Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07370
presentata da LUIGI GIACCO mercoledì 17
settembre 2003 nella seduta n.357
GIACCO, DUCA, GALEAZZI, CALZOLAIO, PAOLA
MARIANI, GASPERONI e ABBONDANZIERI. - Al Ministro della giustizia, al Ministro
della salute. - Per sapere - premesso che:
il Ministero della giustizia, Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, Direzione Casa Circondariale di Ancona ha
stipulato una convenzione, per l'espletamento del servizio tecnico
infermieristico, con otto infermieri che prevedeva un monte ore di 32 ore medie
giornaliere;
nell'aprile 2002 l'Amministrazione
penitenziaria ha ridotto il monte ore a 24 ore medie giornaliere, a fronte di
una riduzione della disponibilità finanziaria, causando disagi a livello
professionale e alla popolazione carceraria;
negli istituti penitenziari italiani, a fronte
di una popolazione carceraria di circa 56.000 detenuti, lavorano 323 medici
incaricati, 1201 medici di guardia, 3000 medici specialisti, 1420 infermieri con
contratto libero professionale e 449 infermieri dipendenti del Ministero della
giustizia;
le necessità sanitarie di un istituto
penitenziario, ad eccezione dei medici incaricati e degli infermieri dipendenti,
vengono pagate da un unico fondo;
nel corso dell'anno per un eccesso di spesa in
farmaci, o per richieste di maggiori prestazioni specialistiche o per il maggior
consumo di prodotti parafarmaceutici accade molte volte che i fondi non bastano
per il pagamento del personale;
la finanziaria 2003 ha decurtato 24 milioni di
euro (sui 79 stanziati nel 2002) il fondo per la sanità penitenziaria -:
come intendano intervenire, nella realtà
penitenziaria di Ancona, per continuare a garantire ai detenuti il servizio
sanitario cui hanno diritto e al personale infermieristico modalità di lavoro
stabili ed economicamente dignitose;
quali iniziative intendano intraprendere
affinché si riordini, dopo un accurato monitoraggio della reale necessità, il
sistema sanitario penitenziario sulla base di un concreto fabbisogno e non sulla
base di un semplice calcolo matematico di divisione del fondo;
se ritengono opportuno adottare le opportune
iniziative perché siano scorporate le spese per le parcelle infermieristiche dal
capitolo delle spese generali del servizio sanitario penitenziario. (4-07370)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata venerdì 23
luglio 2004
nell'allegato B della seduta n. 497
all'Interrogazione 4-07370 presentata da
GIACCO
Risposta. - Il decreto legislativo 22 giugno
1999 n. 230, recante disposizioni sul riordino della medicina penitenziaria,
prevedeva, tra l'altro, l'elaborazione di un progetto obiettivo nazionale per la
definizione degli obiettivi generali e specifici da perseguire nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione in ambito penitenziario, nonché dei correlati
modelli organizzativi di azione concertata tra Stato, regioni, aziende USL e
istituti della amministrazione penitenziaria. Tale progetto, di fatto adottato
con decreto del Ministro della sanità in data 21 aprile 2000, ha individuato,
quale indirizzo a livello nazionale per una puntuale organizzazione della sanità
in carcere, la costituzione di appositi comitati tecnici misti Salute-Giustizia
per il coordinamento delle attività.
Il medesimo decreto legislativo 230/1999
sanciva inoltre, con decorrenza 1o gennaio 2000, il trasferimento al Servizio
sanitario nazionale delle sole funzioni sanitarie svolte dalla amministrazione
penitenziaria nei settori della prevenzione della tossicodipendenza, ed il
graduale trasferimento, al termine di una fase sperimentale da condursi in
almeno tre regioni, di tutte le altre funzioni sanitarie espletate nelle
carceri. In particolare l'articolo 8 comma 4, così come successivamente
modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 433, prevedeva che al
termine della fase sperimentale, da concludersi entro il 30 giugno 2002, sulla
base della sperimentazione svolta, si dovesse provvedere al riordino definitivo
del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge 59/1997, o altri
strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.
Questo Ministero ha a suo tempo avviato la
prevista sperimentazione nelle regioni Toscana, Lazio, Puglia, Emilia Romagna,
Campania e Molise, costituendo un apposito comitato per il monitoraggio e la
valutazione della stessa.
Per dare seguito alla sperimentazione
realizzata in ambito regionale e individuare le adeguate soluzioni normative
auspicate dal citato comma 4 dell'articolo 8 ai fini di un effettivo
rinnovamento del servizio sanitario penitenziario, in ottemperanza anche alle
previsioni del citato progetto obiettivo in merito alla opportunità di una
ridefinizione dei modelli organizzativi, è stata successivamente costituita, con
decreto 16 maggio 2002 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
della salute, una Commissione mista di studio, che ha operato con la finalità di
conseguire una ottimale armonizzazione delle esigenze sanitarie e penitenziarie
nell'ambito di un modello organizzativo adeguato, tenendo conto delle criticità
e dei punti di forza emersi nelle sperimentazioni regionali. I lavori della
Commissione in parola si sono recentemente conclusi e la stessa ha proposto un
ampio ventaglio di possibili soluzioni alle numerose e non facili problematiche
della sanità penitenziaria.
Per quel che riguarda il servizio della
tossicodipendenza, in data 31 luglio 2003, con l'assegnazione dei fondi alle
regioni si è definitivamente conclusa la vicenda del transito delle risorse
umane e finanziarie dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario
nazionale.
In data 16 luglio 2003, infatti, il Ministero
dell'economia, con apposito decreto, ha provveduto ad apportare, negli stati di
previsione di spesa per l'anno in corso le necessarie variazioni in termini sia
di cassa che di competenza al fine di concretizzare il definitivo passaggio di
funzioni relative all'assistenza e alla prevenzione della tossicodipendenza di
cui al decreto legislativo 230/1999.
Precisamente, con tale decreto è stata prevista
una diminuzione di spesa sul capitolo di bilancio n. 1768 dell'amministrazione
penitenziaria relativo agli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti
di euro 3.420.000,00 a beneficio del fondo sanitario nazionale. Il 31 luglio
2003, con successivo decreto, è stato autorizzato il versamento dello
stanziamento indicato a favore delle regioni e province autonome secondo una
apposita tabella, parte integrante del decreto stesso.
Premesso ciò, si rendono necessarie alcune
precisazioni di carattere generale sulla programmazione che l'amministrazione
penitenziaria ha dovuto predisporre, nei limiti della copertura finanziaria, per
garantire il diritto alla salute della popolazione detenuta secondo quanto
indicato non solo dalle leggi ordinarie ma anche dalla stessa Costituzione.
L'articolo 11 legge 354/1975 e l'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, infatti, impongono
all'amministrazione penitenziaria di predisporre, in ogni istituto di pena,
l'organizzazione di un servizio sanitario «rispondente alle esigenze
profilattiche e di cura della popolazione detenuta». Nelle ipotesi in cui siano
necessarie cure ed accertamenti diagnostici non eseguibili all'interno degli
istituti potrà essere disposto l'invio dei detenuti in strutture sanitarie
esterne.
In applicazione di tali norme e tenuto conto
delle risorse disponibili, in ogni istituto penitenziario è stato sempre
organizzato un servizio sanitario per garantire una adeguata assistenza
sanitaria ai detenuti.
Dal 1999 ad oggi, si è resa necessaria una
approfondita opera di razionalizzazione delle risorse, anche in coerenza ai
principi di efficienza ed economicità, nel rispetto del principio della tutela
della salute del detenuto.
Infatti, nell'anno 1999 l'amministrazione
penitenziaria, con circolare del 15 gennaio 1999, ha provveduto a classificare
gli istituti penitenziari in tre livelli a ciascuno dei quali corrisponde uno
specifico modello organizzativo di assistenza sanitaria, individuato mediante il
criterio del numero di detenuti presenti e precisamente:
strutture sanitarie di primo livello -
costituite dagli istituti aventi una capienza medio-bassa (fino a 225 detenuti),
dove, pur essendo previsto un servizio medico non continuativo, viene comunque
assicurata una adeguata assistenza sanitaria, in quanto, cumulando la presenza
del medico incaricato con il servizio SIAS, si è in grado di coprire quasi
l'intero arco della giornata. Il servizio specialistico offre le prestazioni
specialistiche più richieste; strutture sanitarie di secondo livello - con un
numero di detenuti superiore alle 225 unità, dove è previsto un servizio
sanitario continuativo per tutto il giorno. Tali strutture hanno a disposizione
molte specialità mediche e hanno in dotazione strumenti diagnostici di base, in
modo da limitare il ricorso a visite specialistiche esterne e a ricoveri a fine
diagnostico; strutture sanitarie di terzo livello - costituite dai centri
clinici dell'amministrazione penitenziaria che sono in grado di affrontare
necessità medico-chirurgiche anche di elevato livello, avendo a disposizione
strumenti diagnostici adeguati.
Poiché, in base a quanto indicato da tale
circolare, l'istituto penitenziario di Ancona è stato classificato come Istituto
di secondo livello l'attuale monte ore del servizio integrativo di assistenza
sanitaria (cosiddetto servizio SIAS) e quello infermieristico rientrano nel
monte ore previsto per il livello assistenziale a cui tale istituto appartiene e
precisamente: servizio SIAS: ventiquattro ore giornaliere organizzato con
turnazioni, in cui si succedono sei medici convenzionati con rapporti libero
professionali, che assicurano una copertura assistenziale nelle fasce orarie
diurne e notturne; servizio infermieristico: ventinove ore giornaliere
organizzato con turnazione in cui si succedono otto infermieri convenzionati che
assicurano un'assistenza infermieristica per tutta la giornata.
Quindi, anche se per il servizio
infermieristico nell'anno 2002 vi è stata una riduzione del monte ore
giornaliero, che effettivamente è passato dalle 36 ore stabilite con la
circolare che ha istituito i tre livelli di assistenza, a 24 ore, la Direzione
della C.C. di Ancona, con le ore a disposizione, è comunque in grado di
assicurare una turnazione che garantisce la presenza di un infermiere sia nelle
ore diurne, sia in quelle notturne.
A tal riguardo, si rendono opportune alcune
precisazioni sulle riduzioni finanziarie degli ultimi due anni rispetto a quanto
indicato nell'interrogazione.
La legge di bilancio per l'anno 2002 ha
previsto sul cap. 1764 ex 1821 uno stanziamento di euro 94.700.119,00 e non di
79 milioni di euro, mentre per l'anno 2003 sono stati stanziati euro
79.380.000,00 per cui risulta una riduzione di euro 15.320.119,00 rispetto
all'anno 2002. In considerazione di ciò la competente direzione generale ha
richiesto una integrazione di almeno euro 16.000.000,00 in termini di competenza
e di euro 21.000.000,00 in termini di cassa. L'integrazione ottenuta è stata di
euro 14.800.000,00. Quindi la riduzione fondi è stata pari a euro 520.119,00.
Tuttavia, l'amministrazione penitenziaria, non
solo per la C.C. di Ancona, ma anche per tutti gli altri istituti penitenziari,
ha cercato di salvaguardare sia il diritto alla salute della popolazione
detenuta, sia il miglioramento delle condizioni lavorative del personale medico
ed infermieristico convenzionato.
Infatti proprio per il biennio 2002/2003 è
stato emanato il decreto con il quale a decorrere dall'1.7.2000 il compenso
orario degli infermieri convenzionati è stato elevato a euro 15,49 per gli
infermieri professionali e ad euro 14,46 per gli infermieri generici, rispetto a
quello stabilito per il biennio 2000/2001 fissato, rispettivamente in L. 25.000
e in L. 24.500. Inoltre rispetto al problema del «pagamento del personale» dal
capitolo 1764, relativo al funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico,
la competente direzione generale del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria ritiene utile lo «scorporo» di tali spese purché, però, i fondi
stanziati sul capitolo 1764 per l'organizzazione del servizio sanitario non
subiscano alcuna decurtazione.
In relazione alla possibilità di distribuire le
risorse finanziarie sulla base di un concreto fabbisogno in modo conforme ai
principi di efficienza ed economicità e al fine di ottimizzare le risorse
disponibili, il citato dipartimento, tramite la costituzione di un apposito
staff tecnico composto da personale amministrativo, sta cercando di stabilire,
nel rispetto della normativa contabile, dei criteri ben precisi e che integrino
quelli basati sul dato oggettivo della capienza dei detenuti, per distribuire il
budget assegnato secondo il concreto fabbisogno degli istituti.
Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli. |