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Misure premiali- Detenuti per reati sub art. 4 bis O.P.- Presupposti per la concessione- Collaborazione inesegibile- Analisi della sentenza di merito da parte del Tribunale- Esclusione nel caso di specie

 

Il caso qui riportato riguarda la concessione di  misure premiali a soggetti condannati per i reati previsti all’art.4 bis  O.P.; concessione la cui ammissibilità è condizionata alla sussistenza dei  presupposti ex art.58 ter O. P..

In questo caso si ha riguardo alla sentenza della Corte Cost. 68/1995 sulla c.d. collaborazione inesigibile per escludere, dopo avere il Tribunale di Sorveglianza esaminato gli atti processuali di merito, tale evenienza rigettando così l’istanza del detenuto.

 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

 

 

Il Tribunale di Sorveglianza composto dai magistrati

Dott. A. Margara

 

Magistrato di Sorveglianza Presidente

Dott  V. Rascioni

 

Magistrato di Sorveglianza

Dott.

 

Esperto

Dott.

 

Esperto

 

 

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 26 aprile 2001

nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento di cui all’art.58 ter O.P.

presentata da  [] , nato a []detenuto presso la Casa di Reclusione di Volterra in relazione alla pena di cui alla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catania in data ..-..-96

udita la relazione del giudice designato, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti,

 

OSSERVA

 

Con sentenza in data ..-..-96 la Corte d’Assise d’Appello di Catania, sez.II, condannava il [] alla pena di anni quattordici di reclusione per aver fatto parte di due distinte associazioni a delinquere operanti tra l’84 ed il ‘92, di cui l’una finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e l’altra destinata ad operare secondo le tipiche modalità di cui all’art.416 bis, in particolare avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo per realizzare un sistema di generalizzata estorsione ed usura nonché per commettere delitti di natura elettorale; nell’ambito della medesima sentenza il [] veniva assolto dalle imputazioni relative agli omicidi di Vacirca Giuseppe ed Indovina Vincenzo nonché dalle imputazioni di tentato omicidio ai danni di La Rocca Francesco e Campione Totò.

La condanna dell’interessato per i due reati associativi preclude di per sé la fruizione di qualsiasi beneficio penitenziario qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art.58 ter O.P..

Su richiesta dell’interessato, che ha presentato al Magistrato di Sorveglianza di Pisa istanza per essere ammesso alla fruizione di un permesso-premio, si rende pertanto necessario verificare se ricorrano tali condizioni.

Le considerazioni espresse nella sentenza di condanna nonché le informazioni trasmesse dalla Procura Generale di Catania (cfr.nota in data 11.04.01) hanno consentito di appurare che l’interessato non ha prestato alcuna forma di collaborazione.

Il [] ha chiesto tuttavia di verificare se ricorrano nei suoi confronti le condizioni indicate nella sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 01.03.95 (c.d. collaborazione inesigibile), asserendo che le dichiarazioni rese da alcuni tra i suoi coimputati avrebbero consentito di accertare in modo completo tutti i fatti oggetto del procedimento.

 

Attraverso una lettura sia pur sommaria della motivazione emerge tuttavia come molte posizioni processuali non siano state sino in fondo chiarite e si siano anzi concluse con un giudizio di insufficienza o contraddittorietà della prova; le dichiarazioni rese da taluni tra i coimputati del [] in assenza di adeguati riscontri non sono state infatti ritenute sufficienti a delineare con chiarezza sia la struttura e la ripartizione di ruoli interna all’associazione, sia soprattutto le responsabilità connesse ai gravi fatti di sangue oggetto del procedimento.

Il ruolo operativo di spicco che il [] rivestiva nell’ambito dell’associazione (cfr. soprattutto le pagine 214 e 215 della motivazione) doveva certamente consentirgli di prestare un’utile collaborazione, tenendo anche conto che la sua estradizione dalla Germania è avvenuta alcuni anni prima che il procedimento venisse definitivamente concluso. 

Tali considerazioni impediscono a questo Collegio di ritenere che il [] si sia trovato nell’impossibilità di prestare una collaborazione utile, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 22.02.95; resta pertanto preclusa la possibilità di dichiarare l’interessato ammissibile alla fruizione dei benefici penitenziari.

 

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt.58 ter O.P.e gli artt 678 e 666 c.p.p.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.68 in data 22.02.1995;

Su parere contrario del P.G.;

 

RIGETTA

 

 

L’istanza presentata da [] .

 

 

Firenze, ..-..- 2001

 

Il Presidente                             Il Giudice estensore

 

 

 

 

Depositato il

 

                                      Il Cancelliere

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