunque due finalità. Innanzitutto, la scelta custodiale differenziata parte dal presupposto secondo il quale l’ambiente detentivo deve permettere al ristretto di vivere in un contesto privo di influenze negative e criminogene. In secondo luogo, l’approccio terapeutico mira a ricostruire un rapporto produttivo tra recluso e contesto sociale esterno (R. Durano et al, 1997, p. 83).

Possono essere annoverati tra i circuiti a custodia attenuata anche i così detti I.C.A.M. (Istituti a Custodia Attenuata per detenute Madri). La legge del 21 aprile 2011 stabilisce che le detenute incinte o con figli fino a tre anni (da gennaio 2014) possono usufruire degli arresti domiciliari presso la propria abitazione o in strutture apposite, cioè gli ICAM. I dati del Ministero di Giustizia riportano 6 strutture di questo tipo nel territorio italiano, ospitanti 68 madri con figli. Di queste 58 con figli al di sotto dei 3 anni e 23 incinte (Dati: Ministero Giustizia – DAP, 2018). Il principio che ha portato l’Amministrazione penitenziaria alla decisione di istituire tali strutture è la consapevolezza degli effetti nocivi che la realtà carceraria può provocare nello sviluppo psicologico, emotivo e fisico di un bambino. È emersa quindi la necessità di creare delle realtà in cui l’espressione e lo sviluppo della genitorialità e la crescita del bambino potessero essere garantite (almeno in parte). La struttura degli ICAM si ispira a quella degli ICATT, anche se scevri dell’aspetto terapeutico perché adottano un modello operativo più di stampo comunitario (V. Iori, 2014).

La ratio che sembra contraddistinguere i circuiti a custodia attenuata è proprio la salvaguardia degli interessi di specifiche categorie di detenuti, considerati vulnerabili e su cui l’ambiente carcerario può avere effetti negativi.  

“La chiave di volta nel caso dei circuiti informali è la capacità di formare il personale al fine di rafforzare “conoscenze, competenze ed attitudini, infondendo la consapevolezza dell’importanza di un lavoro congiunto, con l’adozione di un linguaggio comune, punto di partenza ed arrivo di un progetto condiviso”

I circuiti informali

Ci sono altre realtà che possono essere riconosciute come circuiti, anche se non formalmente riconosciute come tali. L’incolumità del detenuto stesso diventa uno dei criteri utilizzati per definire tali circuiti ‘informali’. L’articolo 32, terzo comma del R.E. del 2000, sancisce che al fine di prevenire episodi di aggressioni o sopraffazioni a carico di specifiche categorie di detenuti (sex offender, transessuali, ex appartenenti alle forze dell’ordine), l’amministrazione penitenziaria dispone la creazione di sezioni apposite con lo scopo di “rispondere alle esigenze di tutela di determinate categorie di detenuti per motivi oggettivamente esistenti ancorché talora connessi a caratteristiche soggettive dei ristretti (ad esempio perché transessuali)”1)A tal fine si veda la circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 “Sezioni protette – criteri di assegnazione dei detenuti”. Quindi si configurano a pieno titolo come una serie di strutture e ambienti ai quali vengono destinati particolari categorie di detenuti al fine di rispondere a specifiche esigenze. Sebbene non formalmente riconosciute, realtà come quella delle sezioni dei protetti o dei transgender, possono rientrare a pieno titolo nella definizione di circuiti.

In particolare per quello che riguarda i detenuti Transessuali, il riconoscimento dello status di circuiti, potrebbe facilitare la tutela dei diritti e la possibilità di un equo accesso alle attività trattamentali. A tal fine l’amministrazione penitenziaria negli ultimi anni sta compiendo lo sforzo di definire sezioni specificamente dedicate a questa tipologia di detenuti, ad esempio negli istituti maschili di Rimini, Belluno, Roma e Napoli sono state create delle sezioni apposite. Nel carcere di Sollicciano a partire dal 2005, l’amministrazione ha dato avvio ad una sperimentazione: la sezione transgender (Sezioni D) è stata aperta nel reparto femminile, in un’area separata. Questa sperimentazione porta con sé un profondo ripensamento, sia teorico che empirico, nel concepire i bisogni e le condizioni di vita di questi soggetti, avvicinando le opportunità trattamentali alle esigenze e aspirazioni di chi vi è rinchiuso (C. Lomazzi 2015, p. 108).  

Nelle altre realtà carcere, invece, i detenuti transessuali e transgender vengono collocati nelle sezioni protette, con i sex offender, i collaboratori di giustizia e agli ex appartenenti alle forze dell’ordine.

La categorizzazione dei detenuti transessuali e transgender, è una questione abbastanza delicata. Infatti tali detenuti, la fine di riconoscersi nella propria identità sessuale, sono costretti ad effettuare delle cure ormonali. Come ben spiega Porprora Marsciano (2013) “Senza ormoni si assiste ad un abbruttimento del proprio corpo, ci si lascia andare, subentra la depressione, l’impossibilità di realizzarsi”. In particolare i soggetti più giovani necessitano quindi di particolari attenzioni e accortezze, perché particolarmente vulnerabili, soggetti a stati d’animo oscillanti che li portano a facili ed eccessivi entusiasmi seguiti, repentinamente, da momenti di disprezzo di se stessi e per il loro corpo, accompagnati da stati depressivi (C. Lomazzi 2015, pp. 110-11).

Come già avviene per realtà come quella delle madri in carcere o per i detenuti psichiatrici (anche se in questo caso ci sono da più parti perplessità per l’adeguatezza dell’istituzione carceraria o para carceraria per la gestione di tali tipologie di detenuti) anche per le persone transgender e transessuali il riconoscimento di un circuito informale, in cui si sviluppino regolamenti e pratiche in grado di provvedere alle loro esigenze di salute e benessere dovrebbe essere un’esigenza di primaria importanza per l’amministrazione penitenziaria.

La chiave di volta nel caso dei circuiti informali è la capacità di formare il personale al fine di rafforzare “conoscenze, competenze ed attitudini, infondendo la consapevolezza dell’importanza di un lavoro congiunto – area sicurezza, trattamento, area sanitaria e privato sociale; quanto detto con l’adozione di un linguaggio comune, punto di partenza ed arrivo di un progetto condiviso” (C. Lomazzi 2015, pp.117).

Bibliografia

Ardita Sebastiano (2007) Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, vol. 3, pp.41-58

Durano, R. Del Grosso, I. Grazioso, M. G. Giubbotti, P. Mariani, G. Terenzi, F. (1997) Criteri per l’individuazione del circuito penitenziario della custodia attenuata In BION – Bollettino Informativo dell’Osservatorio Nazionale sulle Tossicodipendenze, n. 1-3, Dicembre

Falzone Falzone (2015) Il circuito detentivo dell’alta sicurezza e il procedimento di declassificazione in Archivio Penale, n.3 Settembre-Dicembre [Rivista Online]

Iori Vanna (2014) La genitorialità in Carcere in Minori Giustizia – n.3, pp. 76-83

Lomazzi Chiara (2015) L’impatto del Transessualismo nelle Politiche Penitenziarie in Rassegna Penitenziaria e Criminologica, vol. 3, pp. 97-119

Porprora Marsciano (2013) La doppia sofferenza delle trans in carcere in Inchieste Repubblica 28 Agosto 2013- http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/08/28/news/sesso_trans_in_carcere_princesa_in_gabbia_di_pietro_pruneddu_smeralda_non_sa_chi_sia_fabrizio_de_andr_e_non_ha_mai_visto_-65430608/ (accesso 8 Aprile 2018)

References   [ + ]

1. A tal fine si veda la circolare DAP 2 maggio 2001, n. 500422 “Sezioni protette – criteri di assegnazione dei detenuti”