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Misure premiali- Detenuti per reati sub art. 4 bis O.P.- Presupposti per la concessione- Verifica dei presupposti da parte dell’Autorità- Requisiti

 

Il caso qui riportato riguarda la concessione di  misure premiali a soggetto condannato per i reati previsti all’art.4 bis  O.P.; concessione la cui ammissibilità è condizionata alla sussistenza dei  presupposti ex art.58 ter O. P..

Il Tribunale ammette l’istante ai benefici ritenendone sussistenti tutti i presupposti, e specialmente notando che per l’esclusione dei benefici non è sufficiente che l’Autorità competente si limiti a dichiarare che “non si dispone di elementi che consentono di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata” occorrendo invece che  sia accertata positivamente la sussistenza dei predetti legami da parte dell’Autorità competente.

 

 

 

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

 

 

Il Tribunale di Sorveglianza composto dai magistrati:

 

Dott.  

 

Magistrato di Sorveglianza Presidente

Dott.  

 

Magistrato di Sorveglianza

Dott.

 

Esperto componente

Dott.

 

Esperto componente

 

 

a scioglimento della riserva espressa all'udienza dell’8 novembre 2001

nel procedimento avente ad oggetto l’accertamento ai sensi dell’art.58 ter O.P.,

nei confronti di [], nato a [] ( [] ) il []

detenuto presso la Casa di Reclusione di Volterra

con riferimento alla pena di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Milano in data [] (esecuzione n. [] r.e.)

udita la relazione del giudice designato, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti,

 

OSSERVA

 

L’interessato è detenuto dal 03.01.82 in espiazione di una condanna a ventisette anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione.

Il titolo di reato per cui il [] si trova recluso gli ha sino ad oggi precluso qualsiasi possibilità di accedere ai benefici penitenziari ai sensi dell’art.4 bis O.P..

Ormai non lontano dalla sua definitiva scarcerazione, il [] ha avanzato istanza di permesso-premio precisando che, prima dell’entrata in vigore dell’art.15 D.L. 08.06.92 n.306, convertito nella L.07.80.92 n.356 (ed in particolare durante il periodo detentivo trascorso presso la Casa di Reclusione di Porto Azzurro), egli sarebbe stato già ritenuto meritevole di fruire di benefici premiali e che pertanto, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 14.04.99, egli dovrebbe ora essere dichiarato ammissibile ai predetti benefici.

Il Magistrato di Sorveglianza di Pisa, ritenendo tale valutazione di competenza del Tribunale di Sorveglianza ai sensi dell’art.58 ter O.P., ha rimesso ogni considerazione in merito allo scrivente Tribunale.

La documentazione trasmessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Livorno ha oggi consentito di ricostruire che effettivamente il [] con provvedimento del locale Magistrato in data 28.03.90 era stato ammesso a fruire di un permesso-premio di sei giorni da trascorrere presso un fratello residente a  [] ([]): la motivazione del provvedimento si fondava sul positivo percorso inframurario e sulle valutazioni favorevoli del G.O.T., che inducevano a ritenere praticabile un percorso premiale in località lontane dai luoghi d’origine, caratterizzati da una forte presenza della criminalità.

Con successivo provvedimento in data 04.04.90, tuttavia, il predetto decreto di concessione è stato sospeso al fine di svolgere quegli accertamenti sull’eventuale persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata che l’intervenuta L.55/90 aveva imposto prima dell’eventuale concessione di permessi-premio a detenuti in esecuzione di condanna per il delitto di cui all’art.630 c.p..

Con ulteriore provvedimento in data 10.09.90 il permesso-premio in questione veniva quindi definitivamente revocato, alla luce delle informazioni trasmesse dalle Autorità di P.S. che ritenevano ancora persistenti collegamenti del [] con la criminalità organizzata.

Si può pertanto fondatamente affermare che prima dell’entrata in vigore del D.L.08.06.92 n.306 ed addirittura prima del ’90 l’interessato aveva raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla fruizione di permessi-premio, tanto che il Magistrato di Sorveglianza di Livorno aveva addirittura deciso di concederne uno di non breve durata.

La successiva revoca del provvedimento non risulta del resto imputabile ad una involuzione nel percorso penitenziario compiuto dal [] (che anzi è proseguito sino ad oggi in modo assolutamente positivo, cfr. relazione della Casa di Reclusione di Volterra in data 25.09.01), bensì alle risultanze di accertamenti di P.S. che dovrebbero oggi correttamente ricondursi al secondo presupposto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale, ovvero alla non sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Risulta pertanto integrato il primo requisito indicato nella pronuncia della Corte Costituzionale n.137 del 14.04.99, in quanto il [] nel 1990 aveva già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla fruizione di permessi premiali.

Deve ora verificarsi se ricorra anche il secondo presupposto indicato nella sentenza, che consente l’ammissione ai benefici penitenziari soltanto per i detenuti “per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata”.

Le informazioni trasmesse dalla Prefettura di Pisa in data 09.08.01 attestano che il [] “prima del suo stato di detenzione, era ritenuto inserito nella malavita organizzata operante in S.Luca e paesi limitrofi e con ramificazione nel nord Italia, dedita prevalentemente a sequestri di persona a scopo di estorsione”, confermando verosimilmente le informazioni già rese al Magistrato di Sorveglianza di Livorno nel ’90 e quanto del resto accertato nell’ambito della sentenza di condanna in atti.

Per quanto tuttavia riguarda l’attuale persistenza dei predetti collegamenti, la Prefettura si limita a riferire che “non si dispone di elementi che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”.

Non viene pertanto fornito alcun elemento idoneo a far ritenere che il [], detenuto per lunghi anni in regime di Alta Sicurezza sino alla recentissima declassificazione ministeriale, abbia potuto mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.

Questo Collegio ritiene pertanto che nel caso di specie ricorrano entrambi i presupposti che consentono di dichiarare il [] ammissibile alla fruizione del beneficio premiale.

Si riserva tuttavia al Magistrato di Sorveglianza di Pisa qualsiasi valutazione in merito alle modalità ed ai tempi della concreta ammissione dell’interessato ai permessi-premio.

 

P.Q.M.

 

visti gli artt. 58 ter O.P. e gli artt.678 e 666 c.p.p.,

letta la sentenza della Corte Costituzionale n.137 del 14.04.99

su parere favorevole del P.G.

DICHIARA

 

[] ammissibile alla fruizione di benefici premiali.

 

Firenze, ..-..- 2001

 

Il Presidente                                   Il Giudice estensore

 

 

 

Depositato il                                      Il Cancelliere

 

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