Ai comunitari basta avere la residenza, Metropoli, 10/04/07

Ai comunitari basta avere la residenza

I cittadini comunitari non hanno più l'obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Lo stabilisce un decreto legislativo che recepisce una direttiva europea e che entra in vigore domani, mercoledì 11 aprile. Trascorsi tre mesi dal loro arrivo in Italia, i cittadini Ue dovranno chiedere l'iscrizione all'anagrafe del comune, presentando una documentazione che attesti il lavoro e la disponibilità di un reddito. Con le nuove norme, la carta di soggiorno è richiesta soltanto per i familiari extra Ue dei cittadini comunitari

Niente più carta di soggiorno per i cittadini comunitari che si stabiliscono in un altro paese dell'Unione europea. Trascorsi tre mesi dall'ingresso, bisognerà iscriversi all'anagrafe. Al momento dell'iscrizione sarà rilasciata una ricevuta con nome, indirizzo e data di presentazione della richiesta. Sono le principali novità previste dal decreto di attuazione della direttiva europea 2004/38, che entra in vigore da domani, mercoledì 11 aprile.

Le nuove norme regolano l'ingresso e il soggiorno dei comunitari e dei loro familiari (il coniuge, i figli di età inferiore a 21 o a carico, e i genitori del cittadino o del coniuge a carico), qualunque sia la loro nazionalità. Per l'ingresso sarà sufficiente un documento d'identità valido (ai familiari con cittadinanza extra Ue serve il passaporto). Viene anche ulteriormente ampliato il concetto di libera circolazione: nei primi tre mesi di soggiorno in Italia e negli altri stati dell'Unione non sono infatti previsti obblighi particolari, è sufficiente il solo documento d'indentità (la norma è valida anche per i familiari extracomunitari, ai quali è necessario però il passaporto).

Possono soggiornare per più di tre mesi: i lavoratori autonomi o subordinati; i cittadini Ue con un'assicurazione sanitaria e risorse economiche sufficienti, per sé e per i familiari, per non pesare sull'assistenza sociale dello stato durante il periodo del soggiorno; gli studenti iscritti a un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, con risorse economiche adeguate. Il diritto di soggiorno per periodi superiori ai tre mesi è esteso ai familiari.

Superati i tre mesi di soggiorno, i cittadini comunitari dovranno chiedere l'iscrizione all'anagrafe, presentendo la documentazione necessaria che attesti lavoro, studio e disponibilità economica. I familiari non comunitari, trascorsi tre mesi dall'ingresso in Italia, devono chiedere in questura la “carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”, che è valida cinque anni.
Le norme del decreto si applicano, se più favorevoli, anche ai familiari stranieri o comunitari di cittadini italiani, ma restano da chiarire alcune situazione che il decreto non prevede.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30 Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.