Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator CRITICHE E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE 733

CRITICHE E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE 733

Disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.”. S.733

Emendamenti proposti da Antigone e presentati dai senatori radicali Perduca, Poretti, Bonino

 

 

CRITICHE E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE 733

ABROGAZIONI

 

  • Abrogare il comma 3 dell'articolo 4.
  • Abrogare il comma 4 dell'articolo 4.

 

La norma prevede la cosiddetta tassa di cittadinanza. Un governo che si vanta di essere liberista e che ha costruito il proprio consenso sull'abbattimento delle tasse con il seguente articolo crea una nuova imposta di stampo protezionista e nazionalista che va a colpire i più deboli. L'esatto contrario di quanto faceva Robin Hood.

 

  • Abrogare l'articolo 12

 

La norma prevede sanzioni penali per chi usa i minori per fare elemosina. L'impiego dei minori nell'accattonaggio non si risolve mettendo in galera tutta la comunità rom o sinti. Va contrastata con iniziative di carattere culturale e attraverso pratiche di mediazione ed integrazione.

 

  • Abrogare i comma 2 e 3 del l'articolo 13

 

La norma prevede aumenti di pena se alcune ipotesi di reato avvengono nelle vicinanze o all'interno di luoghi dove sono presenti minori. La norma è vaga ed indeterminata come non deve essere una norma penale. Prevedere un aumento di pena nei casi di fatti commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori significa dire che vi sarà sempre e in ogni caso un aumento di pena.

 

  • Abrogare l'articolo 19

La norma sanziona con l'arresto e l'ammenda sino a 10 mila euro coloro i quali entrano in Italia irregolarmente. Pur non prevedendo per il reato di clandestinità in prima facie una sanzione detentiva ma solo pecuniaria, seppur impossibile da escutere (quale extracomunitario avrà mai 10 mila euro da pagare come ammenda?) comunque la norma crea una quantità di lavoro giudiziario insopportabile per la già affaticata magistratura . L'accertamento della clandestinità ai fini dell'espulsione e dell'ammenda determina un carico inutile ed enorme di lavoro. Si pensi che si tratta di fare centinai di miglia di processi. Inoltre surrettiziamente si inserisce il crimine di clandestinità in quanto si prevede una pena detentiva spropositata (sino a cinque anni) per la persona espulsa che contravviene al divieto di reingresso.

 

  • Abrogare l'articolo 23

La norma estende le ipotesi di custodia cautelare obbligatoria. Si estende l'uso più o meno obbligatorio della custodia cautelare dal solo crimine di associazione a delinquere di stampo mafioso anche ad altri delitti. Ciò provocherà un ulteriore ondata di affollamento penitenziario. Si consideri che già ora il 55% della popolazione detenuta (57 mila persone) è composta da persone in attesa di giudizio. Trattasi di percentuale doppia rispetto alla media europea.

  • Abrogare l'articolo 34

La norma modifica l'impianto dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. A nostro avviso è palesemente incostituzionale. Proprio poche settimane fa il Comitato europeo per la prevenzione della tortura è venuto in visita in Italia per accertare le condizioni di detenzione dei reclusi sottoposti al regime di cui all'articolo 41 bis, secondo comma dell'ordinamento penitenziario. In questa norma si vuole: allungare il regime duro sino a 4 anni prorogabili all'infinito, prevedere la riapertura di carceri quali l'Asinara e Pianosa (chiuse anche per i costi enormi), invertire l'onere della prova della pericolosità facendola gravare sul detenuto (cosiddetta probatio diabolica), ridurre il diritto alla difesa (vengono contingentati i colloqui coi difensori), dare la competenza sui reclami al solo tribunale di sorveglianza di Roma (violando palesemente il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge). Alcuni mesi fa era intervenuto un giudice californiano, D.D. Sitgraves, per dirci che in Italia c'è il rischio di tortura a causa del tanto venerato 41 bis. Il 41 bis è un regime penitenziario pesantissimo che proprio a causa della sua estrema durezza la Corte Costituzionale ha affermato che debba necessariamente essere temporaneo. L'isolamento prolungato a cui i detenuti sono sottoposti produce effetti irreversibili di de-socializzazione e de-localizzazione. I vetri divisori ai colloqui, la negazione di ogni forma di socialità, la chiusura di ogni rapporto con l'esterno sono giuridicamente e costituzionalmente tollerabili solo se limitati nel tempo. Eppure a destra come a sinistra ci si indigna quando, dopo sedici anni di regime, un detenuto viene derubricato (questa è la terminologia carceraria) a detenuto As (regime poco meno duro del 41 bis). La Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo lo scorso 5 novembre ha discusso della sua illegittimità e della sua contrarietà all'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani del 1950 che vieta la tortura e ogni trattamento inumano o degradante.

 

  • Abrogare l'articolo 35

 

La norma prevede una pena carceraria per gli avvocati che,comunicando con un detenuto 41 bis favoriscono l'elusione delle prescrizioni imposte. Sanzionare gli avvocati (citati espressamente) significa negare alla radice il diritto di difesa.

 

  • Abrogare l'articolo 37

La norma impone agli operatori privati che prestano servizi di pagamento nella forma del money transfer di conservare il titolo di soggiorno dell'immigrato che vuole fare un versamento internazionale. Ciò comporta che: 1) gli irregolari non possono inviare soldi alle loro famiglie; 2) gli operatori finanziari diventano tanti piccoli o grandi delatori. Una cosa del genere si è vista solo nella Germania nazista e nell'Unione sovietica. Per gli operatori che non fanno i delatori è prevista addirittura la cancellazione dall'albo.

 

  • Abrogare  la lettera b dell'articolo 39

Viene inserita una tassa di 200 euro anche per chi chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La misura è iniqua e illiberale.

 

  • Abrogare la lettera h dell'articolo 39

Prevedere un test di conoscenza della lingua italiana per i soggiornanti di lungo periodo è inaccettabile e crea una discriminazione con quegli italiani (si pensi ai veneti o ai siciliani) che parlano e sanno parlare solo in dialetto. La norma è evidentemente xenofoba.

 

  • Abrogare la lettera l dell'articolo 39

L'estensione del periodo di permanenza in un centro di identificazione per immigrati fino a un massimo di diciotto mesi costituisce un vulnus ai diritti fondamentali della persona. Si deve tenere conto che si tratta di uomini, donne o bambini (non esclusi dalla norma)  innocenti. Inoltre la lettera "l" prevede anche l'arresto obbligatorio nel caso di inottemperanza all'ordine di espulsione. Con questa ultima norma siamo fuori dai dettami della Commissione Europea in quanto comunque si inserisce surrettiziamente il crimine di clandestinità.

 

  • Abrogare la lettera r dell'articolo 39

Si prevede la tassa di 200 euro anche per chi chiede il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

  • Abrogare l'articolo 41

Esso prevede l'accordo di integrazione a punti per gli stranieri regolari. Norma che discrimina rispetto agli italiani che non si comportano a modo. L'accordo di integrazione assomiglia a un accordo di assimilazione.  Siamo ben lontani dal melting pot statunitense.

 

  • Abrogare l'articolo 44

L'istituzione di un registro apposito per le persone senza fissa dimora è discriminante e tipico di stati autoritari. Si torna così alla persecuzione dei vagabondi come avveniva nel settecento.

 

  • Abrogare l'articolo 46

L'istituzione di ronde private rischia di produrre danno ai cittadini ma anche alle stesse forze dell'ordine. Prevederlo per legge significa togliere il monopolio della forza alle polizie.

 

 

EMENDAMENTI CHE INSERISCONO NUOVE NORME

 

Dopo l'articolo 12 introdurre l'articolo 12 bis

"E' abrogato il comma 11-bis dell'articolo 61 del codice penale"

Viene chiesta l'abrogazione di una norma inserita nel codice penale dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. Essa prevede espressamente che la pena viene aumentata "se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale" Si tratta di una circostanza aggravante palesemente illegittima in quanto crea una sperequazione tra lo straniero irregolare e lo straniero regolare (o l'italiano), infatti a parità di reato il primo subirebbe una pena ben più severa. Pendono già due ricorsi alla Corte Costituzionale. Si è con questa norma codificato il deprecabile diritto penale del reo. Si puniscono le persone e non i fatti.

Dopo l'articolo 40 inserire l'articolo 40 bis

"I corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali decisi dal Prefetto.

I sindaci  possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertà personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conforme".

Si tratta di evitare lo stato di polizia municipale che ha prodotto ordinanze e provvedimenti ridicoli e pericolosi allo stesso tempo. Si pensi a chi vieta di sedersi su una panchina o a chi vieta di comprare i cornetti di sera.

Dopo l'articolo 34 inserire l'articolo 34 bis.

"Dopo l'articolo 593 del codice penale é inserito il seguente:

"Art. 593- bis . - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o é sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, é punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena é aumentata se ne deriva una lesione personale. É raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non é punibile"

Si tratta di introdurre nel codice penale italiano il crimine di tortura. La norma crea sicurezza per le persone arrestate o comunque detenute. "É stato facile stabilire un primo punto fermo: cosa debba intendersi per tortura. Su questo punto ci soccorrevano la storia, gli scritti dei grandi illuministi (Verri, Beccaria, Voltaire, Manzoni), le letture recenti (ad esempio, La Question di Henri Alleg, sulla guerra di Algeria, o La Confessione di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi con cui i servizi di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni cinquanta); ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea sui diritti dell'uomo (ad esempio quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli. Senza nemmeno discuterne tra noi, ci é sembrato evidente che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, o per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanità é deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono quest'ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignità umana. Nella tortura c'é insomma l'intenzione di umiliare, offendere e degradare l'altro, di ridurlo a cosa...". Cosí Antonio Cassese nelle sue memorie di Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti.

 

Dopo l'articolo 35 inserire l'articolo 35 bis

"L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 28 - (Interdizione dai pubblici uffici). L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilità  in qualsiasi comizio elettorale;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualità, dignità  e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità , grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità , gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi ."

 

La sicurezza richiede politiche di integrazione. I diritti civili e politici sono universali; fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il diritto all'elettorato attivo. L'esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal « fine pena », ossia sino a che non interviene la riabilitazione, configura un'ingiustificata preclusione all'esercizio di uno dei diritti fondamentali dell'individuo. La presente proposta di legge prevede l'eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall'elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare un'ottica di esclusione dal contesto sociale e democratico, e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di elettorato attivo. Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale: per tale motivo, è dunque auspicabile un intervento legislativo in un campo che da tempo non ha subito modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi proprio in vista di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione. La presente proposta è quindi tesa ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili all'interdizione dai pubblici uffici, previste all'articolo 28 del codice penale.

Dopo l'articolo 37 inserire l'articolo 37 bis

"Vanno abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della legge 251 del 2005."

Viene abrogata la parte della legge Cirielli-Vitali sulla recidiva del 2005. La legge sulla recidiva fa sì che il diritto penale divenga un diritto penale dell'autore anziché del fatto. La legge Gozzini ha perso il suo carattere di universalità. I recidivi sono trattati alla stregua dei mafiosi e dei sequestratori, non considerando che la maggiorparte degli utenti delle carceri italiane sono recidivi. A tutti i recidivi, in quanto tali, viene aumentata la pena sino a un terzo (prima era sino a un sesto) nel caso di nuovo delitto non colposo e sino alla metà (prima era sino a un terzo) nel caso di nuovo delitto non colposo dello stesso tipo del precedente, e comunque se commesso nei cinque anni successivi alla prima condanna. Inoltre nei confronti dei recidivi si allungano notevolmente i tempi per accedere a permessi premio, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro all'esterno. Tra le norme più rigide vi è quella che prevede che i benefici non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. Si afferma altresì nella legge che la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni (oggi il limite è di quattro anni) e comunque possono essere concessi solo una volta. Per questo le disposizioni della legge sulla recidiva, ribattezzata anche ammazza Gozzini, vanno abrogate.

 Dopo l'articolo 23 inserire l'articolo 23 bis

"E' abrogata la legge 59 del 2006.

Vanno abrogate le norme sulla legittima difesa che rendono sproporzionate le reazioni alle azioni e non tengono conto della scala gerarchica dei valori costituzionali, suggerendo ai cittadini l'uso delle armi anche quando non è necessario così creando insicurezza.

Dopo l'articolo 24 inserire l'articolo 24 bis

"Dopo l'articolo 27 inserire l'articolo 27 bis

L'amministrazione penitenziaria deve organizzare corsi di preparazione al rilascio per i condannati che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Essi vanno organizzati in concorso con gli enti locali e con le organizzazioni private. A tal fine deve favorire la presenza di questi detenuti in appositi istituti omogenei."

L'aiuto al reinserimento dei detenuti crea sicurezza.

 

 

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