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Articolo 1 Denominazione

È costituita in Pisa, P.zza dei Cavalieri n. 2, c/o Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università di Pisa, con riferimento alla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, l’Associazione di volontariato locale Antigone che aderisce all’Associazione nazionale Antigone e ne fa proprio lo statuto, con le successive modifiche. L’Associazione locale Antigone della Toscana, da ora in poi denominata Associazione, non ha fini di lucro, è indipendente e non collegata ad alcun partito politico o gruppo istituzionalmente rappresentato.

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

 

Articolo 2 Finalità

L’Associazione ha come finalità lo studio e la ricerca sul tema del diritto, della giustizia, delle pene.

L’Associazione si propone di promuovere iniziative volte all’estensione del dibattito su tali tematiche e sugli aspetti che da esse derivano nel confronto politico e volte, altresì, alla crescita dell’attenzione sociale ad esse.

Su questi temi l’Associazione intende sviluppare il proprio dibattito in un continuo confronto con la realtà degli altri paesi europei.

L’Associazione si propone inoltre di promuovere iniziative di analisi ed informazione sulla condizione carceraria, volte al rispetto delle finalità costituzionalmente previste per le pene.

 

Articolo 3 Oggetto sociale

L’Associazione si propone:

Di promuovere e coordinare studi, ricerche, dibattiti e seminari;

Di promuovere la ricerca, la raccolta, la conservazione di materiali e documenti inerenti la propria attività;

Di proporre provvedimenti legislativi o linee emendative di provvedimenti in corso di discussione attorno a cui realizzare, per il conseguente iter legislativo, il più ampio consenso di singoli parlamentari disponibili;

Di pubblicare materiali ed esiti delle proprie ricerche;

Di promuovere progetti coordinati con altre associazioni che operano nello stesso ambito o in ambiti necessariamente connessi alle finalità dell’Associazione o di collaborare a progetti da esse avviati;

di promuovere la formazione di una consulta degli eletti nel Parlamento Europeo, nel Parlamento italiano, nei Parlamenti regionali e nelle amministrazioni locali che promuova iniziative in ambito istituzionale per il raggiungimento di modifiche normative in tema di diritto penale, di giustizia penale e di diritto penitenziario nel senso indicato dall’art. 2, ultimo comma del presente statuto;

L’Associazione persegue esclusivamente le suddette finalità di solidarietà sociale, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione delle attività direttamente connesse alle stesse.

 

Articolo 4 ONLUS

L’Associazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

 

Articolo 5 Soci

L’Associazione nazionale Antigone, cui fa riferimento l’Associazione locale di cui al presente statuto, si compone di Soci Ordinari e Soci Onorari, sono Soci Ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta e che vengono riconosciuti come tali dal Comitato Direttivo dell’Associazione nazionale Antigone, che decide a maggioranza semplice dei suoi membri. Sono Soci Onorari quelli nominati dall’Assemblea dell’Associazione nazionale Antigone tra coloro che possiedono particolari requisiti o possono portare specifici contributi all’attività dell’Associazione, nazionale o locale.

All’Associazione, nazionale o locale, possono aderire altre associazioni od enti pubblici o privati; in tali casi la rappresentanza è limitata ad un delegato per la cui ammissione il Comitato Direttivo nazionale delibererà come per i Soci Ordinari.

 

Articolo 6 Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei soci

il Presidente

il Comitato Direttivo

il Tesoriere

il Comitato Scientifico

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica ed ha l’obbligo di relazionare all’Assemblea nazionale di Antigone, in applicazione delle rigide norme statutarie previste per le “ONLUS”.

 

Articolo 7 Funzioni e poteri degli organi dell’Associazione

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Comitato Direttivo o di un terzo dei soci dell’Assemblea. La convocazione è comunicata almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l’ordine del giorno. Il Direttivo dell’Associazione decide le iniziative locali, in sintonia con gli scopi statutari nazionali, informandone il Direttivo nazionale attraverso il proprio Presidente.

 

Articolo 8 Nomina dei componenti dell’Associazione

L’Assemblea dei soci fondatori dichiara di nominare quali componenti del Comitato Direttivo:

Luca Bresciani, Monia Coralli, Carlo Marinozzi, Salvatore Rigione, Adriano Saldarelli, Emilio Santoro, Francesca Spini,.

Il Comitato Direttivo elegge quale Presidente, nonché Legale Rappresentante, Luca Bresciani e quale Tesoriere Carlo Marinozzi.

 

Articolo 9 Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalle quote annuali, secondo l’entità determinata a livello nazionale

dai versamenti volontari effettuati dai soci

dai versamenti effettuati da altri soggetti o enti, purché accettate all’unanimità dal Comitato Direttivo

dai proventi derivanti dall’attività dell’Associazione

da ogni altro cespite pervenuto all’Associazione mortis causa.

 

Articolo 10 Uscite

 

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L’Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’Associazione è obbligata a devolvere, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, il proprio patrimonio ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 663 e successive ed eventuali modifiche.

 

Articolo 11 Rendiconto annuale

L’Associazione ha l’obbligo di redigere il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nazionale Antigone, che deciderà a maggioranza di voti.

Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il rendiconto deve coincidere con l’anno solare.

 

 

Articolo 12 Modifica dello Statuto

Lo Statuto può essere modificato con delibera dell’Assemblea, assunta a maggioranza dei due terzi degli iscritti.

 

Articolo 13 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale dell’Associazione nazionale Antigone nonché alle norme stabilite dal codice civile.

Indirizzo Sede: Piazza dei Cavalieri, 2 Pisa

Tel.: 050/913811
Fax:050/502428
E-mail: ass.antigone.toscana@infinito.it 

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