Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Nuove norme per i cittadini comunitari e i loro familiari, meltingpot.org, 05/04/07

Nuove norme per i cittadini comunitari e i loro familiari, meltingpot.org, 05/04/07

Nuove norme per i cittadini comunitari e i loro familiari

Ecco cosa cambia dall’11 aprile.

A partire dall’11 aprile 2007 entreranno in vigore le nuove disposizioni pubblicate sulla G.U. del 27 marzo n.72, con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n.30Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.
Di seguito vengono sintetizzati i punti principali.

1) Cittadini dell’Unione europea
2) Familiari comunitari e non dei cittadini U.E.

Cittadini comunitari

Soggiorno inferiore ai tre mesi
- I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalita’, salvo il possesso di un documento d’identità’ valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
E’ comunque necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche.

Soggiorno superiore ai tre mesi
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attivita’ principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per se’ stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) e’ familiare (art. 2 D.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.

Il cittadino dell’Unione, gia’ lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
a) e’ temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
b) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attivita’ lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed e’ iscritto presso il Centro per l’impiego;
c) e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno;
d) segue un corso di formazione professionale.

Abolita la carta di soggiorno
I cittadini dell’Unione Europea, che soggiornino in Italia per un periodo superiore ai tre mesi, devono richiedere l’iscrizione all’anagrafe presso il Comune dove si ha intenzione di stabilirsi.

La documentazione da presentare
in caso di soggiorno per lavoro:
- attivita’ lavorativa esercitata, subordinata o autonoma
- disponibilita’ di risorse economiche sufficienti per se’ e per i propri familiari (anche attraverso autocertificazione
in caso di soggiorno per studio
- iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita’ di un’assicurazione sanitaria

Diritto di soggiorno permanente
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste nei punti sopraindicati.
A richiesta dell’interessato, il Comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea un attestato che certifica la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L’attestato e’ rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni richieste.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

Familiari comunitari ed extracomunitari di cittadini U.E.

Hanno diritto di entrare e soggiornare i familiari intesi come:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell’UE un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge (di cui al punto precedente);
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, purché siano a carico

Per i familiari comunitari è sufficiente l’iscrizione anagrafica nel Comune di dimora.

Familiari extracomunitari
Per i familiari extracomunitari è obbligatorio richiedere la carta di soggiorno alla questura.

Soggiorno inferiore ai tre mesi – I familiari extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione, è sufficiente che siano in possesso di un passaporto in corso di validita’.

Soggiorno superiore ai tre mesi – I familiari extracomunitari devono iscriversi all’anagrafe e successivamente fare domanda in questura per il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo

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