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Misure premiali-
Detenuti per reati sub art. 4 bis O.P.- Presupposti per la concessione-
Verifica dei presupposti da parte dell’Autorità- Requisiti
Il caso qui riportato riguarda la concessione di misure premiali a soggetto condannato per i reati previsti all’art.4 bis O.P.; concessione la cui ammissibilità è condizionata alla sussistenza dei presupposti ex art.58 ter O. P..
Il Tribunale ammette l’istante ai benefici ritenendone
sussistenti tutti i presupposti, e specialmente notando che per l’esclusione
dei benefici non è sufficiente che l’Autorità competente si limiti a dichiarare
che “non si dispone di elementi che consentono di escludere l’attualità di collegamenti
con la criminalità organizzata” occorrendo invece che sia accertata positivamente la sussistenza dei predetti legami da
parte dell’Autorità competente.
Il
Tribunale di Sorveglianza composto dai magistrati:
Dott.
|
|
Magistrato
di Sorveglianza Presidente |
Dott.
|
|
Magistrato
di Sorveglianza |
Dott. |
|
Esperto
componente |
Dott. |
|
Esperto
componente |
a
scioglimento della riserva espressa all'udienza dell’8 novembre 2001
nel procedimento avente ad
oggetto l’accertamento ai sensi dell’art.58 ter O.P.,
nei
confronti di [], nato a [] ( [] ) il []
detenuto
presso la Casa di Reclusione di Volterra
con
riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Milano in
data [] (esecuzione n. [] r.e.)
udita
la relazione del giudice designato, esaminati gli atti e sentite le conclusioni
delle parti,
L’interessato
è detenuto dal 03.01.82 in espiazione di una condanna a ventisette anni di reclusione
per sequestro di persona a scopo di estorsione.
Il
titolo di reato per cui il [] si trova recluso gli ha sino ad oggi precluso
qualsiasi possibilità di accedere ai benefici penitenziari ai sensi dell’art.4 bis
O.P..
Ormai
non lontano dalla sua definitiva scarcerazione, il [] ha avanzato istanza di
permesso-premio precisando che, prima dell’entrata in vigore dell’art.15 D.L.
08.06.92 n.306, convertito nella L.07.80.92 n.356 (ed in particolare durante il
periodo detentivo trascorso presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro),
egli sarebbe stato già ritenuto meritevole di fruire di benefici premiali e che
pertanto, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.137 del
14.04.99, egli dovrebbe ora essere dichiarato ammissibile ai predetti benefici.
Il
Magistrato di Sorveglianza di Pisa, ritenendo tale valutazione di competenza
del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art.58 ter O.P., ha rimesso
ogni considerazione in merito allo scrivente Tribunale.
La
documentazione trasmessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Livorno ha oggi
consentito di ricostruire che effettivamente il [] con provvedimento del locale
Magistrato in data 28.03.90 era stato ammesso a fruire di un permesso-premio di
sei giorni da trascorrere presso un fratello residente a [] ([]): la motivazione del provvedimento si
fondava sul positivo percorso inframurario e sulle valutazioni favorevoli del
G.O.T., che inducevano a ritenere praticabile un percorso premiale in località
lontane dai luoghi d’origine, caratterizzati da una forte presenza della
criminalità.
Con
successivo provvedimento in data 04.04.90, tuttavia, il predetto decreto di
concessione è stato sospeso al fine di svolgere quegli accertamenti
sull’eventuale persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata che
l’intervenuta L.55/90 aveva imposto prima dell’eventuale concessione di
permessi-premio a detenuti in esecuzione di condanna per il delitto di cui
all’art.630 c.p..
Con
ulteriore provvedimento in data 10.09.90 il permesso-premio in questione veniva
quindi definitivamente revocato, alla luce delle informazioni trasmesse dalle
Autorità di P.S. che ritenevano ancora persistenti collegamenti del [] con la
criminalità organizzata.
Si
può pertanto fondatamente affermare che prima dell’entrata in vigore del
D.L.08.06.92 n.306 ed addirittura prima del ’90 l’interessato aveva raggiunto
un grado di rieducazione adeguato alla fruizione di permessi-premio, tanto che
il Magistrato di Sorveglianza di Livorno aveva addirittura deciso di concederne
uno di non breve durata.
La
successiva revoca del provvedimento non risulta del resto imputabile ad una
involuzione nel percorso penitenziario compiuto dal [] (che anzi è proseguito
sino ad oggi in modo assolutamente positivo, cfr. relazione della Casa di
Reclusione di Volterra in data 25.09.01), bensì alle risultanze di accertamenti
di P.S. che dovrebbero oggi correttamente ricondursi al secondo presupposto
indicato nella sentenza della Corte Costituzionale, ovvero alla non sussistenza
di collegamenti con la criminalità organizzata.
Risulta
pertanto integrato il primo requisito indicato nella pronuncia della Corte
Costituzionale n.137 del 14.04.99, in quanto il [] nel 1990 aveva già raggiunto
un grado di rieducazione adeguato alla fruizione di permessi premiali.
Deve
ora verificarsi se ricorra anche il secondo presupposto indicato nella
sentenza, che consente l’ammissione ai benefici penitenziari soltanto per i
detenuti “per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali
con la criminalità organizzata”.
Le
informazioni trasmesse dalla Prefettura di Pisa in data 09.08.01 attestano che
il [] “prima del suo stato di detenzione, era ritenuto inserito nella malavita
organizzata operante in S.Luca e paesi limitrofi e con ramificazione nel nord
Italia, dedita prevalentemente a sequestri di persona a scopo di estorsione”,
confermando verosimilmente le informazioni già rese al Magistrato di
Sorveglianza di Livorno nel ’90 e quanto del resto accertato nell’ambito della
sentenza di condanna in atti.
Per
quanto tuttavia riguarda l’attuale persistenza dei predetti collegamenti, la
Prefettura si limita a riferire che “non si dispone di elementi che consentano
di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”.
Non
viene pertanto fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che il [], detenuto
per lunghi anni in regime di Alta Sicurezza sino alla recentissima
declassificazione ministeriale, abbia potuto mantenere collegamenti con la
criminalità organizzata.
Questo
Collegio ritiene pertanto che nel caso di specie ricorrano entrambi i
presupposti che consentono di dichiarare il [] ammissibile alla fruizione del
beneficio premiale.
Si
riserva tuttavia al Magistrato di Sorveglianza di Pisa qualsiasi valutazione in
merito alle modalità ed ai tempi della concreta ammissione dell’interessato ai
permessi-premio.
P.Q.M.
visti
gli artt. 58 ter O.P. e gli artt.678 e 666 c.p.p.,
letta
la sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 14.04.99
su
parere favorevole del P.G.
[] ammissibile alla fruizione di
benefici premiali.
Firenze,
..-..- 2001
Il Presidente Il Giudice estensore
Depositato
il Il
Cancelliere
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