Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Il decreto legge sull’ergastolo ostativo non risponde alle sollecitazioni provenienti dalle Corti supreme

Il decreto legge sull’ergastolo ostativo non risponde alle sollecitazioni provenienti dalle Corti supreme

8196398253 b323a88bf7 oLa necessità di rivedere l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario era nata a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale. La Consulta aveva chiesto una revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia o che non sono nelle condizioni di collaborare con la giustizia. Deve esserci sempre una chance di ritorno in libertà, altrimenti la pena perde il suo scopo rieducativo. Il regime vigente è dunque incostituzionale in quanto ammette l’ergastolo senza speranza di uscita, evidentemente contrario ai principi di cui all’articolo 27 della Costituzione (pena umana e tendente alla rieducazione).

"La riforma approvata è un’occasione parzialmente persa", commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. "Il governo è rimasto imprigionato nella paura di fare un regalo alle mafie, innovando in modo non sufficiente la legislazione penitenziaria. È mancato un generale ripensamento dell’attuale disciplina della concessione dei benefici ai condannati per una serie del tutto eterogenea ed illogica di reati anche ben distanti da qualsiasi matrice organizzata, mafiosa o terroristica. Nel decreto c’è finanche un inutile aggravamento di tale disciplina".

Prosegue Gonnella: "è stata infatti abolita la concedibilità dei benefici nei casi di collaborazione inutile o irrilevante, così da impedire un trattamento adeguato per chi non abbia collaborato perché non ha potuto farlo, stante la sua limitata partecipazione al fatto criminoso o per l’ormai intervenuto integrale accertamento delle circostanze e delle responsabilità ad esso connesse. Ugualmente criticabile è l’aumento da ventisei a trenta anni della pena da scontare prima di poter presentare l’istanza di liberazione condizionale. Anche questa è una misura inutilmente punitiva che non va nella direzione auspicata dalla Consulta. E, infine, nulla si scrive su permessi premio e semilibertà. Vedremo se la Corte potrà dirsi soddisfatta. Ricordiamo che sul tema si era espressa anche la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo (Viola c. Italia) segnalando la necessità di un ripensamento dell'ergastolo ostativo. La sicurezza del Paese non è a rischio se i giudici di sorveglianza, nell'esercizio discrezionale delle loro funzioni, possono in casi ritenuti meritevoli favorire percorsi di rientro controllato nella vita libera dopo decenni di carcere. Uno Stato forte e autorevole non teme i propri giudici né deve auspicare la morte in prigione di nessuno”.

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