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Misure premiali- Detenuti per reati sub art. 4 bis
O.P.- Presupposti per la concessione- Collaborazione inesegibile- Analisi della
sentenza di merito da parte del Tribunale- Esclusione nel caso di specie
Il caso qui riportato riguarda
la concessione di misure premiali a
soggetti condannati per i reati previsti all’art.4 bis O.P.; concessione la cui ammissibilità è
condizionata alla sussistenza dei
presupposti ex art.58 ter O. P..
In questo caso si ha riguardo
alla sentenza della Corte Cost. 68/1995 sulla c.d. collaborazione inesigibile
per escludere, dopo avere il Tribunale di Sorveglianza esaminato gli atti
processuali di merito, tale evenienza rigettando così l’istanza del detenuto.
Il
Tribunale di Sorveglianza composto dai magistrati
Dott.
A. Margara |
|
Magistrato
di Sorveglianza Presidente |
Dott V. Rascioni |
|
Magistrato
di Sorveglianza |
Dott. |
|
Esperto |
Dott. |
|
Esperto |
a
scioglimento della riserva espressa all'udienza del 26 aprile 2001
nel
procedimento avente ad oggetto l’accertamento di cui all’art.58 ter
O.P.
presentata
da [] , nato a []detenuto presso
la Casa di Reclusione di Volterra in relazione alla pena di cui alla sentenza
della Corte d’Assise d’Appello di Catania in data ..-..-96
udita
la relazione del giudice designato, esaminati gli atti e sentite le conclusioni
delle parti,
OSSERVA
Con
sentenza in data ..-..-96 la Corte d’Assise d’Appello di Catania, sez.II,
condannava il [] alla pena di anni quattordici di reclusione per aver fatto
parte di due distinte associazioni a delinquere operanti tra l’84 ed il ‘92, di
cui l’una finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e l’altra destinata
ad operare secondo le tipiche modalità di cui all’art.416 bis, in
particolare avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo
associativo per realizzare un sistema di generalizzata estorsione ed usura
nonché per commettere delitti di natura elettorale; nell’ambito della medesima
sentenza il [] veniva assolto dalle imputazioni relative agli omicidi di
Vacirca Giuseppe ed Indovina Vincenzo nonché dalle imputazioni di tentato omicidio
ai danni di La Rocca Francesco e Campione Totò.
La
condanna dell’interessato per i due reati associativi preclude di per sé la
fruizione di qualsiasi beneficio penitenziario qualora non ricorrano i
presupposti di cui all’art.58 ter O.P..
Su richiesta
dell’interessato, che ha presentato al Magistrato di Sorveglianza di Pisa
istanza per essere ammesso alla fruizione di un permesso-premio, si rende
pertanto necessario verificare se ricorrano tali condizioni.
Le considerazioni espresse
nella sentenza di condanna nonché le informazioni trasmesse dalla Procura
Generale di Catania (cfr.nota in data 11.04.01) hanno consentito di appurare
che l’interessato non ha prestato alcuna forma di collaborazione.
Il
[] ha chiesto tuttavia di verificare se ricorrano nei suoi confronti le
condizioni indicate nella sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 01.03.95
(c.d. collaborazione inesigibile), asserendo che le dichiarazioni rese da
alcuni tra i suoi coimputati avrebbero consentito di accertare in modo completo
tutti i fatti oggetto del procedimento.
Attraverso
una lettura sia pur sommaria della motivazione emerge tuttavia come molte
posizioni processuali non siano state sino in fondo chiarite e si siano anzi
concluse con un giudizio di insufficienza o contraddittorietà della prova; le
dichiarazioni rese da taluni tra i coimputati del [] in assenza di adeguati
riscontri non sono state infatti ritenute sufficienti a delineare con chiarezza
sia la struttura e la ripartizione di ruoli interna all’associazione, sia
soprattutto le responsabilità connesse ai gravi fatti di sangue oggetto del
procedimento.
Il
ruolo operativo di spicco che il [] rivestiva nell’ambito dell’associazione
(cfr. soprattutto le pagine 214 e 215 della motivazione) doveva certamente
consentirgli di prestare un’utile collaborazione, tenendo anche conto che la
sua estradizione dalla Germania è avvenuta alcuni anni prima che il
procedimento venisse definitivamente concluso.
Tali
considerazioni impediscono a questo Collegio di ritenere che il [] si sia
trovato nell’impossibilità di prestare una collaborazione utile, secondo quanto
indicato nella sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 22.02.95; resta
pertanto preclusa la possibilità di dichiarare l’interessato ammissibile alla
fruizione dei benefici penitenziari.
P.Q.M.
Visti
gli artt.58 ter O.P.e gli artt 678 e 666 c.p.p.
Vista
la sentenza della Corte Costituzionale n.68 in data 22.02.1995;
Su
parere contrario del P.G.;
L’istanza
presentata da [] .
Firenze,
..-..- 2001
Il Presidente Il
Giudice estensore
Depositato il
Il Cancelliere
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