INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
GIULIANO PISAPIA
Al Ministro della giustizia.
Premesso che:
-il «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure
privative e limitative della libertà», approvato dal Consiglio dei Ministri in
data 16 giugno 2000, ed entrato in vigore il 20 settembre dello stesso anno, tra
le disposizioni, prevedeva anche una serie di adeguamenti strutturali da
effettuarsi negli istituti penitenziari entro cinque anni dall'entrata in vigore
del Regolamento stesso;
-in particolare, negli istituti di pena nei quali i servizi igienici fossero
collocati all'interno delle camere di detenzione, si prescrivevano
ristrutturazioni per creare appositi vani annessi alle camere, con servizi
igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, e dotati di lavabo e doccia
(articolo 7):
-rispetto agli istituti o sezioni femminili, si prescriveva inoltre di
provvedere a dotare i servizi igienici anche di bidet;
-attraverso adeguate ristrutturazioni, si prescriveva poi di dotare ogni
istituto di un numero di cucine tale che ognuna di esse non potesse servire più
di duecento detenuti o internati (articolo 13, comma 1);
-si prevedevano anche ristrutturazioni per dotare ogni istituto di pena di
locali destinati alla consumazione del vitto, utilizzabili per un numero non
elevato di detenuti o internati (articolo 13, comma 3);
-rispetto alle modalità del trattamento, lo stesso Regolamento prevede che i
colloqui avvengano preferibilmente in «spazi all'aperto a ciò destinati»
(articolo 37, comma 5);
-la costante crescita della popolazione detenuta in Italia che, di recente, ha
superato le 59.000 unità, rende sempre più insostenibile la vita nelle carceri
italiane;
-l'associazione Antigone, nel corso della sua Assemblea Nazionale tenutasi il 20
maggio 2005 presso la Camera dei Deputati, ha reso noti alcuni dati-campione
raccolti dal suo Osservatorio sulle condizioni di detenzione in Italia, secondo
i quali solo il 10 per cento degli istituti di pena italiani si sarebbe adeguato
alle disposizioni del Regolamento;
-il Consiglio d'Europa, nella bozza delle nuove Regole Penitenziarie Europee -
che sostituiranno presto quelle precedenti del 1987 -, afferma esplicitamente,
fin dai Principi Fondamentali, che la mancanza di risorse non può essere addotta
quale motivazione per giustificare condizioni di detenzione che violano i
diritti umani o che non rispettano le Regole medesime -:
Per sapere:
-di quali informazioni disponga il Ministro
interrogato in ordine all'effettiva realizzazione degli interventi strutturali
prescritti dalle norme riferite in premessa;
-in particolare, in quali carceri siano state effettuate le ristrutturazioni, in
quali gli interventi abbiano riguardato l'intero istituto e in quali abbiano
interessato invece solo alcune sezioni;
-quali interventi siano stati programmati per completare l'adeguamento
strutturale;
-quali siano gli stanziamenti previsti in bilancio per l'adeguamento delle
carceri agli standard strutturali previsti dal Regolamento Penitenziario
del 2000.
(4-15604) |