DDL/resoconti - Disposizioni in materia di torura. Testo unificato (ddl 915 -1206-1272, 1279) secondo il parere della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione - Resoconto seduta del 5/10/06

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

 

   N. 915 -1206-1272, 1279- A


  PROPOSTE DI LEGGE   

n. 915, d'iniziativa del deputato PECORELLA(*)

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale

in materia di tortura

Presentata il 26 maggio 2006   

n. 1206, d'iniziativa del deputato FORGIONE

Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre disposizioni in materia di tortura

Presentata il 27 giugno 2006

   

n. 1272,d'iniziativa dei deputati

DE ZULUETA, BONELLI, BOATO, CASSOLA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, LOMELO, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA

Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura

Presentata il 3 luglio 2006 

n. 1279, d'iniziativa dei deputati

SUPPA, TENAGLIA, GAMBESCIA, CESARIO

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

Presentata il 4 luglio 2006 

(Rel. PISICCHIO)

 

(*) In data 5 ottobre 2005 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

 NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 4 ottobre 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposta di legge nn. 915, 1206, 1272 e 1279. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 915, 1206, 1272 e 1279, si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 915 Pecorella ed abb., in materia di introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura, così come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,
rilevato, sotto il profilo della verifica del rispetto del riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni, che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che la definizione del reato di tortura recata dal nuovo articolo 613-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato, a causa della formulazione della condotta concretante il reato, potrebbe presentare profili di criticità in riferimento al principio della determinatezza della fattispecie penale,
preso atto che l'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988, n. 498, definisce la tortura in termini più restrittivi, come atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze «forti», fisiche o mentali, pur facendo salva, all'articolo 2, la possibilità per la legge nazionale dettare disposizioni di più vasta portata,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più specifici la condotta concretante il reato di tortura.

 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

  

PARERE FAVOREVOLE

  

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

 

«La V Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:
considerato che la clausola di copertura di cui all'articolo 2 non appare corretta sotto il profilo contabile, in primo luogo in quanto l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui si prevede il parziale utilizzo non reca, salvo che per l'anno 2007, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri indicati e, in secondo luogo, in quanto fa riferimento al bilancio triennale 2004-2006;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 2».


  
TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Introduzione nel codice penale dell’articolo 613-bis, in materia di tortura
 

Art. 1

(Delitto di tortura)
 

1. Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 613-bis. – (Delitto di tortura). -E’ punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali , allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettato di aver compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per l’atto dalla stessa o da una terza persona compiuto o è sospettato d’aver compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte”.