Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Testo unico aggiornato in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

Testo unico aggiornato in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Testo aggiornato del Decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura

e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

(GU n. 62 del 15-3-2006 - Suppl. Ordinario n.62)

 

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Articoli del D.P.R. 309/90 modificati dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272 coordinato con la legge

di conversione 21 febbraio 2006, n. 49:

Articolo 2 - Attribuzioni del Ministro della sanità.

Attribuzioni del Ministro della sanità.

Articolo 13 - Tabelle delle sostanze soggette a controllo.

Tabelle delle sostanze soggette a controllo.

Articolo 14 - Criteri per la formazione delle tabelle.

Criteri per la formazione delle tabelle.

Articolo 26 - Coltivazioni e produzioni vietate.

Coltivazioni e produzioni vietate.

Articolo 31 - Quote di fabbricazione.

Quote di fabbricazione.

Articolo 34 - Controllo sui cicli di lavorazione.

Controllo sui cicli di lavorazione.

Articolo 35 - Controllo sulle materie prime.

Controllo sulle materie prime.

Articolo 36 - Autorizzazione all'impiego.

Autorizzazione all'impiego.

Articolo 38 - Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 40 - Confezioni per la vendita.

Confezioni per la vendita.

Articolo 41 - Modalità di consegna.

Modalità di consegna.

Articolo 42 - Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi.

Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi.

Articolo 43 - Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.

Articolo 45 - Dispensazione dei medicinali.

Dispensazione dei medicinali.

Articolo 46 - Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili.

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili.

Articolo 47 - Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro.

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro.

Articolo 54 - Prelevamento di campioni.

Prelevamento di campioni.

Articolo 60 - Registro di entrata e uscita.

Registro di entrata e uscita.Articolo 61 - Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o

psicotrope.

Articolo 62 - Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o

psicotrope e per le farmacie.

Articolo 63 - Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 65 - Obbligo di trasmissione di dati.

Obbligo di trasmissione di dati.

Articolo 66 - Trasmissione di notizie e dati trimestrali

Trasmissione di notizie e dati trimestrali

Articolo 73 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 75 - Condotte integranti illeciti amministrativi.

Condotte integranti illeciti amministrativi.

Articolo 75-bis - Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 78 - Quantificazione delle sostanze.

Quantificazione delle sostanze.

Articolo 79 - Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 82 - Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore.

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore.Articolo 89 - Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi

terapeutici.

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Articolo 90 - Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.

Articolo 91 - Istanza per la sospensione dell'esecuzione.

Istanza per la sospensione dell'esecuzione.

Articolo 92 - Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza.

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza.

Articolo 93 - Estinzione del reato. Revoca della sospensione.

Estinzione del reato. Revoca della sospensione.

Articolo 94 - Affidamento in prova in casi particolari.

Affidamento in prova in casi particolari.

Articolo 96 - Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti.

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti.

Articolo 97 - Attività sotto copertura.

Attività sotto copertura.

Articolo 113 - Competenze delle regioni e delle province autonome.

Competenze delle regioni e delle province autonome.

Articolo 114 - Compiti di assistenza degli enti locali.

Compiti di assistenza degli enti locali.

Articolo 116 - Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private.

Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private.

Articolo 117 - Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali.

Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali.

Articolo 120 - Terapia volontaria e anonimato.

Terapia volontaria e anonimato.

Articolo 122 - Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 122-bis - Verifiche e controlli.

Verifiche e controlli.

Articolo 123 - Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena.

Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena.

Articolo 127 - Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

�� A pagina 45 - le nuove tabelle;

A pagina 45 - le nuove tabelle;�� A pagina 55 - limiti massimi di principio attivo previsti per le sostanze stupefacenti incluse nella Tabella I.

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Testo aggiornato del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza».

(GU n. 62 del 15-3-2006 - Suppl. Ordinario n. 62)

GU n. 62 del 15-3-2006 - Suppl. Ordinario n. 62)

Avvertenza:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le

politiche antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con

D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia

delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto

stesso. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Nel testo unico sono state inserite le modifiche normative intervenute sino alla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006

(decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge

14 maggio 1993, n. 139, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della

Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, legge 8 agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12

aprile 1996, n. 258, legge 18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con

modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito

in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24 dicembre 2003, n. 350,

legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2006, n. 49).

In particolare, per l'ampiezza delle modifiche apportate, sono state evidenziate, in grassetto corsivo, quelle intervenute con la

legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre n. 272, pubblicata nel supplemento

ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.

Tali modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo.

TITOLO I

Degli organi e delle tabelle

Articolo 1

Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze

stupefacenti

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di

grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi

istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.

4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita

produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.

6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività

amministrative di competenza delle regioni nel settore.

7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Osservatorio

permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la

solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo

svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.

8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra

le caratteristi che del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e

riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e

pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative

eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone,

nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle

sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

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e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze

stupefacenti o psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.

9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e

della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma

8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.

10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque

amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari

sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope,

nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati,

attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione

e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di

intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il

Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle

amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e

televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.

14. (abrogato).

15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento

per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e

psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della

tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali

correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base

dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle

coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in

via di sviluppo.

Articolo 2

Attribuzioni del Ministro della sanità

1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:

a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze

da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze

stupefacenti o psicotrope e da alcool;

b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli

stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo

dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra

organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento

dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate,

nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;

c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle

province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze

stupefacenti o psicotrope;

d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione,

l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la

produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione

di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;

e) stabilisce con proprio decreto:

1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze

stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;

2 il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;

3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

4) (Abrogato);

g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi

e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e

giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;

h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra

tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.

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Articolo 3

Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. È istituito presso il Ministero della sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle

dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre

provvede a:

a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione

stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o

psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un

rapporto sulla materia al Ministro della sanità;

c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai

contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di

recupero e prevenzione messe in atto;

d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il

Ministro della sanità;

e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanità, il parere motivato in ordine alla concessione di licenza di importazione di

materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;

f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del

Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87;

g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili;

h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità o di istituti

universitari.

Articolo 4

Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e stanze stupefacenti o psicotrope è preposto un dirigente generale del Ministero

della sanità.

2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da

sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e altre patologie correlate,

all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i dirigenti di cui al comma 3.

3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il quadro A, livello di funzione C, è incrementato di una unità;

b) il quadro C, livello di funzione D, è incrementato di due unità;

c) il quadro C, livello di funzione E, è incrementato di quattro unità.

4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e

1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990,

n. 162.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5

Controllo e vigilanza

1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanità si avvale normalmente dei nuclei specializzati

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi

ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione è coordinata con le

capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.

Articolo 6

Modalità della vigilanza

1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso

chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità.

2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.

3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.

4. Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.

5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali

comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, V, VI e

VII del presente testo unico.

6. La Guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione

di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite.

pag. 6

Articolo 7

Obbligo di esibizione di documenti

1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonché i titolari o i direttori delle

farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti

inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio

delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Articolo 8

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci

milioni chiunque:

a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;

b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;

c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo

di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

Articolo 9

Attribuzioni del Ministro dell'interno

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove

altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di

collaborazione con i competenti organismi esteri;

b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo

delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità

economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

Articolo 10

Servizio centrale antidroga

1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta

direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il

capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito

del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o

psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche

dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi

esteri operanti in Italia.

3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.

4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è

equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.

5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui

all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Articolo 11

Uffici antidroga all'estero

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168

del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio

centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo

svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il

traffico della droga.

2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato

di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.

3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di

specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti

uffici nei confronti delle autorità locali.

4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le

spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.

pag. 7

Articolo 12

Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome

1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero

socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità

previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando al l'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le

problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.

Articolo 13

Tabelle delle sostanze soggette a controllo

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in

conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce

con proprio decreto il completamento e l’aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),

numero 2).

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli

accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi

ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

3. (Abrogato)

4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea

ufficiale.

5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento

nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o

psicotrope, dispone con apposito decreto l’esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi

diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono

destinati.

Articolo 14

Criteri per la formazione delle tabelle

1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli

alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima

indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee

precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione

analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o

psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o

che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per

sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze

ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso

centrale;

b) nella sezione A della tabella II sono indicati:

1 i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all’allegato III-bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di

induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad

effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della tabella II sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di

induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella

sezione A;

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d’azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar

luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

d) nella sezione C della tabella II sono indicati:

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1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri

principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con

altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano

rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II,

sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro

composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non

stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento

in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il

recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con

altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar

luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali

elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed

i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi

alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la

denominazione comune italiana o l’acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del

presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché

idonea ad identificarla.

4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si

presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

Articolo 15

Adempimenti del Ministero della sanità e delle regioni

1. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione periodica ed alla diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle

autorità sanitarie locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i

metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed

alla cura delle tossicomanie.

2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione

sanitaria.

Articolo 16

Elenco delle imprese autorizzate

1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al

commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione

delle attività autorizzate, è pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

TITOLO II

Delle autorizzazioni

Articolo 17

Obbligo di autorizzazione

1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi

titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 deve

munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanità.

2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e

per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.

3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui

al comma 1, sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della sanità in conformità delle convenzioni

internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono

responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente

testo unico.

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5. Il Ministro della sanità, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è

subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa.

7. (Abrogato).

Articolo 18

Comunicazione dei decreti di autorizzazione

1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al

Comando generale della Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma i carabinieri che impartiscono ai dipendenti organi

periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.

2. Uguale comunicazione è effettuata al Servizio centrale antidroga.

Articolo 19

Requisiti soggettivi per l'autorizzazione

1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da

altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.

2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi

di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico

dell'azienda.

3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti

previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.

4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione

sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto,

senza necessità di apposito provvedimento.

5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità

può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la

responsabilità del direttore tecnico.

Articolo 20

Rinnovo delle autorizzazioni

1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la

procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.

2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del rilascio della nuova autorizzazione, può essere ritenuta valida

la documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.

Articolo 21

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi,

impiego, custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a mancare in tutto o in parte i requisiti

prescritti dalla legge per il titolare o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della sanità procede alla

revoca dell'autorizzazione.

2. Il Ministro della sanità può procedere alla revoca anche in caso di incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze

stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarità verificatesi anche per colpa del personale addetto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve entità, può essere adottato un provvedimento di sospensione

dell'autorizzazione fino a sei mesi.

4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato

all'autorità sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra, al Comando generale della Guardia di

finanza.

5. Nel caso che le irregolarità indicate nel comma 1 concernano esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della

sanità adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 22

Provvedimenti in caso di cessazione delle attività autorizzate

1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanità, salvo quanto previsto dall'articolo

23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e

provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonché al ritiro del decreto di autorizzazione.

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Articolo 23

Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nell'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 22, il Ministro della sanità può consentire, su richiesta dell'interessato, la

cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a

farmacie, nominativamente indicati.

2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope,

queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalità di cui all'articolo 24.

3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere distrutte, osservando le modalità di cui all'articolo 25.

4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.

Articolo 24

Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite

1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a

disposizione del Ministero della sanità che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro utilizzazione o distruzione.

2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato, dedotte le spese sostenute dallo Stato, è versato al

proprietario. Le somme relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito capitolo

dello stato di previsione delle entrate statali.

Articolo 25

Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità

1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro

della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.

2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata

assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.

3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.

TITOLO III

Disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze

stupefacenti o psicotrope

Capo I - Della coltivazione e produzione

Articolo 26

Coltivazioni e produzioni vietate

1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di

cui all’articolo 14.

2. Il Ministro della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione

delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Articolo 27

Autorizzazione alla coltivazione

1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve

contenere il nome del richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle particelle catastali e della superficie di

terreno sulla quale sarà effettuata la coltivazione, nonché la specie di coltivazione e i prodotti che si intende ottenere. Il

richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.

2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione sono trasmessi alla competente unità sanitaria locale e agli

organi di cui all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino

all'avvenuta cessione del prodotto.

3. L'autorizzazione è valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da

effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.

Articolo 28

Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative

stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato

più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

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Articolo 29

Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti

1. Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza

svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza

delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il

Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed

estensione del terreno coltivato, all natura e alla durata del ciclo agrario.

2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere

straordinario in caso di sospetto di frode.

3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle

coltivazioni, nonché nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.

4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla

presenza dei predetti militari.

5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza

esercitano attiva vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino

l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne

repertato appositi campioni.

Articolo 30

Eccedenze di produzione

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate

al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la

reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Capo II - Della fabbricazione

Articolo 31

Quote di fabbricazione

1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni

internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle
I eII, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno

successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.

2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al

quale si riferiscono.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano

denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei

quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.

5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la

reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.

Articolo 32

Autorizzazione alla fabbricazione

1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o

dalla pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al

Ministero della sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1, da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre

per sintesi sostanze psicotrope.

3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere munito

di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.

4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:

a) le generalità del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza dell'ente che avrà la responsabilità per quanto

riguarda l'osservanza delle norme di legge;

b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla

lavorazione e al deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;

c) le generalità del direttore tecnico che assume la responsabilità con il titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;

d) a qualità e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;

e) le sostanze che si intende fabbricare, nonché i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione

presumibile delle rese di lavorazione.

pag. 12

5. L'autorizzazione è valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative

materie prime, nonché per la vendita dei prodotti ottenuti.

Articolo 33

Idoneità dell'officina ai fini della fabbricazione

1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di

apparecchi e mezzi adeguati allo scopo, nonché di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti

per la fabbricazione.

2. Il Ministero della sanità accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.

4. Il Ministero della sanità accerta, mediante ispezione, l'idoneità dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle

leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito

capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Articolo 34

Controllo sui cicli di lavorazione

1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e

II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più militari della Guardia di finanza per il controllo

dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i

cicli di lavorazione.

2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di

finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.

3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima

concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.

4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla

vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per i

turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.

Articolo 35

Controllo sulle materie prime

1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze

stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di

ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

2. Il Ministro della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di

singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria

che su richiesta del Ministero della sanità.

Capo III - Dell'impiego

Articolo 36

Autorizzazione all'impiego

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui

all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della

sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.

2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei

prodotti.

3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita
deiprodotti ottenuti.

4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con

imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

Capo IV - Del commercio all'ingrosso

Articolo 37

Autorizzazione al commercio all'ingrosso

1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare

domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.

pag. 13

2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.

3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito

capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.

4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:

a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;

b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-

bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265;

c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali

riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle

misure di sicurezza adottate per i predetti locali;

d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.

5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le

condizioni e le garanzie.

TITOLO IV

Disposizioni relative alla distribuzione

Capo I - Della vendita dell'acquisto e della somministrazione

Articolo 38

Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui

all’articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da

staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute.

La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al

pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le

imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono

utilizzare il bollettario “buoni acquisto” anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II,

sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza

terapeutica.

1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario “buoni acquisto” adatto alle richieste

cumulative.

2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta,

denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.

3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme

stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope

elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.

6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla

somministrazione sotto la propria responsabilità.

7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi

a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Articolo 39

Buoni acquisto

1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere

allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione

seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di

farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.

Articolo 40

Confezioni per la vendita

1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all’immissione in

commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali

contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri

di cui all’articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.

pag. 14

2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel

foglio illustrativo che accompagna la confezione.

Articolo 41

Modalità di consegna

1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista, previo accertamento della sua identità,

qualora la consegna sia effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del documento di riconoscimento

in calce al buono acquisto;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio

dell'acquirente, previo accertamento della identità di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in

calce al buono acquisto;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

) a mezzo pacco postale assicurato;d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicatenelle tabelle I e II, sezione A, di cui all’articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere

effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della

Guardia di finanza.

1
-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte dioperatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal

medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva

l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o

degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera
d), compilata in triplice copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno

in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati. Una delle copie è trattenuta dall'ufficio o

comando predetti; la seconda è da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della giurisdizione del destinatario, per la

opportuna azione di vigilanza; la terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve accompagnare la merce ed

essere restituita dal destinatario al mittente.

3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è

punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.

4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la

consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla

spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma fino a lire un milione.

Articolo 42

Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi

1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell’unità

operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze

terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi

nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al

grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere

rimesse alla farmacia o alla ditta all’ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l’altra

all’azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti

per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500..

euro 100 ad euro 500..3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.

4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale.

Articolo 43

Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari

1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, su

apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14 può comprendere un solo medicinale

per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all’allegato III-bis

per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti

per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell’assistito ovvero del proprietario dell’animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l’indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

pag. 15

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario

nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è

comunque conservata dall’assistito o dal proprietario dell’animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio

decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all’articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di

disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al

comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata

autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo

articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuta ad esibire a

richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a

detenere i medicinali compresi nell’allegato III-bis per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1.

Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni

effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che

successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due

anni a far data dall’ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo

dell’entrate, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende

sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o

degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche

dei medicinali compresi nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e

l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei

servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal

farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi

nell’allegato III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di

pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare

degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all’articolo 14 è effettuata con ricetta da

rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.

Articolo 44

Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente

1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o

manifestamente inferma di mente.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del

pagamento di una somma fino a lire due milioni.

Articolo 45

Dispensazione dei medicinali

1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si

accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla

ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette

previste dal comma 1 dell’articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l’obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di

annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei

medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta

medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la

conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di cui all’articolo 60, comma 1,

le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico

del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta

originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta

medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta

medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15

luglio 2004 in materia di tracciabilità di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei

medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

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Capo II - Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio

Articolo 46

Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono

essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle

tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.

Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonché il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale

viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale

ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario
dei medicinali e deve annotare in apposito

registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove è iscritta la nave.

6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Articolo 47

Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro

1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono

essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo,

1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario

dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero

dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.

2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne

trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unità sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita il

giorno...».

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.

4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario
deimedicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.

5. Il registro di cui al comma 4 è vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda

ha sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.

Articolo 48

Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso

1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può

rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette

preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o

di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.

2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonché le

disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.

Capo III - Della ricerca scientifica e sperimentazione

Articolo 49

Istituti di ricerca scientifica

Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione

universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della

sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo

di ricerca di sperimentazione.

2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi

deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta

annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e

dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.

3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di

scarico, delle dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.

4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro vidimato dall'autorità sanitaria locale le seguenti

indicazioni:

pag. 17

a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

) gli estremi dell'atto di autorizzazione;

b) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;

) la quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantità

residue.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma fino a lire un milione.

TITOLO V

Dell'importazione, dell'esportazione e del transito

Articolo 50

Disposizioni generali

1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli

enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di

sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.

3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per

quantitativi inferiori a quelli assegnati.

4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.

5. È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.

6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta

la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o

psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della

sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.

8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme

di cui all'articolo 41.

9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,

IV e V di cui all'articolo 14.

Capo I - Dell'importazione

Articolo 51

Domanda per il permesso di importazione

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità

secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.

Articolo 52

Importazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di importazione in conformità delle convenzioni internazionali, ne dà tempestivo

avviso alla dogana presso la quale è effettuata l'importazione e, se quest'ultima è interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna è disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere

dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al più presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione

doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando

della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilità di sdoganare immediatamente la merce medesima,

ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero

della sanità, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

Articolo 53

Sdoganamento e bolletta di accompagnamento

1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede

allo sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali. Sulla bolletta di importazione la

dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla bolletta

matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta

operazione, nonché il termine entro cui la bolletta medesima dovrà essere restituita alla dogana emittente con le attestazioni di

scarico.

pag. 18

2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico

sull'apposito registro, avrà cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal più vicino ufficio di Polizia di Stato o

Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.

3. La bolletta di accompagnamento, munita del la cennata attestazione, deve essere restituita, entro il termine perentorio specificato

nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare importazione, citando la data e il numero

della bolletta di importazione, il Ministero della sanità, il Servizio centrale antidroga ed il Comando della Guardia di finanza

competente.

4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita

dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone le autorità di cui al comma 3.

Articolo 54

Prelevamento di campioni

1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14

la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi

fissate.

2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle
I e II, sezione A, previste dall'articolo 14 la

dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.

3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di

importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la

pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno

per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di

sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.

4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.

5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantità e qualità della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza,

devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidità della sostanza.

6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.

7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato in contraddittorio con l'importatore o un suo legale

rappresentante e firmato dagli intervenuti.

8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di

importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.

9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa

ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.

Articolo 55

Analisi dei campioni

1. L'analisi sul campione è disposta dal Ministero della sanità ed è effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanità a spese

dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio

chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanità.

5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore può utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

Capo II - Dell'esportazione

Articolo 56

Domanda per il permesso di esportazione

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal

permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato delle autorità

consolari italiane ivi esistenti.

Articolo 57

Esportazione

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di esportazione, ne dà tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale

deve essere effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.

2. Copia del permesso è inoltrata alle competenti autorità del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.

3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del

permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.

4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana dà immediata comunicazione al Ministero della sanità,

segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.

pag. 19

5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il permesso di esportazione deve essere presentato

dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della

merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.

6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità.

Capo III - Del transito

Articolo 58

Domanda per il permesso di transito

1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità

stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:

a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;

b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle

competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.

Articolo 59

Transito

1. Il Ministero della sanità, rilasciato il permesso di transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne dà tempestivamente avviso alle

dogane di entrata e uscita.

2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita,

emettendo a scorta della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine

di validità di tale bolletta deve essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perché la merca raggiunga, per la via

più breve, la dogana di uscita.

3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la dogana emittente deve indicare la data e il numero del

permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanità, nonché alla dogana di uscita, l'arrivo e la

spedizione della merce, specificando gli estremi della bolletta emessa.

4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato

medesimo, provvede a dare conferma al Ministero della sanità dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato,

precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.

5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione, la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri

adempimenti di competenza, informa immediatamente il più vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanità.

TITOLO VI

Della documentazione e custodia

Articolo 60

Registro di entrata e uscita

1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14, è

iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una

progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle

stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell’azienda unità sanitaria

locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima

il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla

fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell’ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le

officine autorizzate all’impiego e per le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali

di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende

sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista

dall'articolo 14.

4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di

registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste

dall’articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il

registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due anni dalla data

dell’ultima registrazione.

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7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella

reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di

reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.

Articolo 61

Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nel registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o

psicotrope nonché dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di

uscita o di passaggio in lavorazione.

2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione

con la quale la sostanza, che ne è oggetto, fu registrata in entrata.

3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che

consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla

sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.

Articolo 62

Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e

per le farmacie

1. Il registro di cui all’articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze

stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 ed il registro delle farmacie per

quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La

chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti

avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni

eventuale differenza o residuo.

Articolo 63

Articolo 63

Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché dei medicinali compresi nelle

tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario

del Ministero della salute all’uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con

indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da

ciascuna lavorazione.

2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a

datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze

stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del

Ministro.

Articolo 64

Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri

ed aerei e le comunità temporanee

1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il

cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della

somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna

pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle

operazioni di carico e scarico.

2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale

o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.

Articolo 65

Obbligo di trasmissione di dati

1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché

dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i

servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati

riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

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Articolo 66

Trasmissione di notizie e dati trimestrali

1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell’articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze

stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all’articolo 14, trasmettono al Ministero della

salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel

corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla

natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope

nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l’oppio grezzo,

nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.

2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e

al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le

informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.

Articolo 67

Perdita, smarrimento o sottrazione

1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro

ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla più vicina autorità di pubblica sicurezza, e darne

comunicazione al Ministero della sanità.

2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorità sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede

la farmacia.

Articolo 68

Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.

Trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di

carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito

con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.

TITOLO VII

Prescrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella

Articolo 69

Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni

(Abrogato)

Articolo 70

Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate

come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.

2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli «operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze

appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attività indicate nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione

ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 17. Si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso

art. 17 nonché, in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si

applicano altresì agli operatori che intendono effettuare attività di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli

spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualità.

3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla

categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette

sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo

sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.

4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso

all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del

regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria

1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso

rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.

5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite

unicamente alle persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorità di altro Stato membro.

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6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2

dell'allegato I, secondo le modalità indicate nell'allegato III.

7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni

commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della

sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il

medesimo obbligo si applica altresì agli operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

8. Gli operatori sono altresì tenuti a collaborare in ogni altro modo con la Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita

nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione

eventualmente richiesta, nonché segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entità, natura o per

qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attività esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in

qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli

operatori che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.

9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività di cui al comma 2 e sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti

si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, con esclusione del comma 3, e agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli

altri obblighi si applicano le disposizioni dell'art. 35, comma 3.

10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda

da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione

dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo

non superiore ad un anno.

11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il

provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non

superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.

12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella

categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con

la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca

dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice

può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3

dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è

punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il

giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad

un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore

ad un anno.

14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire

cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di

cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di

modifica della disciplina comunitaria.

Articolo 71

Prescrizioni relative alla vendita

(Abrogato)

TITOLO VIII

Della repressione delle attività illecite

Capo I - Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Articolo 72

Attività illecite

1. (Abrogato)

2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo

le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Articolo 73

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in

vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per

pag. 23

qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione

da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta,

acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del

Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del consiglio dei Ministri-

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo

complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non

esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo

prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in

commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a

ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000a euro 300.000.

euro 26.000 a euro 300.000a euro 300.000.

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche

di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione

clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle

stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui

all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla

metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti

dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro

3.000 a euro 26.000.

.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da

assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico

ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le

pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,

n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di

verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a

quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata

corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate

ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del

lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su

richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui

all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione,

dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è

ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non

più di due volte.

.
.

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da

assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico

ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le

pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,

n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di

verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a

quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata

corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate

ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del

lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su

richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui

all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione,

dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è

ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non

più di due volte.

.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa

sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di

risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articolo 74

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove,

costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,

nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo

comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le

prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato

dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

pag. 24

Articolo 75

Condotte integranti illeciti amministrativi

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o

psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope

elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non

inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui

all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze,

predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma

13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono

senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso

le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento,

l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato

ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il

certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del

certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli

effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono

trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia

stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni

previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta

apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata

per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per

formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso

ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione

degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui

viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero

dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel

presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso

l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione

al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene

proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri

indicati al comma 13.

5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca

i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al

comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e

delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.

7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino

esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti

delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono

altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di

competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che

ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica

stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo

come determinato al comma 13. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori

universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da

individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il

provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24

novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove

questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula

l’invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere

che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta,

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il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto

delle conseguenze a suo danno.

Articolo 75-bis

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa

derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati

contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla

circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di

prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti

misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando

dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non

uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli

istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la

persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento

motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a

mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore

dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio

dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive

quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente,

qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì

modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal

caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per

cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito

positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei

provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al

comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l’arresto da tre a

diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 è il tribunale per i minorenni,

individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

Articolo 76

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza

. Sanzioni penali in caso di inosservanza

(Abrogato)

Articolo 77

Abbandono di siringhe

1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in

modo da mettere a rischio l'incolumità altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze

stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un

milione.

Articolo 78

Quantificazione delle sostanze

1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui

all’articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all’evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le

procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze

stupefacenti o psicotrope ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.

2. (Abrogato)

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Articolo 79

Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno

di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre

a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e

II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000

se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo

adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le

stesse pene previste nel comma 1.

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal

Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un

anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Articolo 80

Aggravanti specifiche

1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà;

a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze

stupefacenti o psicotrope;

d) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

) se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità

lesiva;

f) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

) se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;g) se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme,

carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è

di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze

stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera
e) del comma 1.

3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il

prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale.

5. (Abrogato)

Articolo 81

Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore

1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver

determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le

pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella

predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla

persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia.

Articolo 82

Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di

proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a

sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di

ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri,

di ospedali o di servizi sociali e sanitari.

3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o

di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

4. Se il fatto riguarda
i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'articolo 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono

diminuite da un terzo alla metà.

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Articolo 83

Prescrizioni abusive

1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresì a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che

rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

Articolo 84

Divieto di propaganda pubblicitaria

1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo

indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22

aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.

2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra

l'ipotesi di cui all'art. 82.

3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento

per la lotta alla droga di cui all'art. 127.

Articolo 85

Pene accessorie

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il

ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza

penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del

presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

Articolo 86

Espulsione dello straniero condannato

1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso

dallo Stato.

2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri

delitti previsti dal presente testo unico.

3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5

dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta

dell'autorità giudiziaria procedente.

Capo II - Disposizioni processuali e di esecuzione

Articolo 87

Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria

1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di

sostanze sequestrate.

2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame,

l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui

all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.

3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità

giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.

4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove

esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni

è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità.

6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.

Articolo 88

Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la

consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze

di polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze

sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste

stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.

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Articolo 89

Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

.

1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di

eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente

che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero

nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare il

recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice

penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del

programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce

i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica

gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l’attuazione del programma.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un

programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata

ai sensi dell’articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze

cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione,

rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi

prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura

con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di

disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta

dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli

628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari,

subordina l'accoglimento dell'istanza all’individuazione di una struttura residenziale.

3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto

l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che

la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della

legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629,

secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od

eversiva.

5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.

5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a

segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni

integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la

sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando

l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

Articolo 90

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva

1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di

tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora,

all’esito dell’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo

ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata

autorizzata ai sensi dell’articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni

economiche, può altresì sospendere anche l’esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione

può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non

superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all’articolo 4-bis della legge 26

luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra

l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la

reclusione.

3. La sospensione dell’esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonché le pene accessorie e gli altri

effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti

dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni.

Articolo 91

Istanza per la sospensione dell'esecuzione

1. (Abrogato)

2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un

servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma

2, lettera d), dell’articolo 116 attestante, ai sensi dell’articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di

pag. 29

sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura

ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

3. (Abrogato)

4. Se l’ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione

al luogo di detenzione, il quale, se l’istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei

presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione,

qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria

del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la

revoca di cui all’articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4,

della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Articolo 92

Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione,

dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare

l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta
o all’atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il

tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni

accertamenti in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione,

il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Articolo 93

Estinzione del reato. Revoca della sospensione

1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni

altro effetto penale si estinguono.

.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non

colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente

alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.

2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di

sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui

all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato

si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza

dell’esecuzione.

Articolo 94

Articolo 94

Affidamento in prova in casi particolari

1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un

programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in

prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato

con una azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116. L’affidamento in

prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a

pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui

all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di

inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per

l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di

alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,

l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.

Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso

dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

2. Se l’ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l’istanza è

ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda

ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere

la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l’applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di sorveglianza è

competente all’adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni

accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o

alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.
Si applicano

le disposizioni di cui all’articolo 92, commi 1 e 3.

4. Il tribunale accoglie l’istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al

all’articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la

prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni

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impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le

prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o

prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento,

tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto

conto della durata delle limitazioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può

determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione.

5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.

6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla

legge 10 giugno 1986, n. 663.

6-bis. Qualora nel corso dell’affidamento disposto ai sensi del presente articolo l’interessato abbia positivamente terminato la

parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, può disporne la

prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l’affidamento

ordinario di cui all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a

segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni

integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la

sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando

l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

Articolo 94-bis

Concessione dei benefici ai recidivi

(Abrogato)

Articolo 95

Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve

essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i

tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Articolo 96

Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti

1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di

tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che

comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli

istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di

provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione

del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei

medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente

attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.

5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che,

liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta

agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e

convenzionata con il Ministero della giustizia.

.

6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all’uso di sostanze

stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di

sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di

collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono

a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena

attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a

decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2006 – 2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, alla scopo parzialmente utilizzando per gli anni

2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008

l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

.

6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all’uso di sostanze

stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di

sicurezza, nonché alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di

collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono

a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena

attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

6-ter. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a

decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2006 – 2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, alla scopo parzialmente utilizzando per gli anni

2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’anno 2008

l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

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Capo III - Operazioni di polizia e destinazione di beni e valori sequestrati o confiscati

Articolo 97

Attività sotto copertura

1. Fermo il disposto dell’articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità

specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico

ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre

d’intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante

del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all’articolo 3 del decreto-legge 29

ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona,

acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attività prodromiche e

strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o

indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone

il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all’inizio delle attività.

3. Dell’esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i

servizi antidroga ed all’autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di

polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non

punibilità di cui al presente articolo. Per l’esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l’utilizzazione temporanea di

beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno,

di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave

reato, con la reclusione da due a sei anni.

Articolo 98

Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di

cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la

cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché le autorità doganali,

possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria,

che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale.

L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività

criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve

concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero

quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo

provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Articolo 99

Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da

diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope, può fermarla, sottoporla a visita ed a

perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità

consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle

norme dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Articolo 100

Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di

polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di

polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità

giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con

l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano,

in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico

dell'ufficio o comando usuario.

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4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,

dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono

altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del

bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di

previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n.

144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione

per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Articolo 101

Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga

1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di

sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al

traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione

dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e

alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle

attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica

sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici

illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della

pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il

Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato

a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per

essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno -

rubrica «Sicurezza pubblica».

Articolo 102

Notizie di procedimenti penali

1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere

all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la

prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonché per la raccolta e per la

elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta

provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli

organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito delle sostanze

stupefacenti o psicotrope e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, dispone con

decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Articolo 103

Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di

finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo

unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto

di cui all'art. 2 comma 1, lettera
o), della L. 10 ottobre 1989, n. 349.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la

prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al

controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che

possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in

appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li

convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del

Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto

delle competenze istituzionali.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere

l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e

comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le

successive quarantotto ore.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei

commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

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TITOLO IX

Interventi informativi ed educativi

Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico

Articolo 104

Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione

1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni

derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso

l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di

applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato

tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della

prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si

occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei

genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire,

nella formulazione dei programmi, le tematiche:

a) della pedagogia preventiva;

) della pedagogia preventiva;b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di

comunicazione di massa;

c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;

) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla

prevenzione primaria.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle

regioni, delle province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in

materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

Articolo 105

Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e

corsi sperimentali di scuola media

1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi

annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti

nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono

scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra

rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali

territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle

disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi

di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso

di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed

opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca

ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà

sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle

vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono

essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative,

anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente

frequentato i corsi di cui al comma 5.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica

di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole

scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è

valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con

proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e

interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

pag. 34

Articolo 106

Centri di informazione e consulenza nelle scuole

Iniziative di studenti animatori

1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai

tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie

superiori.

2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i

servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto

dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione,

approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze,

possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato

la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a

collaborare alle iniziative.

4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei

docenti.

5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è

volontaria.

Capo Il - Disposizioni relative alle Forze armate

Articolo 107

Centri di formazione e di informazione

1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle

scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di addestrare personale esperto preposto alla tutela della

salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di

sociologia, nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua

formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di

informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio

contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di

leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale

informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il

supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

Articolo 108

Azione di prevenzione e accertamenti sanitari

1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le

tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di

tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio

dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o

categorie.

Articolo 109

Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio

permanente

1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di

sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle

avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con D.P.R. 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69, D.P.R. 14 febbraio

1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare

il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un

documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre

anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei

soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica

pag. 35

14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di

priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di

convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini

dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a

programmi di recupero.

6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua

disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e

successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento

viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno di educazione sanitaria

presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da

militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla

riservatezza dei soggetti interessati.

Articolo 110

Servizio civile

1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere

chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su

parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a prestare come servizio civile la sua attività volontaria

per in periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria

locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di

orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono

alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso comunità terapeutiche o presso il

centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria

locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Articolo 111

Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili

-sanitarie civili

1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze

sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni

dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Articolo 112

Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria

-sanitaria

1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni,

possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della

difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o

psicotrope.

TITOLO X

Attribuzioni regionali, provinciali e locali.

Servizi per le tossicodipendenze

Articolo 113

Competenze delle regioni e delle province autonome

1 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle

tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:

a) le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo

uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate

dal Servizio sanitario nazionale;

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b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione

nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all’articolo 116;

c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8-quater

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed

alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:

1 analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la

famiglia;

2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche

accreditate per tali tipologie di accertamento;

3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con

particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta

del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

Articolo 114

Compiti di assistenza degli enti locali

1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile

delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in

economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di

prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o

indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che

favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro

associazioni alle competenti aziende unità sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116.

Articolo 115

Enti ausiliari

1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità

sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di

volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del

disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro

emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di

orientamento al lavoro.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare perone idonee a frequentare i servizi ed i

centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Articolo 116

Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi

dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla

prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitaria e

socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 8-ter

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione alla specifica attività prescelta è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli

essenziali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli

articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività prescelto;

d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle

patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello

psichiatra e/o dello psicologo abilitato all’esercizio della psicoterapia e dell’infermiere professionale, qualora l’attività

prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, supportata dalle figure professionali del

medico, dello psicologo e delle ulteriori figure richieste per la specifica attività prescelta di cura e riabilitazione dei

tossicodipendenti.

3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti

minimi di cui al comma 2.

pag. 37

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2

e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione.

5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a

promuovere e supportare le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il

trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

6. L'autorizzazione con indicazione delle attività prescelte è condizione necessaria oltre che per l’ammissione all’accreditamento

istituzionale e agli accordi contrattuali di cui all’articolo 117, per:

a) lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 114;

b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività

per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione.

7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono autorizzati all’attività gli enti iscritti negli albi regionali

e provinciali.

8. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, con indicazione

dell’attività identificata quale oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici

giudiziari.

9. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1 sono abilitate a ricevere

erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono

le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle

rispettive assemblee.

Articolo 117

Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali

1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per

l’accesso degli enti autorizzati all’istituto dell’accreditamento istituzionale per lo svolgimento di attività di prevenzione, cura,

certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti

da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni.

2. L’esercizio delle attività di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e

psicotrope, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinato alla stipula degli accordi contrattuali di cui

all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Articolo 118

Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unità sanitarie locali

1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli

affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le

tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente sociale,

dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e

di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al

trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della

procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla

trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio

per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro

il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario
ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il

personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora

entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato

il commissario
ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30

miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla

droga di cui all'art. 127;

b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai

sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Articolo 119

Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero

1. Il Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'art. 37 della legge 23 dicembre

1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano

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all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia

fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

TITOLO XI

Interventi preventivi, curativi e riabilitativi

Articolo 120

Terapia volontaria e anonimato

1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o

ad una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 e specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2,

lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e

socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che

personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture
delle aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e

tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope

possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate

ai sensi dell’articolo 116.

5. (Abrogato)

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che

valgano alla loro identificazione.

7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, salvo

l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico

alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto

hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli

stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il

difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

.
.

8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite

l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le

regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad

evitare duplicazioni di carteggio.

Articolo 121

Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze

1. (Abrogato)

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di

sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per

territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la

definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 122

Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, compiuti i necessari

accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli

accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le

condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi

delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento

sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito

dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psicosociali

e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del

tossicodipendente.

2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di

studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture

e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 o, in

alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116 e

specificamente per l’attività di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta può cadere su qualsiasi

struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

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5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui

all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento

suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Articolo 122-bis

Verifiche e controlli

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati

trasmessi dalle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’attivita`

svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi

terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all’efficacia dei programmi medesimi.

Articolo 123

Articolo 123

Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena

1. Ai fini dell’applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94, viene trasmessa dall’azienda unità sanitaria locale

competente o dalla struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una

relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia,

relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope,

all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e

della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e

II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.

1-bis. Deve, altresì, essere comunicata all’autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al

provvedimento adottato.

Articolo 124

Articolo 124

Lavoratori tossicodipendenti

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di

riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se

assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle

prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per

l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il

trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni

degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta

essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del

tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1,

secondo comma lettera
b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato

non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso

all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di

pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la

sospensione e la destituzione dal servizio.

Articolo 125

Accertamenti di assenza di tossicodipendenza

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute

dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono

sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad

accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare

il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o

con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Articolo 126

Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento

1. Durante il periodo di affidamento di cui all'art. 94 e all'art. 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da

persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di

assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

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TITOLO XII

Disposizioni finali

Capo I - Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni

Articolo 127

Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga

1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di

ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la

lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle

tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo

nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle

dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della

tossicodipendenza.

2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75

per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale

tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati

raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.

3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e

116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma

1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla

prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei

tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse

assegnate a ciascuna regione.

4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni

rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio,

come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i

termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla

destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare

riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì

ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai

fini previsti dall'articolo 131.

5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla

prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa,

della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma

sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;

) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive

previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,

previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri

generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla

riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;

b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i

servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei

tossicodipendenti;

e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli

istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla

strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o

psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo

l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l’esclusiva

finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

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9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni

parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera
a).

10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e

all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnicoscientifico

al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero

dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico,

riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario

della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.

12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali

delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.

Articolo 128

Contributi

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del

Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali,

può concedere agli enti di cui all'art. 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo

comma, lettera
q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di

comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione

dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni

dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al

Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si

provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'art. 10

dea legge 5 agosto 1978, n. 457.

Articolo 129

Concessione di strutture appartenenti allo Stato

1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con

convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli

affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura

recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.

2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle

strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.

3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

Articolo 130

Concessione delle strutture degli enti locali

1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonché i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli

enti ausiliari di cui all'art. 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle lettere
a) e c) del comma 2 dell'art. 116, beni

immobili di loro proprietà con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento anche lavorativo dei

tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico.

2. L'uso è disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalità di controllo sulla utilizzazione del bene

e le cause di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene,

anche mediante utilizzazione dei contributi di cui all'art. 128.

Articolo 131

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di

ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli

obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al

sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.

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Articolo 132

Consulta degli esperti e degli operatori sociali

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la Consulta degli esperti e degli

operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.

2. La Consulta è nominata con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli

operatori dei servizi pubblici e del privato sociale ed è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in

sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle

tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di

intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127.

Articolo 133

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalità di cui all'art. 131

secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 134

Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti

1. I contributi di cui all'art. 132 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di

tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto

autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste

propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro

sessanta giorni dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 134 un parere sulla fattibilità e sulla congruità

economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono

prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e

l'anticipazione dei fondi necessari.

Articolo 135

Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi

finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei

tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite

convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione

penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Capo II - Abrogazioni

Articolo 136

Abrogazioni

1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli

articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.

2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-
bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del codice di procedura penale.

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