Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno la legge 28 maggio 2007, n. 68, che introduce la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.
La legge, in vigore dal 2 giugno, prevede che non sia richiesto il permesso di soggiorno, nel caso di permanenza in Italia per un periodo inferiore a tre mesi. In questo caso, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che prevede l'equiparazione dei visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane a quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati.
Al momento dell'ingresso o entro otto giorni da esso, in caso di provenienza da Paesi dell'area Schengen, lo straniero deve dichiarare la sua presenza all'autorità di frontiera o al questore della provincia in cui si trova.