Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Carta di soggiorno - Ancora un chiarimento sul requisito del lavoro, meltingpot.org, 21/09/07

Carta di soggiorno - Ancora un chiarimento sul requisito del lavoro, meltingpot.org, 21/09/07

Carta di soggiorno - Ancora un chiarimento sul requisito del lavoro

Errate indicazioni sul sito del Ministero dell’Interno

Nell’attuale situazione di disagio dovuto ai cronici disservizi amministrativi, alla disinformazione e alla confusione sulle procedure da seguire, si aggiunge anche la diffusione di false indicazioni diramate dal Ministero dell’Interno attraverso il proprio sito internet, rivoluzionato nella struttura con l’avvicendamento Pisanu – Amato.

Ancora una volta torniamo sui requisiti per ottenere la carta di soggiorno, dall’8 gennaio 2007 “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.
Come leggiamo nelle istruzioni contenute nel sito del Ministero dell’Interno nella sezione Immigrazione-Come fare per ... relative ai documenti da produrre per presentare la richiesta, oltre a tutta la nota documentazione riguardante reddito, alloggio, situazione penale, viene indicata anche la “copia della comunicazione di assunzione (mod. C/Ass) e ricevuta di deposito al Centro per l’Impiego, dal quale si evince che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato
Eppure non risulta in alcuna normativa che il contratto di lavoro per l’istanza di carta di soggiorno debba essere a tempo indeterminato; né il novellato art 9 del DPR 286/1998 né l’art 16 del Regolamento di attuazione 394/1999 contengono disposizioni sulla tipologia del contratto di lavoro necessario per la richiesta della carta di soggiorno. Sia nell’uno che nell’altro si fa riferimento alla “disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lettera b” (art 9, comma, 1 Dlgs n.3 8 gennaio 2007). La disponibilità del reddito idoneo deve essere quindi dimostrata con la documentazione, ma non attraverso il possesso di un lavoro a tempo indeterminato.
Già nel 2004 il Progetto Melting Pot Europa, con la risposta dell’Avv. Paggi ad un quesito pervenuto, affrontava la questione, chiarendo che non è possibile respingere l’istanza di carta di soggiorno per la mancanza di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Indicando quindi come necessaria la copia della dichiarazione di assunzione, la pagina web del sito del Ministero dell’Interno esclude ogni ipotesi di lavoro autonomo, omissione che sembra escludere i lavoratori autonomi dal diritto alla carta di soggiorno. Da notare inoltre che nelle indicazioni sulla documentazione necessaria non vi è alcun riferimento all’importante certificato di idoneità alloggio che, come sappiamo, è spesso ostacolo all’ottenimento della carta di soggiorno per famiglie in Italia da lungo tempo.
Ci sono poi anche altri aspetti minori che, aggiunti alla sviste macroscopiche finora menzionate, confermano i dubbi sull’attendibilità delle schede pubblicate dal Ministero dell’Interno, ad esempio si legge che “il cittadino straniero si deve recare presso un ufficio postale dove sono a disposizione gratuitamente i moduli (1 e 2) necessari per inoltrare la richiesta. Deve poi compilare i moduli e sottoscriverli davanti all’impiegato postale.
(...) Insieme al modulo (compilato e sottoscritto) deve aggiungere: 4 fotografie formato tessera (cm. 3,5 x 4,5) (...)”
.
Eppure noi tutti sappiamo che le fotografie si consegnano a mano al momento della convocazione presso la Questura, come indicato a pag. 5 della direttiva trasmessa dal Ministero dell’interno in data 7 dicembre 2006 (NR.400/C/2006/401948/P/14.21)!.

A questo punto appare ridondante dire che i documenti elencati nella suddetta pagina non corrispondono nemmeno ai documenti prescritti dai fogli contenuti nei Kit postali, riportati anche sul sito www.portaleimmigrazione.it, sorto dalla collaborazione tra Poste Italiane e lo stesso Ministero dell’Interno.

Ci sembra grave che l’organo di comunicazione ufficiale del Governo diffonda indicazioni superficiali e forvianti. L’indicazione relativa al requisito del tempo indeterminato non trova nessun riscontro nella normativa in vigore ed è accompagnata da altre inesattezze, dimenticanze, omissioni.
Quale obiettivo persegue allora lo Stato italiano? Informare, guidare, orientare il cittadino migrante o piuttosto bombardarlo di informazioni frammentate, contraddittorie, addirittura sbagliate magari per invitarlo a lasciare il nostro paese il prima possibile? In ogni caso, l’orientamento sembra quello di voler restringere, con ogni mezzo necessario, le già sottili categorie di coloro che possono richiedere garanzie e tutele maggiori. L’Italia ha finalmente recepito la direttiva europea sui diritti dei soggiornanti di lungo periodo, ma questo non significa voglia riconoscere loro tali diritti.

Temiamo che su altri punti le informazioni diffuse dal Ministero dell’Interno abbiano simili caratteristiche, invitiamo i lettori a segnalarci altri eventuali errori.

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