In queste settimane in cui il caso di Alfredo Cospito ha riacceso l'attenzione intorno al regime detentuvo di cui all'articolo 41-bis, secondo comma dell'Ordinamento Penitenziario, abbiamo deciso di realizzare un dossier nel quale si ricostruisce la normativa relativa a questo regime, a partire dal 1992 sino alla giurisprudenza più recente.
Tornare alle radici della misura è utile per comprendere quanto nel tempo si sia espanso nei numeri e nelle restrizioni.
In conclusione proponiamo, attraverso alcune raccomandazioni, anche alcune sostanziali modifiche al regime, questo alla luce delle considerazioni del Garante Nazionale e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nonché delle sentenze delle Corti interne e internazionali.
Ieri si è tenuto un convegno (qui la registrazione completa) nel quale si è discusso del caso Cospito e dell'intervento che Antigone ha predisposto e con cui interverrà presso la Corte costituzionale, nell'ambito della questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di assise d'appello di Torino, in merito ad una disposizione contenuta nella legge Cirielli.
In particolare, la questione di legittimità costituzionale sollevata riguarda l'art. 69, quarto comma, del Codice penale, che non consente che ai recidivi vengano riconosciute circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, in modo da consentire una quantificazione della pena adeguata alla minore gravità del reato in concreto commesso.
Il caso riguarda Alfredo Cospito ed un suo attentato del 2006 ad una caserma di Carabinieri nel quale nessuno rimase ucciso o ferito. Se fosse riconosciuta l'incostituzionalità della norma, a Cospito potrebbe essere comminata una pena massima che va dai 20 ai 24 anni, anziché l'ergastolo.
Questo è il testo dell'amicus curiae di Antigone.
Le organizzazioni per i diritti umani A Buon Diritto, Amnesty International Italia e Antigone hanno inviato una lettera al ministro della Giustizia Carlo Nordio esprimendo forte preoccupazione per la vita di Alfredo Cospito, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022 per protestare contro il regime speciale del 41-bis a cui è sottoposto continuativamente dal maggio 2022.
Nonostante il trasferimento del detenuto dal carcere di Bancali, a Sassari, presso quello di Opera, a Milano, in cui è presente un centro clinico per i detenuti per interventi medici di urgenza in caso di bisogno, le tre organizzazioni riscontrano con preoccupazione la permanenza di Cospito nel regime di detenzione speciale ex art. 41-bis e il pericolo ormai gravissimo per la sua salute.
“La possibilità della morte di Cospito in custodia dello Stato è drammatica, soprattutto alla luce delle condizioni detentive a cui è attualmente sottoposto, che prevedono isolamento prolungato ed escludono ogni contatto umano significativo. La pena, secondo il dettame costituzionale, non deve mai essere contraria al senso di umanità”, affermano le tre organizzazioni che, per tali ragioni, chiedono la revoca immediata del regime di detenzione speciale del 41-bis applicato nei confronti di Alfredo Cospito.
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Leggi anche il nostro dossier sul caso Cospito.
di Patrizio Gonnella, su il manifesto del 1 febbraio 2023
In primo luogo va ricordato che il codice penale in vigore, compreso il reato di cui all’articolo 285, è intriso di cultura politica illiberale. Per il delitto di strage, devastazione e saccheggio, nella sua originaria versione, era prevista addirittura la pena di morte. Cospito, anche a causa degli irrigidimenti previsti per i recidivi all’interno dell’orribile legge Cirielli del 2005, dovrebbe scontare la pena dell’ergastolo, pur non avendo ammazzato nessuno.
Una vera anomalia – in pieno contrasto con quel principio di legalità in senso stretto che ci ha insegnato Luigi Ferrajoli – a cui si spera la Consulta metta riparo. Antigone depositerà un suo atto di intervento davanti alla Corte Costituzionale. Il prossimo 13 febbraio lo presenteremo alla Fondazione Basso a Roma insieme a Juan Patrone e Franco Ippolito.
La Corte di assise d'appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del Codice penale, che non consente che ai recidivi vengano riconosciute circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, in modo da consentire una quantificazione della pena adeguata alla minore gravità del reato in concreto commesso.
Il caso riguarda Alfredo Cospito ed un suo attentato del 2006 ad una caserma di Carabinieri nel quale nessuno rimase ucciso o ferito. Se fosse riconosciuta l'incostituzionalità della norma, a Cospito potrebbe essere comminata una pena massima che va dai 20 ai 24 anni, anziché l'ergastolo.
Antigone è intervenuta in questo giudizio con un amicus curiae per sostenere le ragioni evidenziate dalla Corte d'appello di Torino. Di questo si parlarerà durante il convegno.
Stiamo provando ad organizzarci con una diretta streaming per seguire l'evento anche a distanza. Di questa possibilità daremo informazioni nei prossimi giorni sia qui che sui nostri canali social.