Espulsione Imam di Torino e misure per il contrasto del terrorismo internazionale: Tar Lazio invia gli atti alla corte

Espulsione Imam di Torino e misure per il contrasto del terrorismo internazionale: Tar Lazio invia gli atti alla corte. – di G.Santoro

Il Tar del Lazio, di fronte al quale erano ricorsi i legali dell'imam di Torino Bouriqi Bouchta espulso lo scorso settembre in base a un decreto del ex Ministro dell'Interno, ha accolto le tesi della difesa degli avvocati Matteo Vicoli e Arturo Salerni sollevando questione di legittimità costituzionale su alcuni punti della legge 155/05 (Conversione in legge del c.d. decreto anti-terrrorismo). Il procedimento davanti al Tar e' dunque stato sospeso e gli atti sono stati inviati alla Corte Costituzionale che dovrà ora fissare un'udienza per discutere il caso.
Il Collegio ha evidenziato che "la previsione dell’esecuzione immediata del provvedimento di espulsione, senza che la sua esecuzione possa essere sospesa dal giudice amministrativo si pone in contrasto con gli articoli 3, 24, 113 della Costituzione in quanto comprime in misura non ragionevole il diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti di un provvedimento già sottratto alla preventiva convalida da parte del giudice ordinario". Tenuto conto inoltre del fatto che il Ministero, in esito alla richiesta di documenti da parte del TAR, ha opposto il segreto di stato il Collegio osserva che "la probabile impossibilità di accertamenti istruttori da parte del giudice amministrativo…rende nella sostanza non sindacabile, in sede giurisdizionale, il provvedimento di espulsione…con conseguente sospensione biennale del processo, ed ulteriore menomazione delle garanzie difensive"
Pertanto il Giudice Amministrativo rileva l’impossibiltà di: a) sospendere il provvedimento "anche nella sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris" per espressa previsione contenuta nella legge anti-terrorismo; b) decidere nel merito "poiché l’atto afferma la sussistenza di esigenze di ordine e sicurezza…ma non definisce neanche sommariamente gli elementi di fatto che hanno condotto al giudizio di pericolosità per la sicurezza nazionale; c) di esercitare il potere istruttorio a causa dell’opposizione del segreto di stato.

Il sistema così delineato "allo stato comporta un notevole squilibrio tra le parti del processo, ostacolando la tutela delle posizioni giuridiche lese dall’amministrazione in base a presupposti di fatto non dimostrati…e comprimendo sostanzialmente i diritti garantiti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione per un periodo di tempo non ritenuto ragionevole”

- Salutiamo positivamente l’accoglimento del TAR dei dubbi di legittimità della legge anti-terrorismo da noi sollevati - osserva l’avv.Arturo Salerni - Riteniamo che le esigenze di sicurezza non debbano mai calpestare le fondamenta del nostro ordinamento giuridico: il diritto ad una difesa efficace e uguale per tutti rappresenta la pre-condizione di una giustizia equa. Nel caso del nostro assistito mancano le motivazioni che hanno indotto il Ministro ad emanare il provvedimento espulsivo e mancano gli strumenti giuridici atti a verificare la legittimità di tale scelta. Ora speriamo che il Giudice delle Leggi espunga dalla legge contestata le parti relative al divieto di concessione di sospensiva e di sospensione del processo fino a due anni nel caso in cui venga posto il segreto di Stato -.