Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008 i due decreti legislativi con i quali il governo adotta nuove norme in materia di ricongiungimenti familiari e diritto d’asilo.
I decreti, i vigore dal 5 novembre, andranno a modificare altri decreti legislativi che davano attuazione alle direttive europee in materia, rispettivamente:
Ricongiungimenti
Decreto Legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007
Direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 2003
Asilo
Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008
Direttiva 2005/85 del Consiglio Europeo del 1 dicembre 2005
Cosa cambia?
I ricongiungimenti familiari
Con l’introduzione delle nuove norme in vigore dal 5 novembre cambiaranno i requisiti per poter richiedere il ricongiungimento in particolare:
Reddito. Sarà possibile effettuare il ricongiungimento solo per chi è in grado di dimostrare un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale (5142,67 euro) aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere. Rimane invece il tetto del doppio dell’assegno sociale, per chi vuole ricongiungersi a due o più figli minori di 14 anni o per chi gode di protezione sussidiaria e vuole ricongiungersi a due o più familiari.
Prima delle modifiche era sufficiente disporre di un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale, per ricongiungersi ad un familiare; pari al doppio per due o tre persone, o al triplo dell’importo annuo stabilito dall’INPS se si chiedeva il ricongiungimento di quattro o più persone (art. 29 comma 3 lettera b).
In ogni caso, è stato accolto ciò che in questi anni la giurisprudenza aveva abbondantemente chiarito, cioè la possibilità, ai fini del ricongiungimento, di cumulare i redditi dei familiari conviventi.
Coniuge. Solo se maggiorenne.
Figli maggiorenni. Solo se a carico ed invalidi al 100%.
Prima delle modifiche era sufficiente dimostrare che non potevano provvedere a se stessi.
Genitori. Sarà possibile ricongiungere i genitori solo se non visono altri figli in patria oppure, nel caso abbiano più di 65 anni se gli altri figli non sono in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute.
Dna. Si prevede il test del Dna a spese degli interessati nei casi in cui vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità del rapporto di parentela.
Copertura sanitaria. Per il ricongiungimento con i genitori ultrasessantacinquenni sarà necessario stipulare un’ulteriore assicurazione sanitaria che si aggiunge ai contributi già versati dal lavoratore che assume a suo carico il ricongiunto.
Tempi. Si porta da 90 a 180 giorni (da tre mesi a sei) il limite massimo oltre il quale, se lo sportello unico non rilascia il nulla osta, gli interessati possono ottenere il visto direttamente alle rappresentanze diplomatiche e consolari del paese d’origine.
Il testo del decreto:
Decreto Legislativo n.160 del 3 ottobre 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare
Pubblicato in G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008
Entrata in vigore: 5 novembre 2008
Asilo
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Il testo del decreto:
Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre 2008
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato
Pubblicato in G.U n.247 del 21 ottobre 2008
Entrata in vigore: 5 novembre 2008
Il testo del Decreto legislativo n.25 del 28 gennaio 2008 come modificato dal Decreto Legislativo n.159 del 3 ottobre 2008, testo in vigore dal 5 novembre 2008.
Vedi anche:
Sotto attacco i ricongiungimenti familiari ed il diritto d’asilo
Sportello "Sans Papiers" del 29 ottobre 2008
Trasmissione radiofonica a cura dell’Avv. Marco Paggi