COMUNE DI ROMA
Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale
Articolo 1
Istituzione del Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale
- 1.
Nell’ambito dei
Comune di Roma è istituito il Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale del Comune di Roma, di seguito
denominato "Garante", con i compiti previsti dalla presente
delibera.
Articolo 2
Nomina e durata
- 1.
Il Sindaco nomina,
con propria ordinanza, il Garante, scegliendolo fra persone
residenti nel Comune di Roma d’indiscusso prestigio e di notoria
fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani,
ovvero delle attività sociali negli Istituti di prevenzione e
pena e nei Centri di servizio sociale. Il Garante resta in
carica per 5 anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto
dispongono le norme legislative in materia. L’incarico è
rinnovabile non più di una volta.
- 2.
Il Garante è un
organo monocratico. L’incarico è incompatibile con l’esercizio
di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della
sicurezza .pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del
coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo
grado di amministratori comunali.
Articolo 3
Compiti del Garante
- 1.
Il Garante:
- a. promuove, con contestuali funzioni di osservazione e
vigilanza indiretta, l’esercizio dei diritti e delle
opportunità di partecipazione alla vita civile e di
fruizione dei servizi comunali delle persone comunque
private della libertà personale ovvero limitate nella
libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel
territorio del Comune di Roma, con particolare riferimento
ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla
cultura, all’assistenza, alla tutela della salute, allo
sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del
Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione
di restrizione;
- b. promuove iniziative e momenti di sensibilizzazione
pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private
della libertà personale e della umanizzazione della pena
detentiva;
- c. promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con
altri soggetti pubblici e in particolare con il Difensore
Civico cittadino, competenti nel settore per l’esercizio dei
compiti di cui alla lett. a);
- d. rispetto a possibili segnalazioni che giungano, anche
in via informale, alla sua attenzione e riguardino
violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone
private della libertà personale, il Garante si rivolge alle
autorità competenti per avere eventuali ulteriori
informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di
tali diritti e conduce un opera di assidua informazione e di
costante comunicazione alle autorità stesse relativamente
alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare
attenzione all’esercizio di diritti riconosciuti
- ma non adeguatamente tutelati e al rispetto di garanzie
la cui applicazione risulti sospesa, contrastata o ritardata
nei fatti;
- e. promuove con le amministrazioni interessate
protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni
anche attraverso visite ai luoghi di detenzione.
Articolo 4
Relazione agli Organi del Comune
- 1.
Il Garante riferisce
al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle
Commissioni Consiliari per quanto di loro competenza e con
facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e
interventi ai fini dell’esercizio dei compiti di cui all’art. 3,
sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi
insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno
una volta ogni semestre.
- 2.
Il Garante può
comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli
Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo
ritenga opportuno per i fini di cui all’art.
- 3.
Il Garante, almeno
una volta l’anno, riferisce alla Consulta cittadina per i
problemi penitenziari e alle associazioni maggiormente
rappresentative dei detenuti, tenendo conto delle osservazioni
da queste ricevute.
Articolo 5
Strutture e personale
- 1.
Per lo svolgimento
dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio
dell’Amministrazione Comunale, che sarà istituito con successiva
deliberazione della Giunta.
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