Convenzione europea per la salvaguardia
dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
firmata a Roma il 4
novembre 1950
I Governi
firmatari, Membri del Consiglio d'Europa;
Considerata
la Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che questa Dichiarazione tende a
garantire il riconoscimento e l'applicazione universali ed effettivi dei
diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare
un'unione più stretta tra i suoi Membri, e che uno dei mezzi per
conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a
queste Libertà fondamentali che costituiscono le basi stesse della
giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda
essenzialmente, da una parte, su un regime politico veramente
democratico e, dall'altra, su una concezione comune e un comune rispetto
dei Diritti dell'Uomo a cui essi si appellano;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei
animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio comune di
tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di
preminenza del diritto, a prendere le prime misure atte ad assicurare la
garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiarazione
Universale.
Hanno convenuto
quanto segue:
Articolo 1 -
Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo
Le Alte Parti
Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione
i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente
Convenzione.
Titolo I
Diritti e libertà
Articolo 2 -
Diritto alla vita
1.
Il diritto
alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una
sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il
delitto è punito dalla legge con tale pena.
2.
La
morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando
risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
a.
per
assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;
b.
per
eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona
regolarmente detenuta;
c.
per
reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
Articolo 3 -
Divieto della tortura
Nessuno può essere
sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 4 -
Divieto di schiavitù e del lavoro forzato
1.
Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2.
Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o
obbligatorio.
3.
Non
è considerato lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi di questo
articolo:
a.
ogni
lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni
previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo
di libertà condizionata;
b.
ogni
servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei
paesi dove l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, ogni altro
servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
c.
ogni
servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita
o il benessere della comunità;
d.
ogni
lavoro o servizio che fa parte dei normali doveri civici.
Articolo 5 -
Diritto alla libertà ed alla sicurezza
1.
Ogni
persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere
privato della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti
dalla legge:
a.
se è
detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale
competente;
b.
se è
in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un
provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per
garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
c.
se è
stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità
giudiziaria competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare
che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati per ritenere
che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo
averlo commesso;
d.
se
si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare
la sua educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo
dinanzi all'autorità competente;
e.
se
si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di
propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di
un tossicomane o di un vagabondo;
f.
se
si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per
impedirle di entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona
contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o
d'estradizione.
2.
Ogni
persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a
lei comprensibile, dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a
suo carico.
3.
Ogni
persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
paragrafo 1 (c) del presente articolo, deve essere tradotta al più
presto dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla
legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere
giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà
durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata ad una
garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.
4.
Ogni
persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il
diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro
breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la
scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5.
Ogni
persona vittima di arresto o di detenzione in violazione ad une delle
disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.
Articolo 6 -
Diritto ad un processo equo
1.
Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale
indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia
delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia
della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza
deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può
essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del
processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della
sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli
interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in
causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale,
quando in circostanze speciali la pubblicità puO' pregiudicare gli
interessi della giustizia.
2.
Ogni
persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3.
In
particolare, ogni accusato ha diritto a:
a.
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui
comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico;
b.
disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua
difesa;
c.
difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua
scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere
assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli
interessi della giustizia;
d.
esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la
convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni
dei testimoni a carico;
e.
farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non
parla la lingua usata all'udienza.
Articolo 7 -
Nessuna pena senza legge
1.
Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena
più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso.
2.
Il
presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una
persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in
cui è stata commessa, era un crimine secondo i principi generale di
diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
Articolo 8 -
Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1.
Ogni
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del
suo domicilio e della sua corrispondenza.
2.
Non
può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca
una misura che, in una società democratica, è necessaria per la
sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere
economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 9 -
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1.
Ogni
persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o
credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il
proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in
privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza
dei riti.
2.
La
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può
essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla
legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per
la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della
morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 10 -
Libertà di espressione
1.
Ogni
persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la
libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni
o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non
impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.
2.
L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità,
può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni
che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in
una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità
territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e
per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della
morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per
impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
Articolo 11 -
Libertà di riunione e di associazione
1.
Ogni
persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà
d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione
di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.
2.
L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per
la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione
dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che
restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da
parte dei membri delle forze armate, della polizia o
dell'amministrazione dello Stato.
Articolo 12 -
Diritto al matrimonio
Uomini e donne, in
età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia
secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto.
Articolo 13 -
Diritto ad un ricorso effettivo
Ogni persona i cui
diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano
stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza
nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali
Articolo 14 -
Divieto di discriminazione
Il godimento dei
diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le
opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale,
l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o
ogni altra condizione.
Articolo 15 -
Deroga in caso di stato di urgenza
1.
In
caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita
della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga
agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura
in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non
siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto
internazionale.
2.
La
disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2,
salvo per il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli
articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.
3.
Ogni
Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene
informato nel modo più completo il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve
ugualmente informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della
data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le
disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.
Articolo 16 -
Restrizioni all'attività politica degli stranieri
Nessuna delle
disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come un
divieto per le Alte Parti Contraenti di porre restrizioni all'attività
politica degli stranieri.
Articolo 17 -
Divieto dell'abuso del diritto
Nessuna
disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come
implicante il diritto per uno Stato, un gruppo o un individuo di
esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei
diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre
a questi diritti e a queste libertà limitazioni più ampie di quelle
previste in detta Convenzione.
Articolo 18 -
Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti
Le restrizioni
che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e
libertà possono essere applicate solo allo scopo per cui sono state
previste.
Titolo II
Corte europea dei
Diritti dell'Uomo
Articolo 19 -
Istituzione della Corte
Per assicurare il
rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla
presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte
europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa
funziona in maniera permanente.
Articolo 20 -
Numero di giudici
La Corte si
compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti
Contraenti.
Articolo 21 -
Condizioni per l'esercizio delle funzioni
1.
I
giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i
requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie,
o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.
2.
I
giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3.
Per
tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare
alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di
imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a
tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo
paragrafo è deciso dalla Corte.
Articolo 22 -
Elezione dei giudici
1.
I
giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna
Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di
tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.
2.
La
stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre
Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti
vacanti.
Articolo 23 -
Durata del mandato
1.
I
giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili.
Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i
mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
2.
I
giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni
sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
immediatamente dopo la loro elezione.
3.
Al
fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati
di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puO',
prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più
mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di
sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o
essere inferiore a tre anni.
4.
Nel
caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare
applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene
mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del
Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5.
Il
giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il
periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del
periodo di mandato del suo predecessore.
6.
Il
mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.
7.
I
giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti.
Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati
investiti.
Articolo 24 –
Revoca
Un giudice può
essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono,
a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti
richiesti.
Articolo 25 -
Ufficio di cancelleria e referendari
La Corte dispone
di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono
stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.
Articolo 26 -
Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita
in Assemblea plenaria
a.
elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due
vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b.
costituisce Camere per un periodo determinato;
c.
elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d.
adotta il regolamento della Corte; e
e.
elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27 -
Comitati, Camere e Grande Camera
1.
Per
la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si
costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da
sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere
della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2.
Il
giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di
diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo
giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato
parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3.
Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i
vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in
conformitA' con il regolamento della Corte, Se la controversia è
deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice
della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella
grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice
che siede a titolo dello Stato parte interessato.
Articolo 28 -
Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati
Un comitato può,
con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un
ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale
decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione
è definitiva.
Articolo 29 -
Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito
1.
Se
nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle
Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi
individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2.
Una
delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi
governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
3.
Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione
sulla ricevibilità é adottata separatamente.
Articolo 30 -
Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera
Se la questione
oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di
interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua
soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza
pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non
abbia pronunciato la sua sentenza, puO' spogliarsi della propria
competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non
vi si opponga.
Articolo 31 -
Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
a.
si
pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o
dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai
sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi
dell'articolo 43; e
b.
esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi
dell'articolo 47.
Articolo 32 -
Competenza della Corte
1.
La
competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti
l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi
protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli
articoli 33, 34 e 47.
2.
In
caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la
Corte che decide.
Articolo 33 -
Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte
Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni
della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere
imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.
Articolo 34 -
Ricorsi individuali
La Corte può
essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica,
ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda
d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti
contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi
protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con
alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.
Articolo 35 -
Condizioni di ricevibilità
1.
La
Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di
ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi
a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2.
La
Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34,
se:
a.
è
anonimo; oppure
b.
è
essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o
già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di
regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3.
La
Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo
34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni
della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o
abusivo.
4.
La
Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione
dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della
procedura.
Articolo 36 -
Intervento di terzi
1.
Per
qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera,
un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di
presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2.
Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il
presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è
parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a
presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
Articolo 37 -
Cancellazione
1.
In
ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un
ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:
a.
che
il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure
b.
che
la controversia è stata risolta; oppure
c.
che
non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta
l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia la Corte
prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei
diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2.
La
Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando
ritenga che ciò é giustificato dalle circostanze.
Articolo 38 -
Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole
1.
Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
a.
procede all'esame della questione in contraddittorio con i
rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale
tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie
ai fini della sua efficace conduzione;
b.
si
mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento
amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti
dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2.
La
procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.
Articolo 39 -
Conclusione di un regolamento amichevole
In caso di
regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante
una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della
soluzione adottata.
Articolo 40 -
Udienza pubblica e accesso ai documenti
1.
L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa
di circostanze eccezionali.
2.
I
documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al
pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41 -
Equa soddisfazione
Se la Corte
dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non
permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione
alla parte lesa.
Articolo 42 -
Sentenze delle Camere
Le sentenze delle
Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni
dell'articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43 -
Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1.
Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di
una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali,
chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2.
Un
collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda
quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di
interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi
protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.
3.
Se
il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso
con una sentenza.
Articolo 44 -
Sentenze definitive
1.
La
sentenza della Grande Camera è definitiva.
2.
La
sentenza di una Camera diviene definitiva
a.
quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso
dinnanzi alla Grande Camera; oppure
b.
tre
mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del
caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c.
se
il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio
formulata secondo l'articolo 43.
3.
La
sentenza definitiva è pubblicata.
Articolo 45 -
Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1.
Le
sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o
irricevibili devono essere motivate.
2.
Se
la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei
giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua
opinione individuale.
Articolo 46 -
Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1.
Le
alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive
della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
2.
La
sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che
ne sorveglia l'esecuzione.
Articolo 47 -
Pareri consultivi
1.
La
Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri
consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della
Convenzione e dei suoi protocolli.
2.
Tali
pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla
portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e
nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei
Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione
di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3.
La
decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è
adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il
diritto di avere un seggio al Comitato.
Articolo 48 -
Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se
la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è
di sua competenza secondo l'articolo 47.
Articolo 49 -
Motivazione dei pareri consultivi
1.
Il
parere della Corte è motivato.
2.
Se
il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei
giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua
opinione individuale.
3.
Il
parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.
Articolo 50 -
Spese di funzionamento della Corte
Le spese di
funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.
Articolo 51 -
Privilegi ed immunità dei giudici
I giudici
beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e
delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio
d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.
Titolo III
Disposizioni varie
Articolo 52 -
Indagini del Segretario Generale
Ogni Alta Parte
Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto
interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della
presente Convenzione.
Articolo 53 -
Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Nessuna delle
disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo
da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali
che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte
Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 54 -
Poteri del Comitato dei Ministri
Nessuna
disposizione della presente Convenzione porta pregiudizi ai poteri
conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.
Articolo 55 -
Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie
Le Alte Parti
Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a
prevalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni che
esistono fra di loro allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una
controversia nata dall'interpretazione o dell'applicazione della
presente Convenzione ad una procedura di regolamentazione diversa da
quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 56 -
Applicazione territoriale
1.
Ogni
Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può
dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con
riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in
determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.
2.
La
Convenzione si applicherà nel territorio o nei territori designati nella
notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3.
Nei
suddetti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno
applicate tenendo conto delle necessità locali.
4.
Ogni
Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al primo paragrafo di
questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a
più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza
della Corte a ricevere ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
governative o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della
Convenzione.
Articolo 57 -
Riserva
1.
Ogni
Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito
del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una
particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una
legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a
tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate
ai termini del presente articolo.
2.
Ogni
riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve
esposto della legge in questione.
Articolo 58 -
Denuncia
1.
Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo
dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore
della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi
mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
2.
Tale
denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente
interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione per
quanto riguarda qualunque fatto che, potendo costituire una violazione
di queste obbligazioni fosse stato compiuto da essa anteriormente alla
data in cui la denuncia produce il suo effetto.
3.
Con
la medesima riserva cessa d'esser Parte alla presente Convenzione ogni
Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.
4.
La
Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei
precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio nel quale sia
stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.
Articolo 59 -
Firma e ratifica
1.
La
presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio
d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso
il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2.
La
presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci
strumenti di ratifica.
3.
Per
ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione
entrerà in vigore dal momento dei deposito dello strumento di ratifica.
4.
Il
Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri
del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi
delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito
di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.
Fatto a Roma il 4
novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente
fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie
certificate conformi a tutti i firmatari. |