Dalla camera un no atteso da vent'anni, di A.Marchesi, Il Manifesto 13/12/06

Se provate a cercare nel codice penale italiano il reato di tortura non lo troverete. Nonostante la Convenzione Onu contro la tortura, che il nostro paese ha ratificato piuttosto tempestivamente nel 1987, obblighi espressamente a introdurlo.
Come in altre occasioni, infatti, nessuno si è preoccupato di adattare il nostro ordinamento interno alle disposizioni dei trattati internazionali. Dell'esatto contenuto degli obblighi convenzionali pare che nessuno si sia accorto. Non è un problema - qualcuno ha certamente pensato - tanto l'Italia i diritti umani li rispetta: siamo il paese di Beccaria, la culla del diritto, la tortura è un problema che riguarda altri. Un atteggiamento tuttora diffuso ma espressione di una preoccupante assenza di cultura politica e istituzionale sui diritti umani. La questione dell'introduzione di un reato specifico di tortura fu sollevata da Amnesty International a metà degli anni Novanta approfittando del clamore suscitato dalle rivelazioni sui maltrattamenti inflitti da alcuni militari italiani impegnati nella missione in Somalia, ma con pochi risultati.
Nel frattempo i rappresentanti italiani chiamati a rispondere di questo inadempimento davanti al Comitato Onu contro la tortura sono stati costretti ad arrampicarsi sugli specchi. A volte proponevano un'interpretazione riduttiva dell'obbligo: non è vero - dicevano - che quest'ultimo impone l'introduzione di un reato specifico, basta che la tortura sia in qualche modo 'coperta' da altri reati previsti nel codice penale. Altre volte, contraddicendosi, sostenevano invece che il reato ci sarebbe già nel nostro ordinamento, per effetto del rinvio effettuato alla definizione contenuta nella stessa Convenzione (una tesi smentita dai fatti, dal momento che nessuno mai, in Italia, è stato incriminato per «tortura»). A un certo punto si sono arresi, hanno smesso di cercare argomenti e si sono limitati a segnalare burocraticamente che varie proposte erano state presentate in Parlamento, che questo (forse) le avrebbe discusse e (forse) approvate - omettendo di precisare però che tali proposte non erano state mai neppure calendarizzate.
Fin qui la storia poco edificante degli ultimi vent'anni o quasi. Una storia che potrebbe essere presto chiusa: la camera, infatti, sta discutendo proprio in questi giorni l'introduzione nel codice penale dell'articolo 613 bis che proibisce la tortura. È possibile che questa volta, se anche il senato s'impegna a discutere la proposta in tempi ragionevolmente brevi, non si arrivi a fine legislatura con un nulla di fatto. E' possibile e auspicabile.
Non solo perché si tratta di rispettare un trattato internazionale sui diritti umani che l'Italia ha ratificato. E gli impegni internazionali andrebbero presi sul serio e onorati. Ma anche per ragioni sostanziali, quelle stesse che hanno determinato l'inclusione dell'obbligo di introdurre un reato specifico nella Convenzione internazionale. Fra queste alcune sono di carattere giuridico: perché un efficace sistema di punizione degli atti di tortura, necessario a contrastare forme più o meno gravi di impunità - che stabilisca, cioè, pene severe, che preveda la cosiddetta giurisdizione universale, che escluda l'operare di certe immunità o della scriminante degli «ordini superiori» - ruota attorno al reato specifico e dunque lo presuppone necessariamente. Se manca il reato, manca inevitabilmente tutto il resto. Altre ragioni sono di tipo politico-culturale. La tortura, quando viene praticata, deve essere chiamata con il suo nome, con tutto lo «stigma» che questo comporta. Non sono accettabili gli eufemismi. Troppe volte abbiamo assistito a tentativi di minimizzare la gravità di atti di tortura, di «derubricarli». Di fronte alle foto di Abu Ghraib, l'ex segretario alla Difesa americano Donald Rumsfeld disse: «tecnicamente» non è tortura, sono semplicemente «abusi».
La Convenzione Onu contro la tortura invece è tutta finalizzata a contrastare questa tendenza, a sottrarre la tortura alla volontà di sottovalutarla, alla routine dell'«ordinaria amministrazione». E' una violazione dei diritti umani più che un reato comune, un reato perdipiù che si compie con la partecipazione degli apparati dello stato. Proprio per questo sanzionarla adeguatamente è un compito giuridico, politico e morale irrinunciabile. L'Italia, ormai molti anni fa, si è impegnata a farlo. Sarebbe bene che ora, anche se in grave ritardo, iniziasse a farlo sul serio.
* Ex presidente e consigliere giuridico di Amnesty International