Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Immigrazione nel Mediterraneo, asgi.it, 03/09/07

Immigrazione nel Mediterraneo, asgi.it, 03/09/07

Immigrazione nel Mediterraneo

Gli “sbarchi” di migranti in Sicilia e gli obblighi di protezione in acque internazionali.
Efficacia cogente delle norme di diritto internazionale del mare e della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo.
di Fulvio Vassallo Paleologo
Associazione studi giuridici sull’immigrazione (ASGI)
Palermo

1. Gli “sbarchi” di migranti in Sicilia e gli obblighi di protezione in acque internazionali.

A partire dal mese di giugno del 2007, dopo un periodo di forte calo, determinato dal maggiore controllo delle frontiere meridionali da parte del governo libico, si è verificata un’ondata di sbarchi di profughi e migranti, giunti dalla Libia a Lampedusa e nel resto della Sicilia con mezzi di fortuna.
In realtà nella maggior parte dei casi non si è trattato di sbarchi veri e propri ma di azioni di salvataggio compiuti da mezzi militari o civili di fronte al pericolo di vita nel quale versavano i migranti per le condizioni meteo-marine o per la fatiscenza delle imbarcazioni sulle quali si trovavano. Molti dei naufraghi, e dei sopravvissuti, tra i quali numerose donne e bambini erano potenziali richiedenti asilo, provenienti dal Sudan, dalla Nigeria, dal Mali, dall’Eritrea, dalla Somalia.

La stampa ha riferito di casi eclatanti nei quali i migranti sono stati abbandonati per giorni in acque internazionali, persino su gabbie per la pesca per tonni a rimorchio di imbarcazioni maltesi, senza che gli stessi pescatori o i mezzi di soccorso intervenissero tempestivamente, e di numerosi morti e dispersi nel canale di Sicilia, quasi 500 persone nel 2007, il doppio degli anni precedenti, rispetto ad un calo degli arrivi di migranti irregolari sulle coste siciliane. In alcuni casi si è appreso, ancora nel corso del 2007, di respingimenti effettuati in acque internazionali verso la Libia e la Tunisia, con la collaborazione di unità navali di questi due paesi.

Un intervento di salvataggio della Marina italiana si è concluso a luglio con il rovesciamento dell’imbarcazione dei “clandestini” e con la morte di alcuni migranti, episodio sul quale indaga adesso la Magistratura. Il 18 luglio 2007 la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta sul naufragio che a 40 miglia a Sud di Lampedusa era costato la vita a quattro persone tra cui un bambino durante un intervento di soccorso effettuato dall’unità militare Lavinia. I magistrati hanno raccolto la versione dei militari intervenuti nei soccorsi, secondo cui il barcone si è capovolto quando i migranti si sono sporti al di sopra della falchetta per cercare di afferrare i salvagente gettati in mare dalle lance della nave della Marina militare. Secondo altre testimonianze, riferite dai 22 superstiti del naufragio, “nella concitazione dei soccorsi, l'imbarcazione si sarebbe capovolta forse a causa di un'onda quando la ''Lavinia'' si è avvicinata”. Non si hanno ancora notizie sull’esito delle indagini.

Di recente, gli equipaggi di due imbarcazioni tunisine da pesca che avevano provveduto ad effettuare un intervento di salvataggio a sud di Lampedusa sono stati arrestati e sottoposti ad Agrigento a un procedimento penale per il reato di agevolazione dell’ingresso clandestino. In questo caso, a carico dei soccorritori, è scattata una sorta di “presunzione di colpevolezza” ed il Tribunale non ha tenuto conto dei numerosi testimoni a favore della difesa, negando la revoca dell’arresto, mentre la Procura della Repubblica, proprio sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattimento, si era limitata a contestare una ipotesi più lieve di reato. Il risultato immediato di questa vicenda, come confermato da diversi comandanti di imbarcazioni da pesca, e da alcuni migranti sopravvissuti a giorni di abbandono nel canale di Sicilia, è una ulteriore dissuasione nei confronti dei mezzi civili che avvistano imbarcazioni di migranti in difficoltà. Nessuno interviene più, direttamente, con attività di salvataggio, per le quali – nella migliore delle ipotesi- ci si limita a lanciare un allarme radio alle autorità marittime.

La notte del 31 agosto, da ultimo, un immigrato è morto e tre risultano dispersi in un naufragio che si è verificato al largo delle coste siracusane, a Portopalo di Capo Passero. L'imbarcazione sulla quale si trovavano i migranti è stata soccorsa dalla Guardia di Finanza dopo un allarme lanciato diverse ore prima da unità maltesi. Sul barcone in vetroresina c'erano 18 persone: 14 sono state salvate. Il naufragio si è verificato intorno alla mezzanotte del 31 agosto. Tra le persone salvate ci sarebbero state quattro donne, due delle quali incinte, e di queste ultime una è stata trasportata in ospedale subito dopo lo sbarco a terra.

Non sono chiare le circostanze nelle quali si è verificato il naufragio, né l’esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto riferito dalla stampa la imbarcazione sulla quale si trovavano degli immigrati, uno scafo in vetroresina, si è capovolta. Nella notte del 31 agosto nella zona al largo di Capo Passero, a 15 miglia circa da Isola delle correnti, il mare era Forza 3. Altre notizie di fonte giornalistica riferiscono di un intervento di una unità della marina maltese che avrebbe scortato l’imbarcazione per un tratto rientrante nella zona SAR di competenza dello stato maltese, lanciando l’allarme poi ricevuto dai mezzi di soccorso italiani.

I 14 superstiti del naufragio avvenuto al largo delle coste siracusane sono stati interrogati nel centro di accoglienza di Pozzallo. Secondo il loro racconto, riferito sommariamente dalla stampa, l'imbarcazione in vetroresina di 6 metri si sarebbe capovolta per un contatto con un pattugliatore maltese (lo stesso che intorno alle 22 del 31 agosto aveva avvertito le autorità italiane) e successivamente i naufraghi sarebbero riusciti a raddrizzarla.

Questa versione dei fatti è contestata dalle autorità italiane e maltesi che sono intervenute nell’azione di salvataggio al limite delle acque territoriali italiane: Quando la motovedetta della Guardia di finanza è arrivata sul posto, secondo quanto dichiarato dai soccorritori, la barca sarebbe stata già alla deriva, con il motore fuori uso. Il natante aveva imbarcato acqua, tanto che subito dopo è affondato. Le condizioni del mare, che in quel momento erano tra Forza 4 e 5, non avrebbero consentito, sempre secondo i soccorritori italiani, di raddrizzare una barca capovolta. Non è chiaro se la imbarcazione dei migranti affondava quando il mezzo della Guardia di Finanza si trovava a breve distanza, o prima che questo arrivasse. Di certo, seppure in ore notturne, era possibile procedere ad un intervento di salvataggio, recuperando 14 dei 18 migranti che si trovavano sull’imbarcazione, cosa che lascia presumere la vicinanza del mezzo militare italiano all’imbarcazione in procinto di affondare. Un immigrato veniva poi recuperato già morto, mentre non si hanno ancora notizie dei tre dispersi.

Quanto riferito sommariamente dagli organi di informazione solleva gravi dubbi sul reale andamento delle operazioni di salvataggio e sul rispetto degli obblighi di protezione della vita umana a mare.

Secondo l’art. 98 della Convenzione UNCLOS sul diritto del mare del 1982, ogni comandante di una nave, dunque anche i comandanti dei mezzi militari impegnati nelle attività di contrasto dell’immigrazione clandestina, deve procedere “quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa”.
Secondo la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione SAR), gli Stati sono obbligati a garantire che sia prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare…senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale persona o alle circostanze nelle quali la persona viene trovata”, ed a fornirle le prime cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”
Secondo uno degli emendamenti più recenti delle Convenzioni SOLAS e SAR, “ogni operazione e procedura, come l’identificazione e la definizione dello status delle persone soccorse, che vada oltre la fornitura di assistenza alle persone in pericolo, non dovrebbe essere consentita laddove ostacoli la fornitura di tale assistenza o ritardi oltremisura lo sbarco ( par. 6.20)
Si tratta adesso di stabilire se le autorità maltesi ed italiane che sono intervenute nelle operazioni di salvataggio hanno rispettato queste regole fondamentali di comportamento, stabilite dal diritto internazionale del mare.
La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un inchiesta sul naufragio e procederà ad accertare l’attendibilità delle versioni dei fatti fornite dai superstiti e dai comandanti dei mezzi militari coinvolti nelle operazioni di salvataggio.




2. Efficacia cogente delle norme di diritto internazionale del mare e della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo

Il comportamento dei mezzi militari che si limitano a scortare le imbarcazioni cariche di migranti senza intervenire immediatamente con azioni di salvataggio di fronte a mezzi in evidente stato di precaria navigabilità e di insufficiente galleggiamento, o peggio, giungono fino al punto di sbarrare la rotta ed a realizzare operazioni di respingimento in mare, si pone in contrasto, oltre che con il diritto internazionale del mare, con l’art. 3 della Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell’uomo che vieta “trattamenti inumani o degradanti”, quali che siano le condizioni di salute dei migranti, il loro stato giuridico, la loro provenienza o le condizioni del mare.
La situazione di pericolo nella quale si trovano i migranti che attraversano il Canale di Sicilia quando si trovano a diverse decine di miglia di distanza dal porto più vicino è comprovata dal numero di morti e dispersi che solo nel 2007 ammonta ad oltre 480 persone. Le misure di respingimento in mare possono integrare peraltro il divieto di espulsioni collettive ed intaccare gravemente il diritto di asilo riconosciuto dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e da diverse recenti Direttive comunitarie.

Si consideri che le norme delle Convenzioni internazionali, e della C.E.D.U. in particolare, sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico italiano. Infatti è assolutamente pacifico, per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite e delle altre Sezioni della Cassazione, che le norme della C.E.D.U. sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e per questo sono fonte di diritti soggettivi, invocabili dinanzi al giudice italiano. Tale orientamento è stato affermato, con nettezza dalle Sezioni Unite, da oltre quindici anni, con la nota sentenza Polo Castro (23 novembre 1988), ribadito dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza Medrano (Sentenza 10 luglio 1993 n. 2194), ribadito ulteriormente dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con la Sentenza Galeotti (Sentenza 8 luglio 1998 n. 6672). In particolare quest’ultima sentenza ha statuito che: “le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (…) non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti e, una volta introdotte nell’ordinamento statale interno,sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione, introdotte nell’ordinamento con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, in suscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria” .Questo orientamento, si è ulteriormente consolidato, dopo che sull’argomento sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 5902 del 14 aprile 2003 e con la Sentenza n. 6853 del 6 maggio 2003.

In conclusione rimane da verificare se ricorre una responsabilità delle autorità maltesi o se la gestione del Ministero dell’Interno, responsabile superiore della catena di comando delineata dal decreto 14 luglio 2003, dell’emergenza determinatasi nel tentativo di sbarco conclusosi con l’azione di salvataggio effettuata dall’imbarcazione della Guardia di Finanza nella notte del 31 agosto nelle acque antistanti capo Passero, o ancora il comportamento delle unità della Guardia di Finanza e delle unità della Marina che sono intervenute nelle operazioni di salvataggio, abbia comportato l’adozione di pratiche in violazione di norme di legge o del diritto internazionale che hanno avuto come conseguenza l’effetto di determinare illecitamente la morte dei migranti annegati nelle acque durante l’azione di salvataggio portata dalla Guardia di Finanza nelle acque antsistanti Capo Passero la notte del 31 agosto.


Auspichiamo che l’Autorità Giudiziaria di Siracusa voglia compiere tutte le opportune indagini preliminari per accertare se dai fatti occorsi durante il naufragio verificatosi nella notte tra il 31 agosto ed il primo settembre 2007, nelle acque a sud di Porto Palo di Capo Passero, emergano ipotesi di reato. In particolare, chiediamo che l’Autorità .Giudiziaria.:
a) provveda ad identificare e ad ascoltare come testimoni tutte le persone che sono state coinvolte nell’azione di salvataggio condotta dalle unità della Guardia di finanza nella notte del 31 agosto 2007, nelle acque antistanti Capo Passero, riconoscendo ai migranti sopravvissuti il diritto di asilo o uno specifico titolo di soggiorno per motivi di giustizia, senza procedere quindi all’espulsione o al respingimento, come avvenuto in analoghi precedenti casi:
b) provveda a verificare se le modalità di ingaggio da parte delle unità maltesi e della Marina Militare e della Guardia di Finanza si siano verificate nel rispetto delle norme del diritto internazionale del mare e del diritto interno che pongono come valore primario la salvaguardia della vita umana a mare;
c) valuti se sussistano ipotesi di reato nel caso vengano accertati eventi di morte o altri gravi eventi di danno collegati da un nesso causale ad operazioni di respingimento in mare aperto, di intercettazione e di visita a bordo, di affiancamento o di navigazione a breve distanza, tenendo conto delle regole di ingaggio stabilite dal decreto ministeriale 14 luglio 2003 in attuazione dell’art. 12 del Testo Unico sull’immigrazione, come modificato dalla legge n. 189/2002 ( legge Bossi-Fini);
d) valuti, in ogni caso, se la pratica di seguire o affiancare a breve distanza le imbarcazione cariche di clandestini, senza intervenire tempestivamente con azioni di salvataggio, integri ipotesi di reato;
e) voglia eventualmente trasmettere i risultati delle indagini preliminari al Collegio di cui all’art. 7 della L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1, in considerazione della catena di comando delineata dal decreto ministeriale 14 luglio 2003, relativamente alle attività di contrasto in mare dell’immigrazione clandestina, affinché effettui le dovute attività istruttorie per un più compiuto accertamento dei fatti sopra descritti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reati commessi, nell’esercizio delle funzioni ministeriali, dal Ministro dell’Interno o da altri esponenti del Governo, attivando la procedura di cui all’art. 96 della Costituzione.

Fulvio Vassallo Paleologo
Associazione studi giuridici sull’immigrazione (ASGI)
Palermo
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