"E' una sentenza importante quella di oggi, che non ci fa gioire, così come non ci fa gioire nessuna condanna, ma che dopo dieci anni di battaglie restituisce giustizia, verità e dignità a Stefano Cucchi". A dirlo è Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, nel commentare la decisione del Tribunale di Roma che ha condannato i a 12 anni di reclusione i due Carabinieri imputati per la morte del ragazzo, avvenuta il 22 ottobre 2009 all'interno del reparto carcerario dell'ospedale Pertini.
"All'indomani della morte di Stefano - dichiara Gonnella - avevamo contattato la sua famiglia e, insieme a Luigi Manconi, avevamo pubblicamente chiesto chiarimenti su cosa fosse accaduto a quel ragazzo che, finito nelle mani dello Stato in buone condizioni di salute, aveva subito mostrato segni di quelle che potevano essere violenze, che ora sappiamo essere state opera di alcuni appartenenti all'Arma dei Carabinieri e che ne hanno poi provocato la morte".
"Quel comunicato - prosegue ancora il presidente di Antigone - secondo il Pubblico Ministero fece partire il depistaggio che, se non fosse stato per il coraggio e la tenacia della famiglia e degli avvocati di Stefano, avrebbe anche potuto portare a spegnere ogni possibile verità sulla sorte del giovane su cui, nel corso degli anni, troppi hanno espresso pareri sprezzanti. Dunque questa - sottolinea ancora Gonnella - è una sentenza che restituisce piena dignità a Stefano Cucchi e alla sua famiglia, quella dignità che qualcuno ha tentanto di togliergli".
Riordino delle carriere . Un modello securitario nei decreti legislativi in via di definitiva approvazione
di Patrizio Gonnella da il manifesto del 31 ottobre 2019
Togliere poteri al direttore di carcere e trasferirli al comandante di Polizia penitenziaria: è questo il contenuto di un decreto legislativo del governo vicino all’approvazione definitiva. Sembra un testo salviniano ma è invece una proposta di questa maggioranza che potrebbe minare alla radice quel delicato equilibrio tra istanze di risocializzazione e bisogno di sicurezza che vede nel direttore il suo garante.
Era il 1990 quando fu smilitarizzato il corpo degli agenti di custodia e istituito quello di Polizia penitenziaria. Fu una decisione politica di grande rilievo che seguì, a soli nove anni distanza, la trasformazione della Polizia in corpo civile e non più militare dello Stato. Erano tempi, quelli, nei quali chi legiferava aveva un’idea chiara di società e di giustizia. Si era a pochi anni, tra l’altro, dall’approvazione della legge Gozzini che aveva fortemente spinto verso una maggior impatto delle misure alternative alla detenzione rispetto alla pena carceraria. Il modello organizzativo penitenziario scelto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 cercava di evitare scorciatoie securitarie e puntava su una gestione finalizzata al reinserimento sociale dei detenuti. Per questo si previde che a capo di ogni istituto penitenziario ci dovesse essere un direttore sovraordinato gerarchicamente al comandante di Polizia penitenziaria. Il direttore era ed è garanzia del rispetto degli obiettivi costituzionali della pena.
Uno Stato forte, autorevole, autenticamente democratico non può tollerare una pena eliminativa. L’ergastolo ostativo, ossia l’ergastolo senza alcuna prospettiva di rilascio, è infatti una pena di tipo eliminativo. Cancella una persona dalla società vera, libera, per sempre.
Non è in questo senso troppo diversa dalla pena di morte. La decisione della Corte Costituzionale dunque, oltre a essere profondamente giusta, è anche inevitabile. Una pena fino in fondo eliminativa non potrà mai assolvere a quella funzione rieducativa che l’articolo 27 della Costituzione gli attribuisce. L’articolo 27 non dice che la pena deve rieducare solo alcune persone. Afferma che deve tendere alla rieducazione di tutti e che per tutti deve essere conforme a umanità. La Corte Costituzionale, così come aveva già fatto la Corte europea dei Diritti umani nel caso Viola, ha recuperato quel principio di universalità che l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario aveva invece ampiamente derogato.
La pena non deve essere pura afflizione. Non è costituzionalmente ammissibile. L’ergastolo ostativo, nel momento in cui condiziona un’ipotesi seppur residua di ritorno in libertà alla sola collaborazione con la giustizia e non anche al percorso di risocializzazione, va a confliggere con principi inderogabili dello Stato di diritto e dei sistemi penali liberali contemporanei. Si tratta di conquiste oramai presenti in quasi tutto lo spazio europeo e ribadite dalle Corti supreme in non poche occasioni. Tutti i giudici e gli investigatori che sono impegnati nella sacrosanta lotta alle mafie non devono temere decisioni di giudici costituzionali che si limitano a disegnare i confini del potere di punire. È ciò una garanzia anche per loro, oltre che per la tenuta dell’intero sistema.
Anche la Corte Costituzionale si pronuncia contro l'ergastolo ostativo. Il giudizio arriva a due settimane di distanza dalla sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva definito inumana e degradante una pena che non prevedesse una possibilità di rilascio. Oggi i giudici della Consulta hanno ribadito questo principio, sostenendo l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 bis, comma 1 dell’Ordinamento penitenziario, laddove preveda la concessione di permessi premio solo in caso di collaborazione con la giustizia, escludendo di fatto altri elementi quali la reale partecipazione ancora in essere con l’associazione criminale e il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, ciò quando il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo.
di Patrizio Gonnella, su il manifesto del 18 ottobre 2019
Chi ha a cuore lo Stato di diritto non può che essere un garantista. Il garantismo è una forma di protezione dei cittadini dagli abusi di potere delle istituzioni, ivi comprese quelle giudiziarie. Dunque essere garantisti significa credere nella presunzione di innocenza.
Significa credere nella terzietà del giudice e nell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Gli anni berlusconiani sono stati contrassegnati da una distorta nozione di garantismo. La legge Cirielli fu un manifesto del garantismo ai tempi di Berlusconi: prescrizione breve e previsione di garanzie processuali per alcuni (i colletti bianchi), prescrizione lunga e perdita di garanzie per tutti gli altri (tossicodipendenti, autori di piccoli reati di strada, immigrati, ossia i cosiddetti recidivi).