PROPOSTA
DI LEGGE
Art.
1.
(Oggetto).
1. E' istituito il difensore
civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato
"difensore civico".
Art.
2.
(Nomina).
1. Il difensore civico è organo
collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.
2. Il difensore civico elegge
fra i propri membri il presidente.
3. Il difensore civico è organo
indipendente ed autonomo.
Art.
3.
(Organizzazione
territoriale).
1. Il difensore civico può
avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni dei difensori civici regionali e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita
convenzione con gli stessi.
2. Le convenzioni di cui al
comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti
dall'esercizio delle mansioni che i difensori civici regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.
Art.
4.
(Funzioni
e poteri).
1. Il difensore civico, i
componenti del suo ufficio, i difensori civici regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione, hanno
diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari,
gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri
di permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dei Carabinieri
e della Guardia di finanza, i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano
caserme di sicurezza.
2. Durante la visita i soggetti
di cui al comma 1 possono ispezionare qualunque luogo di detenzione ed
incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto possono non essere
accompagnati.
3. I medesimi soggetti di cui al
comma 1 hanno, altresì, diritto di consultare, previo consenso
dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di
detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria.
4. Il responsabile della
struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di
fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie informali.
5. In caso di mancata risposta
alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può:
a)
accedere a qualsiasi ufficio delle strutture di cui al comma 1;
b)
esaminare e fare copia dei documenti richiesti, senza che possa essere opposto
il segreto di ufficio;
c)
convocare il responsabile della struttura detentiva o del comportamento
contestato.
6. Il difensore civico è tenuto
al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle
ipotesi di atti riservati.
7. Nel caso in cui sia opposto
il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza
del segreto.
Art.
5.
(Destinatari).
1. Tutti i detenuti, o i
soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al
difensore civico senza vincoli di forma.
Art.
6.
(Attivazione).
1. Il difensore civico
interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali
delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le
convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le
leggi dello Stato.
Art.
7.
(Meccanismi
di sanzione).
1. Il difensore civico, dopo
aver svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di
cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di
svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione
interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.
2. Il funzionario o l'organo
competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 2, può:
a)
provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;
b)
comunicare il suo dissenso motivato.
3. Il difensore civico, nei casi
di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità
competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori
gerarchicamente a quelli rimasti inerti.
4. In caso di riscontrata
persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica
di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.
5. Nei casi più gravi il
difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un
procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere
comunicato allo stesso difensore civico.
Art.
8.
(Relazione
annuale).
1. Il difensore civico presenta
entro il 30 aprile di ogni anno al Parlamento la propria relazione annuale
sull'attività svolta relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la
natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei
responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le
condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di
pena e negli altri luoghi visitati.
2. La relazione annuale è
altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle
pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito dalla Convenzione adottata a
Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7,
ed al Comitato ONU contro la tortura.
3. La relazione annuale deve
essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte
le strutture periferiche.
4. Nei programmi di formazione
delle scuole di tutte le Forze di polizia, è istituito l'insegnamento sul
sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone private
della libertà personale e sulla figura del relativo difensore civico.
Art.
9.
(Consulenze).
1. Il difensore civico può
avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri
universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di
diritti umani e di condizioni di detenzione.
Art.
10.
(Requisiti).
1. Ognuno dei componenti del
difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:
a)
essere persona di indubbia moralità;
b)
avere una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;
c)
avere una formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti
umani.
Art.
11.
(Durata
della carica).
1. Il difensore civico rimane in
carica per quattro anni, non prorogabili.
2. Il difensore civico rimane in
carica in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo difensore
civico.
3. Ognuno dei cinque componenti
il difensore civico, di cui all'articolo 2, comma 1, è sostituito in caso di
dimissioni o di morte.
Art.
12.
(Impedimento
e incompatibilità).
1. I membri del difensore civico
sono sostituiti dai Presidenti delle Camere nei casi di impedimento permanente,
incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
2. La carica di difensore civico
è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo e istituzionale.
Art.
13.
(Pianta
organica).
1. Il difensore civico può
avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione in posizione di
comando selezionato direttamente in base al curriculum personale e di
studio.
Art.
14.
(Oneri
finanziari).
1. Gli oneri connessi al
funzionamento degli uffici del difensore civico sono posti a carico di un fondo
istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
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