COMUNE DI
BOLOGNA
Garante per i
diritti delle persone private della libertà personale
Articolo 1
(Oggetto e principi generali di riferimento)
1.
Le presenti disposizioni disciplinano l’esercizio delle funzioni del
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale,
i requisiti e le modalità per l’elezione dello stesso ed i profili
operativi inerenti la sua attività, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 13-bis, comma 4 dello Statuto.
Articolo 2
(Funzioni specifiche del Garante, elementi di garanzia ed
interazioni operative)
1.
Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di
inserimento sociale dei soggetti di cui all’articolo 13-bis, comma 2
dello Statuto anche mediante:
a.
la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi
dei diritti umani e dell’umanizzazione delle pene delle persone
comunque private della libertà personale;
b.
la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone
private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti di
cui all’articolo 13-bis, comma 3 dello Statuto, comportanti
relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici
competenti in materia.
2.
Il Garante, svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi
con le Amministrazioni interessate volti a consentire una migliore
conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà
personale anche mediante visite ai luoghi ove essi stessi si
trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela
dei diritti della persona, stipulando a tal fine anche convenzioni
specifiche.
3.
Il Garante promuove, inoltre:
a.
l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla
vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone
comunque private della libertà personale ovvero limitate nella
libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel
territorio del Comune di Bologna, con particolare riferimento ai
diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura,
all’assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto
nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo
altresì conto della loro condizione di restrizione;
b.
iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei
diritti umani delle persone private della libertà personale e della
umanizzazione della pena detentiva.
4.
Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e
non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e
funzionale.
Articolo 3
(Requisiti, incompatibilità ed ipotesi di decadenza)
1.
Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della
libertà personale è preposto un cittadino italiano che, per
comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, dei
diritti umani, ovvero delle attività sociali negli Istituti di
prevenzione e pena e nei Centri di servizio sociale e per esperienze
acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di
probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di
esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2.
Non possono essere candidati alla carica di Garante coloro che si
trovino in una delle situazioni di incandidabilità previste per la
carica di Consigliere Comunale. Qualora venga a verificarsi una di
tali condizioni, il Garante decade dalla carica.
3.
Non sono altresì eleggibili alla carica di Garante i cittadini che
versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la
carica di Consigliere Comunale.
4.
L’ufficio di Garante per i diritti delle persone private della
libertà personale è incompatibile con qualsiasi altra attività tale
da pregiudicare l’efficace svolgimento e il libero esercizio delle
funzioni proprie dell’istituzione.
5.
Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la
carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e di Quartiere
del Comune di Bologna. L’accettazione della candidatura per elezioni
politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla
carica.
6.
Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in
una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta,
rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a
contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e
adeguato tempo per l’eventuale rimozione, se possibile. Qualora la
causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio
Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.
Articolo 4
(Presentazione delle candidature, valutazione e modalità di elezione
del Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale)
1.
Il Presidente del Consiglio Comunale pubblicizza con adeguati
strumenti la possibilità di presentare candidature per l’elezione a
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale,
informandone la cittadinanza entro congruo termine.
2.
I cittadini in possesso dei requisiti indicati al precedente
articolo 3 possono presentare le proprie candidature alla carica di
Garante, inoltrando apposita istanza al Presidente del Consiglio
Comunale, accompagnata da dettagliato curriculum.
3.
Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei
Consiglieri comunali.
4.
Le candidature ed i curricula sono sottoposti all’esame della I
Commissione consiliare "Affari Generali e Istituzionali", la quale
provvede, previa definizione dei criteri di valutazione dei
curricula, all’individuazione dei soggetti ritenuti maggiormente
idonei a ricoprire la carica, definendo una rosa di tre candidati da
proporre al Consiglio comunale per l’elezione.
Articolo 5
(Elezione e durata in carica del Garante)
1.
Il Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con
la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2.
Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non
venga raggiunta, si dà luogo ad una terza votazione per la quale è
sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3.
L’elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato. Qualora
nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza prevista, il
procedimento di elezione è nuovamente effettuato nella seduta
immediatamente successiva, con reiscrizione all’ordine del giorno in
deroga a quanto previsto dall’Articolo 46 del Regolamento sul
funzionamento del Consiglio Comunale.
4.
Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto per una
sola volta.
Articolo 6
(Dimissioni e revoca)
1.
Il Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le
dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al
Presidente del Consiglio Comunale.
2.
La
revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all’esercizio
delle sue funzioni.
3.
La
procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale su
richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio
Comunale, con proposta motivata, da notificarsi al Garante.
4.
Il
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può
presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie contro deduzioni che
vengono immediatamente notificate a tutti i componenti del Consiglio
Comunale.
5.
Il
Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca, tenuto conto delle
contro deduzioni dell’interessato, in seduta segreta, con votazione
segreta e con il voto dei due terzi dei componenti del Consiglio. Se la
proposta di revoca è approvata il Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale cessa immediatamente dall’incarico.
6.
A
seguito della decadenza, è avviato il procedimento di elezione di un
nuovo Garante ai sensi del precedente articolo 6.
Articolo 7
(Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale e indennità)
1.
Al
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in
relazione alle funzioni attribuite e all’attività svolta, sono
assicurati struttura organizzativa di supporto, personale e risorse
finanziarie. I profili organizzativi inerenti l’Ufficio del Garante sono
disciplinati da apposite disposizioni adottate dalla Giunta.
2.
Al
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale
spetta, per la durata dell’incarico, un’indennità mensile a carico del
bilancio del Comune, da determinarsi con deliberazione della Giunta.
Spetta inoltre al Garante il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute e documentate.
Articolo 8
(Relazione agli Organi del Comune)
1.
Il
Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di
avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini
dell’esercizio dei compiti di cui all’Articolo 3, sulle attività svolte,
sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo
ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni semestre.
2.
Il
Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli
Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga
opportuno per i fini di cui all’Articolo 3.
Articolo 9
(Disposizioni finali)
1.
Il
presente regolamento entra in vigore al quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione della deliberazione approvativa.
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