L'Italia entra in Europa, di M.Palma, Il Manifesto 14/12/06

Finalmente una buona notizia per i diritti umani. Introducendo nel nostro codice penale il reato di tortura la camera ha sanato la ferita apertasi nell'aprile di due anni fa..

 

..quando sempre a Montecitorio venne approvato un emendamento che richiedeva la reiterazione delle violenze o minacce affinché si potesse parlare di tortura. Una modifica che aveva fatto indignare tutti coloro che difendono i diritti fondamentali e provocato sconcerto negli interlocutori internazionali uniti all'Italia dalla più che ventennale Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.

La Convenzione
infatti fissa un divieto assoluto e l'impegno a combatterla in ogni sua forma.
Con la sua decisione, inoltre, la camera rimedierà a una inadempienza che dura ormai da troppi anni: la previsione nel nostro codice di un reato specifico che connoti questo crimine con la specificità che gli compete e che al contempo offra strumenti per perseguirlo adeguatamente, senza timore di prescrizioni o derubricazioni. Si spera ora che il senato approverà a breve e definitivamente il testo.
L'Italia infatti pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura ben diciotto anni fa non ha mai dato corpo alla richiesta in essa contenuta di prevedere un reato specifico che non ammettesse alcuna forma di giustificazione sulla base dell'esecuzione di ordini ricevuti e per il quale la giurisdizione penale fosse tanto ampia da evitare la possibilità per i responsabili di passare tra le maglie della giustizia dei diversi stati. Più volte a chi ricordava l'impegno assunto con la ratifica della Convenzione si è risposto che comunque il nostro codice prevedeva altre forme di reato «simili», dalle lesioni gravi all'abuso di potere e così via. Una difesa debole, come alcuni gravi episodi della nostra storia recente hanno dimostrato, perché queste forme di reato oltre a non enucleare in modo visibile la gravità dell'azione commessa non offrono la possibilità di darle risposta adeguata, si prestano a rapida prescrizione e certamente non rispondono a quel criterio di ampia giurisdizione richiesto.
Approvare oggi il reato di tortura ha anche una valenza politica e culturale, deve cioè aiutare a tornare a riflettere sulla sua persistenza anche nei nostri democratici ordinamenti e sul sorgere di un ambiguo dibattito che, partito Oltreoceano, è ormai giunto anche in Europa. Da più parti si torna a discutere sulla possibilità di prevedere forme «minori» di maltrattamenti e sull'uso di minacce o pressioni fisiche in interrogatori al fine di prevenire particolari azioni. Tutti temi che tentano di giustificare molte delle violazioni a cui abbiamo assistito negli ultimi anni in nome della lotta al terrorismo internazionale, riducendo l'assolutezza di quei divieti che costituiscono invece il cardine di una società e che possa definirsi civile.
Voli non registrati per trasferire persone in paesi dove gli interrogatori si conducono con modi alquanto «spicci», rapimenti di persone con complicità dei servizi di sicurezza, luoghi di detenzione non registrati e dunque non sottoposti ad alcuna ispezione, accompagnano tali dibattiti anche in Europa, dove la protezione dei diritti delle persone private della libertà ha anche uno strumento in più, dato da un'apposita Convenzione che prevede che ogni luogo, dalla più remota cella al grande centro di detenzione, possa essere ispezionato dal Comitato per la prevenzione della tortura.
Il testo che la camera consegna all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione è, quindi, un punto fermo in questo dibattito che va colto positivamente. Superando anche le perplessità che un aspetto del testo fa sorgere: cioè l'aver introdotto un reato di tipo generale, senza alcuna specificità sul suo autore che, nelle definizioni internazionali di tortura, è invece un pubblico ufficiale o una persona che agisce come tale. Nel testo adottato infatti ci si riferisce a un soggetto generico e l'essere pubblico ufficiale costituisce un'aggravante.
Tutto bene, salvo il fatto che così viene meno il rapporto di comando e quindi il comportamento omissivo - il non aver vigilato sui propri sottoposti affinché non compissero tali atti - non è più perseguibile. L'omessa vigilanza è invece una responsabilità grave per chi è all'interno di una struttura gerarchica. A quest'aspetto però potrà forse sopperire la costruzione di una diversa cultura sul rispetto dei diritti umani che proprio a partire da questa legge si dovrà riprendere.