DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE
A firma dei Consiglieri: Di Francia Silvio,
Laurelli Luisa, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Vittorio, Cau
Giovanna, D’Erme Nunzio. Eckert Coen Franca, Lovari Roberto, Malcotti Luca,
Sentinelli Patrizia, Spera Adriana, Failla Giuseppe.
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’
PERSONALE
Premesso che le linee programmatiche del
Sindaco per il mandato 2001-2006, approvate dal Consiglio comunale con la
deliberazione n. 52 del 26 giugno 2001, pongono, fra gli altri, l’obiettivo di
un’azione amministrativa di sostegno, difesa a garanzia dei diritti delle
persone più deboli ed emarginate;
che lo Statuto del Comune di Roma, approvato
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 17 luglio 2000, dichiara,
all’art. 1, che “il Comune di Roma rappresenta la comunità di donne e di uomini
che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e
si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti
dalla Costituzione italiana”;
che, in attuazione delle citate linee
programmatiche e dell’art. dello Statuto,s opra richiamato, il Comune, per
quanto nelle sue attribuzioni, è impegnato a promuovere la partecipazione attiva
alla vita civile e ad assicurare effettività dei diritti di cittadinanza, del
diritto di accedere ai servizi e del diritto al lavoro;
che le persone variamente private o limitate
nella libertà personale rientrano indubitabilmente, per condizione oggettiva,
fra i soggetti deboli ed esclusi dalla pienezza dell’esercizio dei suddetti
diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale che pure il Comune
offre istituzionalmente a tutti coloro che, cittadini e non, hanno domicilio,
risiedono ovvero anche solo dimorano nel territorio comunale, anche attraverso
le varie forme di partecipazione alla vita della Città e (la fruizione dei)
l’erogazione dei servizi;
che è altrettanto certo che il coordinamento
con lo Stato, titolare delle funzioni amministrative in materia di polizia di
sicurezza e di esecuzione della pena, non soltanto rientra fra i doveri
istituzionali dell’Ente locale, in attuazione del principio costituzionale di
sussidiarietà, ma è altresì necessario per la migliore cura degli interessi
pubblici;
IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera, per motivi esposti in premessa,
l’istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Roma, approvando, contestualmente, il seguente
articolato, che fa parte integrante della presente deliberazione:
Articolo 1.
Istituzione del Garante dei diritti delle
persone private della libertà personale
1. Nell’ ambito del Comune di Roma è istituito
il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del comune
di Roma, di seguito denominato “Garante”, con i compiti previsti dalla presente
delibera.
Articolo 2.
Nomina e durata
1. Il Sindaco nomina, con propria ordinanza, il
Garante, scegliendolo fra persone residenti nel Comune di Roma d’indiscusso
prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti
umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e pena e nei
Centri di servizio sociale. Il Garante resta in carica per 5 anni e opera in
regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia.
L’incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è un organo monocratico.
L’incarico è incompatibile con l’esercizio delle funzioni pubbliche nei settori
della giustizia e della sicurezza pubblica. E’ esclusa la nomina nei confronti
del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di
amministratori comunali.
Articolo 3.
Compiti del Garante
1.Il Garante:
a) promuove, con contestuali funzioni di
osservazione e vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle opportunità
di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle
persone comunque private della libertà personale ovvero limitate nella libertà
di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di
Roma, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla
formazione, alla cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport,
per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo
altresì conto della loro condizione di restrizione;
b) promuove iniziative e momenti di
sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private
della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
c) promuove iniziative congiunte ovvero
coordinate con altri soggetti pubblici e in particolare con i Difensore Civico
cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei compiti di cui alla lett.
a);
d) rispetto a possibili segnalazioni che
giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni
dei diritti, garanzie e prerogative della persone private della libertà
personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali
ulteriori
informazioni, segnala il mancato o inadeguato
rispetto di tali diritti e conduce un’opera di assidua informazione e di
costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni di
luoghi di reclusione, con particolare attenzione all’esercizio dei diritti
riconosciuti ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie la cui
applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata nei fatti;
e) promuove con le amministrazioni interessate
protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso
visite ai luoghi di detenzione.
Articolo 4.
Relazione agli Organi del Comune
1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla
Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari per quanto di loro
competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e
interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3, sulle attività
svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga
opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2. Il Garante può comunque riferire e
richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa
ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all’art. 3.
Articolo 5.
Strutture e personale
1 Per lo svolgimento dei propri compiti, il
Garante è assistito da un ufficio dell’Amministrazione comunale, che sarà
istituito con successiva deliberazione della Giunta. |